Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n.9082/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio Carmine Labella, nella controversia individuale di lavoro
Tra
-c.f. , con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 la difesa degli AVV.TI LACERENZA ANTONIO e ZAGARIA ROSANNA;
-parte ricorrente- e
Controparte_1
-parte resistente-
all'udienza del 05/02/2025 ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita;
la mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali. Trani, 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro (Eugenio Carmine Labella)
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