Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/04/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03128/2025REG.PROV.COLL.
N. 04932/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4932 del 2023, proposto dalla Società Fontana Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nada Lucaccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Città di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare 71;
nei confronti
del sig. NO Fiorucci, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00814/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
a) deliberazione del consiglio comunale di Città di Castello n. 1 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante generale al P.R.G. – Piano Regolatore Generale – Parte Operativa, vigente nel Comune di Città di Castello;
b) deliberazione del consiglio comunale di Città di Castello n. 2 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Città di Castello.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La società Fontana Servizi s.r.l. (ricorrente-appellante), svolge attività artigianale di autolavaggio e pulizia di veicoli a motore in Via Rosa Luxemburg n. 6 presso la zona industriale nord del Comune di Città di Castello.
Inizialmente, l’area in questione veniva classificata in zona IV “Area di intensa attività umana”.
A fronte delle osservazioni alla proposta preliminare del piano di classificazione acustica (in prosieguo, P.C.A.), di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 8 ottobre 2018, n. 838, la società “Fontana Servizi S.r.l.” chiedeva la modifica della classificazione acustica da classe “IV” a classe “VI” ovvero ad “Area esclusivamente industriale”.
La competente commissione accoglieva parzialmente l’osservazione sulla base del fatto che “l’area è classificata dal PRG-PO come Ta2 ‹Tessuti prevalentemente per attività produttive e artigianali con limitata presenza di attività terziarie e commerciali›. Pertanto, in virtù delle destinazioni d’uso attuali e previste e della classificazione acustica adottata per le destinazioni Ta2 e della classificazione acustica delle aree circostanti, l’area avrà classificazione acustica pari alla classe V”.
Il Comune di Città di Castello deliberava di accogliere parzialmente, nei termini indicati, le osservazioni.
In particolare, al punto 6 di detta deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2020, il consiglio comunale deliberava “di apportare le conseguenti modifiche gli elaborati grafici e di testo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale di Città di Castello conseguenti all’approvazione della Variante al PRG parte Operativa suddetta ed all’accoglimento o accoglimento parziale delle osservazioni come sopra votate”.
3. La società Fontana, sul rilievo che il comparto ubicato nel Comune di Città di Castello (via Rosa Luxemburg n. 6, Zona Industriale Nord in cui ha sede l’attività della società “Fontana Servizi S.r.l.) debba essere assegnato alla classe acustica “VI – Aree esclusivamente industriali”, impugnava i prefati atti innanzi al T.a.r. per l’Umbria deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli artt. 4 e 6 della Legge n. 447 del 1995:
a) a fronte della precedente classificazione della zona in cui è situato il comparto di proprietà della società ricorrente in zona D – e di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 – in coordinamento al criterio contenuto nella legge n. 447 del 1995 e soprattutto rispetto alle preesistenti destinazioni, deve ritenersi congruo e giusto l’inserimento della predetta zona all’interno della Classe VI, anche in considerazione del fatto che la zona in oggetto si incardini in più ampia area esclusivamente interessata da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, ovvero prevalentemente caratterizzato dalla presenza di edifici a destinazione industriale;
b) tenuto conto della stessa definizione di zona “Ta2” e del prevalente e basilare criterio delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, la zona in cui è insediato il comparto di “Fontana Servizi s.r.l.” deve necessariamente rientrare all’interno del P.C.A. nella classe acustica “VI” ed ivi essere classificata in quanto:
- nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” – la classe VI viene definita, come da Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1), “ aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”; in continuità con i valori indicati all’interno del D.P.C.M. 1 marzo 1991, ai comparti classificati all’interno della zona “esclusivamente industriale”, si applicano gli stessi valori limite di immissione acustica in periodo diurno/notturno pari a 70/70 dBA con esclusione della verifica del criterio differenziale d’immissione (differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo);
- nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” – condizione per l’assegnazione della classe V è la contemporanea presenza di aree a destinazione industriale ed a destinazione abitativa pacificamente da escludere nel caso di specie; “ CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni - in continuità con i valori indicati all’interno del D.P.C.M. 1 marzo 1991, ai comparti classificati all’interno della zona “esclusivamente industriale”, si applicano gli stessi valori limite di immissione acustica in periodo diurno/notturno pari a 70/70bdBA con esclusione della verifica del criterio differenziale d’immissione;
- l’art. 188 della legge regionale n. 1, del 21 gennaio 2015, – Classificazione acustica - al comma 2 statuisce che “ I comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari Titolo III, Capo II, adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso ”;
c) sussisterebbe incongruenza tra l’assegnazione della classe V) “Aree prevalentemente industriali”, ai sensi del DPCM 14/11/1997, e lo stato di fatto del comparto in oggetto in cui risultano presenti solo edifici con caratteristica industriale-artigianale ed edifici pertinenziali all’attività produttiva, e in base alla pregressa ed attuale destinazione d’uso non si riscontrano abitazioni, condizione espressa per l’assegnazione della classe V).
II) Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli articoli 114 e 117 del Regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2015:
a) nel comparto in oggetto risulterebbero presenti solo edifici con caratteristica industriale-artigianale ed edifici pertinenziali all’attività produttiva, pertanto, in base alla effettiva condizione di fruizione del territorio e in base al disposto dell’art. 117 del Regolamento Regionale n. 2/2015, il comparto in oggetto andrebbe necessariamente assegnato alla classe VI “Aree esclusivamente industriali” dovendosi, infatti, escludere la destinazione di natura abitativa quale condizione necessaria per poter valutare l’assegnazione alla classe V ai sensi del D.P.C.M 14 novembre 1997.
III) Eccesso di potere per omessa, insufficiente e carente istruttoria. Errore sui fatti posti alla base degli atti impugnati. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa:
a) dall’esame delle osservazioni risulterebbe non presente il rimando espresso all’ausilio tecnico dell’ARPA o a emissione di pareri tecnici.
IV) Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto quanto all’inserimento dell’area interessata in classe V – precedentemente in classe IV:
a) la zona di riferimento non poteva non essere inserita all’interno della Classe VI - “Zona esclusivamente industriale”, in ragione: i) della preesistente destinazione d’uso e di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991; ii) della presenza di edifici industriali ed artigianali, edifici pertinenziali alle attività produttive: iii) della corrispondenza tra i tessuti Ta1, Ta2, Ta3 e le zone territoriali omogenee “D - le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati” del DM 1444/1968 pacificamente specificata alla lettera b), comma 2, dell’art. 16 delle “Norme tecniche di attuazione” del P.R.G.-PO, elaborato PO.c.04.1.
3.1. Si costituiva, per resistere, il comune di Città di Castello che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ne eccepisce la sua inammissibilità per i seguenti motivi:
i) nell’impugnare la variante urbanistica, la società si sarebbe limitata a una mera enunciazione nell’epigrafe, senza svolgere né proporre alcun motivo a sostegno della stessa;
ii) l’interesse ad ottenere una classificazione acustica in classe VI si contraddirebbe con la stessa attività della ricorrente giacché questa, svolge attività artigianale e non industriale.
3.2. Il T.a.r per l’Umbria, con la sentenza n. 814 del 21 novembre 2021
- dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse, “avendo la ricorrente ottenuto, a seguito delle osservazioni formulate all’amministrazione comunale, la massima classificazione ottenibile rispetto all’attività in concreto esercitata, come desumibile dalla visura camerale versata in atti”;
- condannava la Società ricorrente alle spese (euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge).
4. Ha appellato la società Fontana Servizi s.r.l., che censura la sentenza n. 814/2022 per i seguenti motivi.
I) Erroneità nella classificazione quale “commerciale” dell’attività svolta dalla società Fontana Servizi s.r.l.:
a) all’interno della visura ordinaria della Camera di commercio, nella parte in cui viene indicata l’ “Attività prevalente”, viene testualmente riportato “Lavaggio Auto” ; la classificazione ISTAT dell’attività svolta, codice ATECO, è 45.20.91 ovvero “Lavaggio autoveicoli, Lucidatura eccetera..”, pertanto, con riferimento alla attività effettivamente svolta non vi è alcun riferimento all’aspetto commerciale ma è chiaramente riconducibile all’autolavaggio (attività in concreto esercitata da Fontana Servizi S.r.l.);
b) la descrizione della tipologia di attività riportata dalla sentenza - “ Trattasi, a ben vedere, di attività di carattere commerciale e di servizi” - non troverebbe supporto nella codifica prevista dall’ISTAT, riconducendola invece correttamente all’ambito artigianale (che in realtà è quello che le appartiene);
c) la macrovoce 45 disciplinerebbe nella descrizione generale proprio le attività di auto lavaggio: all’interno dell’autolavaggio, le attività commerciali sarebbero vietate e nello specifico la sotto voce 45.20.91 sarebbe classificata come “Manutenzione e riparazione di autoveicoli”.
II) Erroneità nella non valutazione dello stato urbanistico attuale e previgente:
a) il T.a.r. non avrebbe preso in considerazione l’elemento della assenza di civili abitazioni nel comparto in oggetto; sennonché, è tale mancanza di civili abitazioni nel comparto (ovvero di tessuti abitativi) che, combinata all’art. 117 del Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 18 febbraio 2015, determina le condizioni di applicabilità della classificazione acustica in classi secondo il DPCM 14/11/97 e la pone in classe VI.
