Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 239
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Sentenza 5 febbraio 2025

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Il provvedimento n. 9082/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio Carmine Labella, riguarda una controversia individuale di lavoro. La parte ricorrente ha presentato una domanda giudiziale contro la parte resistente, sostenendo pretese giuridiche relative a diritti lavorativi non specificati. Tuttavia, la parte resistente non si è costituita in giudizio e, soprattutto, non è stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo.

Il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, evidenziando che la mancanza della vocatio in ius costituisce una violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 c.p.c. Tale violazione impedisce l'adozione di qualsiasi decisione sul merito della controversia, poiché non è garantita la possibilità per la parte convenuta di difendersi. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto di non poter esaminare le questioni sollevate e ha disposto che non vi fosse alcuna condanna alle spese processuali, in quanto la domanda era stata dichiarata improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 239
    Giurisdizione : Trib. Trani
    Numero : 239
    Data del deposito : 5 febbraio 2025

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