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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1559/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BARABASCHI CHIARA.
Per l'avv. DAMINELLI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. DUSE SILVIO. CP_1
L'avv. Barabaschi precisa le concluisioni come da ricorso introduttivo, memorie depositate e verbali di causa. L'avv. Duse precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/3/1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA
RUOCCO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foggia, Via Lustro n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae CP_1 P.IVA_1
Aulenti n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO (C.F. ), MARCO PESENTI (C.F. C.F._2
), (C.F. ), LUCIANA C.F._3 Controparte_2 C.F._4
CIPOLLA (C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
SIMONA DAMINELLI (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._7
domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Duse in Lodi, via G. Garibaldi n. 4;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda e, per gli Controparte_1
effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.b) In via subordinata, accertare e dare atto l'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa.c) Con condanna
pagina 2 di 9 della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate”.
Si è costituita la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - accertare la violazione degli artt. 281 undecies c.p.c., 316
c.p.c., 318 c.p.c., 125 c.p.c., 163 c.p.c., 164 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'assoluta nullità del ricorso avversario per indeterminatezza del petitum. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie di controparte. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Disposto il tentativo di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 6/5/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 20/5/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum: la richiesta di parte ricorrente appare specificata nel ricorso nel senso che, dichiarata la nullità delle clausole asseritamente nulle, condannare (“con conseguente diritto del ricorrente di restituire”) la resistente alla restitituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto all'applicazione al finanziamento dei “tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc”. Altro problema, come si vedrà, è la genericità della allegazione, che tuttavia non inficia la validità del ricorso introduttivo.
Nel merito, in ogni caso, le domande proposte da non possono trovare Parte_1
accoglimento, per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha eccepito, con riguardo al contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato in data 31/3/2006 (doc. 1 parte attrice): a) la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse applicabile al contratto e del TAEG;
b) la non pattuita variazione unilaterale, nel corso del giudizio, del tasso di interesse da parte della Banca.
Orbene, con riferimento alla mancata stipula per iscritto del tasso di interesse, si rileva che all'art. 8 delle condizioni generali di contratto della carta di credito è espressamente previsto che “il Titolare prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto” e ancora “Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, sono pagina 3 di 9 applicabili le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» a suo tempo sottoscritta tra il Richiedente Titolare e la Banca indicata sul modulo di richiesta e che formano parte integrante della presente disposizione”.
Inoltre, all'art. 9, è indicato il tasso di interesse per il pagamento rateale degli interessi, da calcolarsi
“moltiplicando il saldo dell'estratto precedente al netto della rata addebitata e di eventuali versamenti aggiuntivi per il numero effettivo di giorni del mese di riferimento e per il tasso giornaliero, calcolato come rapporto tra tasso annuale nominale come previsto nel Documento di Sintesi e 365 (…)”.
Documento di sintesi in riferimento al quale il ricorrente ha dichiarato, con dichiarazione sottoscritta, di non essersi avvalso del diritto di ottenerne copia.
E' dunque evidente che l'allegazione di parte ricorrente è generica e lacunosa, non avendo egli prodotto
– come suo onere, in quanto richiamati nelle stesse condizioni generali da lui sottoscritte e fatte valere
– i documenti ulteriori da cui verificare l'effettiva pattuizione del tasso, ossia le condizioni del conto corrente e il documento di sintesi del finanziamento.
Qualora non in possesso di tali fondamentali documenti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto ottenerne copia dalla parte creditrice prima del giudizio (ai sensi dell'art. 119 TUB) o durante il giudizio (ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), cosa che non ha invece fatto.
Con riguardo alla mancata stipula del TAEG, si rileva altresì che, anche qualora nel caso di specie il ricorrente avesse stipulato il contratto come consumatore (qualifica peraltro neppure vantata dallo stesso in ricorso) – non applicandosi la normativa intervenuta nel 2010 nel TUB in applicazione della direttiva europea del credito al consumo, essendo stato il contratto sottoscritto nel 2006 –la mancata
Par indicazione del TAEG o non avrebbe comunque comportato l'indeterminatezza del tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 TUB o dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Invero, per i contratti non rientranti nella categoria del credito al consumo, come nel caso di specie,
Par infatti, la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
La conclusione auspicata da parte ricorrente non potrebbe essere conseguita nè invocando il sesto comma dell'art. 117 TUB, il quale prevede che “sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, né invocando il quarto comma dell'art. 117 TUB, secondo il quale i contratti pagina 4 di 9 indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Quando la norma parla di condizioni pubblicizzate (comma 6), infatti, fa riferimento non a quelle riportate nel contratto (che sono, invece, pattuite dalle parti), quanto quelle riportate in depliant illustrativi o promozioni pubblicitarie, ossia a fattispecie completamente differente a quella esaminata.
Par Il confronto dovrebbe allora essere operato tra l' pattuito in contratto e quello pubblicizzato dalla banca, non quello ricalcolato dal perito di parte.
L'ISC, inoltre, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento (comma 4), ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Par Invero, la natura meramente informativa dell'indice emerge dall'art. 9 sezione II capitolo 1 titolo
X delle istruzioni della Banca d'AL, ma appunto non come un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III (Trib. Mantova, sent. n.472 del
02.05.2017; Trib. di Roma, sent. n. 121/2018; Trib. Bologna, sent. n. 34/2018; Trib. Napoli, sent. n.
183/2018; Trib. Livorno, sent. del 19/7/2017).
In altre parole “Qualora l'ISC indicato in contratto non corrisponda a quello effettivo non ricorrono gli estremi della nullità ex art. 117 co. 6 TUB sancita esclusivamente per i tassi, prezzi e condizioni economiche. L'indicatore sintetico di costo (ISC), difatti, non costituisce un tasso di interesse, svolgendo esclusivamente una funzione informativa deputata a rendere noto ex ante al cliente il costo totale effettivo del finanziamento. La nullità comminata dall'art. 125 bis co. 6 TUB, invero, trova applicazione unicamente per le fattispecie contrattuali di credito al consumo, laddove per i contratti stipulati con soggetti non consumatori detta difformità potrà essere reintegrata mediante il rimedio risarcitorio” (C. App. Brescia, sent. n. 352/2022; Trib. Grosseto, sent. n. 7539/2018; Trib. Treviso, sent. n. 752/2018; Trib. Roma, sent. del 20.02.2018; Trib. Monza, sez. I, 02/05/2019 , sent. n. 1004;
Tribunale , Torino , sez. I , 14/11/2018 , n. 5233; Trib. Catania , sez. IV, sent. 28/02/2018 , n. 957;
Trib. Mantova, Sez. II, sent. 26/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII, sent. 27/05/2019; Corte d'App.
Brescia Sez. I, sent., 30/04/2019).
Dello stesso avviso, recentemente, si è espressa anche Cass., sent. n. 39619/2021, secondo cui
“L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo
pagina 5 di 9 effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). La legge n.154 del 17.2.1992 all'articolo 4 si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'AL di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'articolo 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le «aperture di credito» e le «anticipazioni bancarie». Il menzionato art.9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'AL e quindi si riferisce all'Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi edegli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'AL medesima.
3.4. Non è dunque esatto, come ha affermato il Tribunale (pag.3, terzultimo capoverso del decreto), che all'indicazione del TAEG, come sopra definito, sia equivalente
l'indicazione del tasso di interesse, delle spese dovute alla Banca e del tasso di mora e relativi criteri, poiché la funzione dell'indicazione è proprio quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori.
3.5. Tuttavia non può essere condiviso neppure l'assunto del ricorrente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2008) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, nel caso, ut supra, assistita da ipoteca. L'art.117
TUB, nel suo quarto comma, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il settimo comma dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma quinto) dispone che si applichino: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze,
pagina 6 di 9 emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Per le stesse ragioni, non costituendo l'ISC un tasso di interesse, non può essere invocato l'art. 1284, comma 3, c.c.
Infine, le conclusioni invocate da parte attrice non possono trovare giustificazione neppure in forza del comma ottavo dell'art. 117 TUB, in quanto – come detto - l'indicazione dell'ISC non costituisce un contenuto tipico dei contratti di finanziamento: le richiamate Istruzioni di Vigilanza dettate dalla Banca
d'AL fanno esplicito richiamo alla Delibera CICR, cui danno attuazione, la quale, nel richiamare la gerarchia delle fonti in forza delle quali la Delibera stessa è stata emanata, fa invece esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 117 TUB in materia di trasparenza e non, invece, anche al comma ottavo della medesima norma in tema di nullità.
Inoltre, sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche, le
Par richiamate Istruzioni regolano l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'AL dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto.
E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza pagina 7 di 9 Par interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell' anche nel contratto;
in tal senso: Trib. Bologna, sez. III, sent. 08/02/2018, n.20123; Trib. Salerno, sent.
31/1/2017; Trib. Mantova, sent. n. 472 del 02.05.2017.
Par Ebbene, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione
Par dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca
Par mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano, sent. n. 10832 del 26/10/2017; Trib. Roma Sez. XVII, Sent., 13/06/2019).
Par L'inesatta indicazione dell' può, quindi, comportare al più un diritto al risarcimento del danno eventualmente subito, qualora però dedotto e provato;
tuttavia nel caso di specie la domanda risarcitoria in tal senso, peraltro, non risulta formulata da parte attrice, né è stato allegato né dedotto un danno subito da tale condotta.
Infine, si rileva che la censura relativa alla variazione unilaterale del tasso è dedotta in maniera assolutamente generica, tale da non consentire al giudice un esame della sua fondatezza né alla controparte una compiuta attività difensiva. Non è stato peraltro indicato neppure in quali periodi e per quali importi (né se si è trattato di variazioni sfavorevoli al ricorrente) si sia verificato tale ius variandi.
La censura suddetta, peraltro, non è neppure accompagnata dalla relativa specifica richiesta restitutoria.
Anche tale eccezione pertanto non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1559/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 8 di 9 Cremona, 20 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1559/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BARABASCHI CHIARA.
Per l'avv. DAMINELLI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. DUSE SILVIO. CP_1
L'avv. Barabaschi precisa le concluisioni come da ricorso introduttivo, memorie depositate e verbali di causa. L'avv. Duse precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/3/1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA
RUOCCO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foggia, Via Lustro n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae CP_1 P.IVA_1
Aulenti n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO (C.F. ), MARCO PESENTI (C.F. C.F._2
), (C.F. ), LUCIANA C.F._3 Controparte_2 C.F._4
CIPOLLA (C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
SIMONA DAMINELLI (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._7
domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Duse in Lodi, via G. Garibaldi n. 4;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda e, per gli Controparte_1
effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.b) In via subordinata, accertare e dare atto l'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa.c) Con condanna
pagina 2 di 9 della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate”.
Si è costituita la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - accertare la violazione degli artt. 281 undecies c.p.c., 316
c.p.c., 318 c.p.c., 125 c.p.c., 163 c.p.c., 164 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'assoluta nullità del ricorso avversario per indeterminatezza del petitum. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie di controparte. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Disposto il tentativo di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 6/5/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 20/5/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum: la richiesta di parte ricorrente appare specificata nel ricorso nel senso che, dichiarata la nullità delle clausole asseritamente nulle, condannare (“con conseguente diritto del ricorrente di restituire”) la resistente alla restitituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto all'applicazione al finanziamento dei “tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc”. Altro problema, come si vedrà, è la genericità della allegazione, che tuttavia non inficia la validità del ricorso introduttivo.
Nel merito, in ogni caso, le domande proposte da non possono trovare Parte_1
accoglimento, per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha eccepito, con riguardo al contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato in data 31/3/2006 (doc. 1 parte attrice): a) la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse applicabile al contratto e del TAEG;
b) la non pattuita variazione unilaterale, nel corso del giudizio, del tasso di interesse da parte della Banca.