III) Erroneità nell’analisi della classificazione urbanistica del comparto ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997:
a) è l’assenza o la presenza di uno scarso numero abitazioni (ovvero scarso numero di aree con destinazione abitativa) l’aspetto dirimente per l’applicazione della classificazione in zona V o in zona VI e nella zona interessata dall’attività di Fontana Servizi S.r.l. non ci sono aree con destinazione abitativa.
IV) Erroneità nella mancata comprensione dell’interesse di parte ricorrente oggi appellante.
V) Erroneità nella mancata presa in considerazione della legge regionale Umbra n. 1/2015, del relativo regolamento n. 2/2015, nonché degli artt. 6 e 4 della legge n. 447 del 1995:
a) nell’esame del ricorso non sarebbero stati esaminati gli articoli di legge che disciplinano la pianificazione acustica del territorio pur essendo, questi, alla base del ricorso medesimo.
VI) Violazione di legge ed erroneità con riferimento al mancato esame degli effetti dell’art. 117 del Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 18 febbraio 2015:
a) il T.a.r. per l’Umbria non avrebbe esaminato gli effetti dell’art. 117 del Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 18 febbraio 2015 che, differentemente da altre legislazioni regionali, disciplina in modo tipico la classificazione delle aree di tipo V e VI.
4.2. Si è costituito, per resistere, il comune di Città di Castello, che, oltre a reiterare le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, eccepisce, altresì, l’inammissibilità dell’appello proposto per violazione dell’art. 101 c.p.a.
4.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
5. All’udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello, pur fondato avuto riguardo al IV motivo di gravame, risulta, comunque, infondato nel merito per cui l’intero ricorso proposto dalla società Fontana servizi deve essere, nel suo complesso, respinto.
7. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire sul rilievo che la società istante avrebbe ottenuto, a seguito delle osservazioni formulate all’amministrazione comunale, la massima classificazione ottenibile rispetto all’attività effettivamente svolta di natura commerciale (lavaggio auto), “come desumibile dalla visura camerale versata in atti”.
7.1. Il Collegio osserva che la Società istante ha imputato il proprio interesse sulla evidenziata utilità che alla stessa deriverebbe dalla inclusione del proprio comparto in classe acustica VI.
Il vantaggio strumentale che deriverebbe alla Società dalla postulata classificazione consiste, pertanto, nella esclusione dell’azienda dall’applicazione dei più stringenti valori limite di immissione differenziale previsti per la zona V rispetto alla zona VI dal DPCM del 14 novembre; ciò che le consentirebbe di poter sviluppare la propria attività in linea con le caratteristiche dei luoghi.
7.2. Così incentrato e perimetrato l’interesse ad agire, la pronuncia del T.a.r. risulta erronea.
E invero, la disamina circa il carattere dell’attività svolta dalla società (se artigianale, industriale oppure commerciale e di servizi) appartiene piuttosto alla questione di merito del ricorso implicando l’accertamento in ordine ad aspetti funzionali, urbanistici e di uso in base ai quali è stata operata la classificazione.
8. Il ricorso di primo grado è, pertanto, ammissibile sotto il profilo dell’interesse ad agire.
9. Tuttavia, il ricorso, esaminato nel suo complesso, è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
10. Il Capo II ( Classificazione acustica del territorio) del R egolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2 (recante “Norme regolamentari attuative della l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate), così recita all’articolo 117: “ Zone da assegnare in classe V e VI. 1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale - artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni. 2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva”.
11. Dalle versate allegazioni (vedi, tra gli altri, PCA-Piano di classificazione acustica - Adottato con atto n. 83 del 08 ottobre 2018 ) si evince che l’area in cui ricade l’insediamento della società appellante rileva urbanisticamente e sotto il profilo dell’impatto acustico sul territorio come di natura “mista”, ovvero caratterizzata dalla presenza di attività di diversa natura (non soltanto industriali, come ritenuto dalla società appellante).
Tali attività, sviluppatesi nel tempo fuori del centro abitato, hanno inglobato strutture preesistenti caratterizzate da edifici di natura diversa anche destinati ad abitazioni.
La realtà territoriale in cui è ubicato lo stabilimento della società appellante, appunto di natura “mista” (ovvero connotata dalla presenza non solo di opifici industriali), si è rilevata nel tempo più complessa rispetto ad un’area a carattere esclusivamente industriale.
12. Tale circostanza, documentata in atti, ha indotto il Comune, nell’esercizio della propria potestà pianificatoria a variare la destinazione urbanistica della zona in modo confacente alla evoluzione dalla stessa subita, non più e non solo di tipo esclusivamente industriale.
12. Consegue a tanto che la realtà territoriale che caratterizza la zona in cui ricade l’insediamento in questione, coerentemente, in modo non illogico né irragionevole, è stata classificata in zona V), la quale comprende “insediamenti di tipo industriale - artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni”.
