Art. 13.
Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.