Orbene, con riferimento alla mancata stipula per iscritto del tasso di interesse, si rileva che all'art. 8 delle condizioni generali di contratto della carta di credito è espressamente previsto che “il Titolare prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto” e ancora “Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, sono pagina 3 di 9 applicabili le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» a suo tempo sottoscritta tra il Richiedente Titolare e la Banca indicata sul modulo di richiesta e che formano parte integrante della presente disposizione”.
Inoltre, all'art. 9, è indicato il tasso di interesse per il pagamento rateale degli interessi, da calcolarsi
“moltiplicando il saldo dell'estratto precedente al netto della rata addebitata e di eventuali versamenti aggiuntivi per il numero effettivo di giorni del mese di riferimento e per il tasso giornaliero, calcolato come rapporto tra tasso annuale nominale come previsto nel Documento di Sintesi e 365 (…)”.
Documento di sintesi in riferimento al quale il ricorrente ha dichiarato, con dichiarazione sottoscritta, di non essersi avvalso del diritto di ottenerne copia.
E' dunque evidente che l'allegazione di parte ricorrente è generica e lacunosa, non avendo egli prodotto
– come suo onere, in quanto richiamati nelle stesse condizioni generali da lui sottoscritte e fatte valere
– i documenti ulteriori da cui verificare l'effettiva pattuizione del tasso, ossia le condizioni del conto corrente e il documento di sintesi del finanziamento.
Qualora non in possesso di tali fondamentali documenti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto ottenerne copia dalla parte creditrice prima del giudizio (ai sensi dell'art. 119 TUB) o durante il giudizio (ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), cosa che non ha invece fatto.
Con riguardo alla mancata stipula del TAEG, si rileva altresì che, anche qualora nel caso di specie il ricorrente avesse stipulato il contratto come consumatore (qualifica peraltro neppure vantata dallo stesso in ricorso) – non applicandosi la normativa intervenuta nel 2010 nel TUB in applicazione della direttiva europea del credito al consumo, essendo stato il contratto sottoscritto nel 2006 –la mancata
Par indicazione del TAEG o non avrebbe comunque comportato l'indeterminatezza del tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 TUB o dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Invero, per i contratti non rientranti nella categoria del credito al consumo, come nel caso di specie,
Par infatti, la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
La conclusione auspicata da parte ricorrente non potrebbe essere conseguita nè invocando il sesto comma dell'art. 117 TUB, il quale prevede che “sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, né invocando il quarto comma dell'art. 117 TUB, secondo il quale i contratti pagina 4 di 9 indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Quando la norma parla di condizioni pubblicizzate (comma 6), infatti, fa riferimento non a quelle riportate nel contratto (che sono, invece, pattuite dalle parti), quanto quelle riportate in depliant illustrativi o promozioni pubblicitarie, ossia a fattispecie completamente differente a quella esaminata.
Par Il confronto dovrebbe allora essere operato tra l' pattuito in contratto e quello pubblicizzato dalla banca, non quello ricalcolato dal perito di parte.
L'ISC, inoltre, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento (comma 4), ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, per cui la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Par Invero, la natura meramente informativa dell'indice emerge dall'art. 9 sezione II capitolo 1 titolo
X delle istruzioni della Banca d'AL, ma appunto non come un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III (Trib. Mantova, sent. n.472 del
02.05.2017; Trib. di Roma, sent. n. 121/2018; Trib. Bologna, sent. n. 34/2018; Trib. Napoli, sent. n.
183/2018; Trib. Livorno, sent. del 19/7/2017).