13. Si tratta di aree a connotazione “prevalentemente industriale”, diverse da quelle normate al successivo comma 2 che, per l’attribuzione della classe VI, richiede la presenza di “aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale”.
13. La circostanza che nel contesto previsto dal citato comma 2 vadano “compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva”, non è di per sé determinante né sufficiente a pretendere la diversa e superiore classificazione.
Ciò che rileva, infatti, è la presa di consapevolezza, da parte del Comune, della realtà territoriale come sopra evolutasi nel tempo a causa dei variegati insediamenti, a fronte della quale la classificazione acustica deliberata (classe V) risulta coerente con l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 117, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2015 in quanto di tipo “prevalentemente industriale” e non a carattere esclusivamente “industriale-artigianale”.
14. Il Comune è pervenuto alla suddetta classificazione previa acquisizione al procedimento degli elementi di fatto caratterizzanti la realtà territoriale, per come sviluppatasi nel corso del tempo; ha poi proceduto alla loro valutazione in ragione del mutato assetto, misto, dell’area; ha, quindi, inquadrato la fattispecie concreta in corrispondenza alla realtà territoriale nel pertinente paradigma normativo (art. 117, c. 1, Reg. reg.); ha considerato, infine, l’impatto delle immissioni acustiche per ritenerle, conclusivamente (in ragione del contesto concreto e non semplicemente in astratto preesistente) incompatibili con la reale destinazione di zona, dunque intollerabili per la salute umana (a cagione della presenza mista).
14.1. E ciò in modo omogeneo per gli insediamenti della zona.
14.2. L’area in questione è classificata, infatti, dal p.r.g. come Ta2 «Tessuti prevalentemente per attività produttive e artigianali con limitata presenza di attività terziarie e commerciali».
Le aree con tale classificazione (Ta2) sono state oggetto di approfondimento in sede di p.r.g. sulle effettive destinazioni d’uso; da tale studio è conseguita la presa di consapevolezza della realtà territoriale e della (ritenuta) più adeguata – in quanto conforme alle destinazioni d’uso - classificazione acustica pari alla classe V (esclusi casi particolari, per i quali, in base alle verifiche puntuali, potrà essere assegnata la classificazione acustica pari alla classe IV).
14.3. Il Comune, ai fini della suddetta classificazione, ha, dunque, tenuto conto delle destinazioni d’uso attuali e di quelle previste della classificazione acustica adottata per le destinazioni Ta2 nonché della classificazione acustica delle aree circostanti.
15. Tutto ciò ha operato nell’esercizio della propria potestà conformativa del territorio, caratterizzata da una ampia discrezionalità amministrativa il cui esercizio, per quanto sopra argomentato, s’appalesa immune dai rubricati vizi della funzione, sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale.
16. Infondati risultano, pertanto, i motivi I-V-VI di appello.
17. Le argomentazioni di cui sopra (sviluppo del territorio) fanno, altresì, ragione anche della infondatezza dei motivi II-III di appello connessi gli aspetti urbanistici del territorio, alle “preesistenze urbanistiche” e agli eventuali affidamenti sugli stessi maturati, articolati sul rilievo che nel precedente p.r.g. il comparto era classificato dal punto di vista urbanistico in zone di tipo D da cui derivava la classificazione acustica in zona «esclusivamente industriale», con valore limite di immissione acustica diurno/notturno di70/70dBA; come pure, di conseguenza, sulle censure articolate in ragione della asserita natura esclusivamente industriale della zona.
17.1. Va aggiunto e ribadito che la società Fontana Servizi s.r.l. (ricorrente-appellante), svolge attività di autolavaggio e pulizia di veicoli a motore.
Si tratta di attività che, secondo l’ordinaria classificazione merceologica, appartiene alla categoria della attività artigianali, meglio, produttivo-artigianali, quindi a carattere “non esclusivamente industriale”.
Ebbene, la natura e tipologia dell’attività esercitata dalla società appellante risulta inconciliabile, sul piano sia ontologico che funzionale, con la classificazione di zona acustica VI) relativa alle sole “Aree esclusivamente industriali”.
18. Le considerazioni che precedono possono, dunque, ritenersi dirimenti in punto di fatto e di diritto poiché hanno fatto emergere, da un lato, un esercizio del potere immune da travisamento dei fatti e irragionevolezza valutativa; dall’altro, il buon governo delle norme regolatrici della fattispecie.
19. Per quanto sin qui esposto, il Collegio:
a) accoglie il IV motivo di appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado (n. 258/2020) proposto dalla società Fontana Servizi s.r.l.;
b) dichiara l’appello infondato nel merito e, per l’effetto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società Fontana Servizi s.r.l., lo respinge.
21. Le spese relative al giudizio d’appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società Fontana Servizi s.r.l., lo respinge.
Condanna la società Fontana Servizi s.p.a. alle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Città di Castello, in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO