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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.p.c.
Il giorno 21/11/2025 ad ore 10,00, il Giudice Onorario Dott. Giovanni Tori, in funzione di Giudice
Unico, nella causa iscritta al R.G. n. 1609 del registro affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da: in persona del socio accomandatario pro tempore, Sig.ra Parte_1
, sedente a Massa (MS), località Poveromo Lungomare Levante n.204, P.I. , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in Aulla (MS) Viale Resistenza n.49, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Ravani, C.F. , e Valentina Rigutini, C.F. C.F._1
, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, Per le comunicazioni indica il fax C.F._2
n.0187408998 o, in alternativa gli indirizzi pec e Email_1
- Attore Email_2
Contro
, P.I.: , con sede in Bologna, Via Stalingrado n.45, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo procuratore speciale Dott. , munito di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_2
speciale del 25.06.2021 per atto Notaio Dr. i Bologna ai nn. 95249/11286 di rep/racc, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi (C.F.: ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via XX Settembre n.78, come da procura unita in calce all'atto di costituzione. Il sottoscritto difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Cancelleria al seguente indirizzo PEC o tramite Email_3 fax al n.055- 482806.- Convenuta
Contro
OGGETTO: Risarcimento danni
Per l'attrice è presente l'Avv. Alessandro Ravani anche in sostituzione dell'Avv. Rigutini, per la convenuta è presente l'Avv. Nicolò Niccoli Vallesi.
Per l'attore l'Avv. Alessandro Ravani richiama le conclusioni precisate:
““Voglia il Giudice Unico Ill.mo, disattesa ogni altra istanza, in accoglimento ai motivi suesposti, accertare e
1 dichiarare che l'attore, a seguito degli eventi meteorici verificatisi in data 28/06/2022 sul litorale apuo – versiliese, ha riportato danni il cui importo ammonta ad € 11.675,60 e per l'effetto, in forza del contratto di assicurazioni stipultato con la convenuta, condannarla al pagamento di detta somma o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con piena vittoria di spese omnicomprensive oltre spese generali, IVA e CNPA come per legge, nonché spese per eventuali CTU e CTP... e ed insistono, in via istruttoria, affinché il giudicante, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alla convenuta la produzione della perizia descrittiva valutativa dei danni, effettuata dai periti ella fase stragiudiziale, relativa al sinistro n. 1-8101-2022-0492744. ” Pt_3
Per il convenuto l'Avv. Nicolò Niccoli Vallesi. richiama le conclusioni precisate:
“Piaccia al Tribunale di Massa, G.U., In tesi Respingere la domanda come proposta dalla Parte_4
perché infondata e non provata. In ipotesi denegata Dichiarare obbligata a versare alla Controparte_3 attrice le sole somme che saranno ritenute dovute, alla luce dell'espletanda istruttoria, per le specifiche voci oggetto di garanzia, in ogni caso nei limiti del massimale di polizza e con le franchigie pattuite. Con compensazione totale o, quantomeno parziale delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi”.
I difensori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e dichiarano espressamente di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio per deliberare ed all'esito pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1609 del registro affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Poichè la causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, non è più necessario esporre lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società conveniva in giudizio Parte_4 Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 10.938,60 in virtù di polizza “Multirischi
[...]
dell'Attività Commerciale” contratta con l'odierna comparente, a copertura dello stabilimento balneare, sito in Massa, anche dai rischi conseguenti ad eventi atmosferici. A fondamento della propria richiesta l'attrice lamentava che nella giornata del 28 Giugno 2022, a seguito di una “tromba d'aria” che si era abbattuta sulla zona, parte degli arredi sarebbero stati danneggiati.
2 Si costituiva in giudizio nei termini di legge , eccependo come l'atto introduttivo del Controparte_3
presente giudizio risultasse gravemente carente sotto il profilo della allegazione del fatto storico, sia quanto alla dimostrazione dell'evento atmosferico in sé, sia quanto alla sua individuazione quale causa dei lamentati danni evidenziando, evidenziava inoltre come, se del caso, la stessa potrà essere tenuta a manlevare l'assicurato ove risultino operanti tutte le condizioni previste nel contratto assicurativo e la copertura potrà valere nei limiti del massimale assicurato e con gli scoperti e franchigie previsti per la specifica casistica richiamata.