In altre parole “Qualora l'ISC indicato in contratto non corrisponda a quello effettivo non ricorrono gli estremi della nullità ex art. 117 co. 6 TUB sancita esclusivamente per i tassi, prezzi e condizioni economiche. L'indicatore sintetico di costo (ISC), difatti, non costituisce un tasso di interesse, svolgendo esclusivamente una funzione informativa deputata a rendere noto ex ante al cliente il costo totale effettivo del finanziamento. La nullità comminata dall'art. 125 bis co. 6 TUB, invero, trova applicazione unicamente per le fattispecie contrattuali di credito al consumo, laddove per i contratti stipulati con soggetti non consumatori detta difformità potrà essere reintegrata mediante il rimedio risarcitorio” (C. App. Brescia, sent. n. 352/2022; Trib. Grosseto, sent. n. 7539/2018; Trib. Treviso, sent. n. 752/2018; Trib. Roma, sent. del 20.02.2018; Trib. Monza, sez. I, 02/05/2019 , sent. n. 1004;
Tribunale , Torino , sez. I , 14/11/2018 , n. 5233; Trib. Catania , sez. IV, sent. 28/02/2018 , n. 957;
Trib. Mantova, Sez. II, sent. 26/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII, sent. 27/05/2019; Corte d'App.
Brescia Sez. I, sent., 30/04/2019).
Dello stesso avviso, recentemente, si è espressa anche Cass., sent. n. 39619/2021, secondo cui
“L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo
pagina 5 di 9 effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). La legge n.154 del 17.2.1992 all'articolo 4 si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'AL di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'articolo 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le «aperture di credito» e le «anticipazioni bancarie». Il menzionato art.9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'AL e quindi si riferisce all'Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi edegli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'AL medesima.
3.4. Non è dunque esatto, come ha affermato il Tribunale (pag.3, terzultimo capoverso del decreto), che all'indicazione del TAEG, come sopra definito, sia equivalente
l'indicazione del tasso di interesse, delle spese dovute alla Banca e del tasso di mora e relativi criteri, poiché la funzione dell'indicazione è proprio quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori.
3.5. Tuttavia non può essere condiviso neppure l'assunto del ricorrente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2008) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, nel caso, ut supra, assistita da ipoteca. L'art.117
TUB, nel suo quarto comma, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il settimo comma dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma quinto) dispone che si applichino: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze,
pagina 6 di 9 emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Per le stesse ragioni, non costituendo l'ISC un tasso di interesse, non può essere invocato l'art. 1284, comma 3, c.c.
Infine, le conclusioni invocate da parte attrice non possono trovare giustificazione neppure in forza del comma ottavo dell'art. 117 TUB, in quanto – come detto - l'indicazione dell'ISC non costituisce un contenuto tipico dei contratti di finanziamento: le richiamate Istruzioni di Vigilanza dettate dalla Banca
d'AL fanno esplicito richiamo alla Delibera CICR, cui danno attuazione, la quale, nel richiamare la gerarchia delle fonti in forza delle quali la Delibera stessa è stata emanata, fa invece esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 117 TUB in materia di trasparenza e non, invece, anche al comma ottavo della medesima norma in tema di nullità.
Inoltre, sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche, le
Par richiamate Istruzioni regolano l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'AL dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto.
E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza pagina 7 di 9 Par interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell' anche nel contratto;
in tal senso: Trib. Bologna, sez. III, sent. 08/02/2018, n.20123; Trib. Salerno, sent.
31/1/2017; Trib. Mantova, sent. n. 472 del 02.05.2017.
Par Ebbene, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione
Par dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca
Par mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano, sent. n. 10832 del 26/10/2017; Trib. Roma Sez. XVII, Sent., 13/06/2019).
Par L'inesatta indicazione dell' può, quindi, comportare al più un diritto al risarcimento del danno eventualmente subito, qualora però dedotto e provato;
tuttavia nel caso di specie la domanda risarcitoria in tal senso, peraltro, non risulta formulata da parte attrice, né è stato allegato né dedotto un danno subito da tale condotta.
Infine, si rileva che la censura relativa alla variazione unilaterale del tasso è dedotta in maniera assolutamente generica, tale da non consentire al giudice un esame della sua fondatezza né alla controparte una compiuta attività difensiva. Non è stato peraltro indicato neppure in quali periodi e per quali importi (né se si è trattato di variazioni sfavorevoli al ricorrente) si sia verificato tale ius variandi.
La censura suddetta, peraltro, non è neppure accompagnata dalla relativa specifica richiesta restitutoria.
Anche tale eccezione pertanto non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1559/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
CONDANNA parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 8 di 9 Cremona, 20 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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