La causa dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. veniva istruita mediante prove per testi e C.T.U. estimativa e, all'udienza del 4 aprile 2025 preso atto del deposito dell'elaborato peritale da parte del Consulente d'Ufficio, il Giudicante, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 19 settembre 2025. A detta udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rinviata per discussione ex art. 218 sexies c.p.c. all'udienza del 21 novembre 2025 con termini per note conclusive fino a dieci giorni prima di detta udienza. Espletati detti incombenti la causa.
1) Richiesta di ordine di esibizione
Sulla necessità di rimettere la causa in fase istruttoria reiterando la domanda d'esibizione, ex art 210 c.p.c., della scheda valutativa del danno effettuata, nell'immediatezza del sinistro, da parte del perito fiduciario di formulata da parte attrice in sede di richieste istruttorie, in sede di precisazione delle Controparte_4
conclusioni e comparsa conclusionale il Giudice osserva quanto segue.
Come già precisato nell'ordinanza emessa in data 01/09/2025, la richiesta di esibizione è concepitacome strumento istruttorio residuale, utilizzabile quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde, circostanza non ravvisabile nella fattispecie, posto che esistono strumenti alternativi che consentono di valutare, cristallizzare lo stato di fatto e periziare i danni anche ante cuasam.
In buona sostanza l'esibizione non ha la finalità di sollevare la parte dall'onere della prova e non ha finalità esplorative.
Viene pertanto rigettata l'istanza di parte attrice.
2) Sull'an debeatur
Non sono stati formulati specifici rilievio contestazioni in ordine alla copertura assicurativa da ritenersi operante.
Venendo all'esame del fatto, i testi escussi sostanzialmente hanno confermato l'evento meteorologico addotto da parte attrice, la documentazione fotografica prodotta, confermando altresì il nesso causale tra l'evento atmosferico e i danni lamentati dall'attrice.
Il CTU sulla base dei rilievi fotografici disponibili in atti ha potuto constatare che sono stati danneggiati i seguenti oggetti a causa del fortunale: 1) 1 lettino in legno con telo in cotone 2) 3 teli di copertura per 3 gazebo da spiaggia 3) 1 struttura di gazebo in bambù a capanna 4m x 3m. Dai rilevi presenti non risulta ulteriore componentistica danneggiata.
Evidenziava altresì come la struttura del gazebo in bambù fosse semplicemente appoggiata a terra senza alcun fissaggio che ne impedisse il ribaltamento se sottoposta a vento.
Il fissaggio a terra è previsto per questa tipologia di strutture, come indicato al CTU dai rivenditori consultati.
Inoltre la stessa struttura risultava usurata, per effetto dell'esposizione negli anni all'aperto e scarsamente manutenuta. Non sono stati evidenziati danneggiamenti ai teli del gazebo che sono pertanto recuperabili senza nuovo acquisto.
La prova del nesso causale dell'evento viene pertanto valutata positivamente applicando il noto principio del “più probabile che non”.
3) Sul Quantum debeatur
In ordine al “quantum debeatur” il C.T.U. designato Ing. nel proprio elaborato peritale ha Persona_2
stimato i danni compatibili con l'evento in esame in €2.285,00.
Vero è che il gazebo, come riscontrato dal CTU, al momento del fatto non risulterebbe essere stato ancorato, così che il vento lo avrebbe ribaltato danneggiandolo.
Tuttavia la circostanza descritta risulta presuntiva e non adeguatamente dimostrata, nel senso che, anche ammesso che il gazebo non fosse correttamente ancorato al momento del fatto, ciò non esclude che la forza del vento avrebbe comunque potuto danneggiarlo allo stesso modo anche qualora fosse stato ancorato.
L'ancoraggio infatti ha più la funzione di evitare danni a terzi nel caso il gazebo venisse trascinato dal vento, che al gazebo stesso, danni che pertanto non è provato sarebbero stati evitati.
Si conferma quindi la quantificazione indicata dal CTU pari ad € 2.285,00 (Iva esclusa in quanto non dovuta trattandosi di attività commerciale), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal di dell'evento.
4) IN PUNTO SPESE DI LITE
Trattandosi di parziale soccombenza, essendo risultata fortemente ridimensionata la pretesa attore, sussistono adeguati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vengono invece definitivamente poste a carico della convenuta, che non risulta aver formulato offerte di sorta in ordine al danno comunque subito dall'attrice, con ciò rendendo necessario l'espletamento dell'incombente.
P.Q.M.
il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_1
4 convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni Controparte_1 diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, condanna la convenuta al risarcimento della complessiva somma di € 2.285,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese peritali relative alla CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Verbale chiuso ad ore 17,30
Massa, li 21/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Giovanni Tori
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