Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
TO De UC, Stella FE, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 570/2021 del T.A.R. per la Campania – Sezione Staccata di NO, sez. II, (R.G. n. 1748/2016), depositata il 4 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato S. Severino;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 570/2021, che ha condannato il Comune a procedere alla valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato e non coperto da precedenti atti espropriativi, adottando all’esito un provvedimento con il quale detto terreno sia alternativamente restituito o acquisito non retroattivamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Deduce parte ricorrente che il Comune non ha dato seguito al giudicato e che dunque permane lo stato di illecito permanente dato dall’occupazione sine titulo dei cespiti, chiedendo quindi che sia ordinata l’ottemperanza alla sentenza n. 570/2021 e sia prevista la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Si è costituito il Comune rappresentando di aver avviato il procedimento teso alla valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno (propedeutica alla quantificazione delle poste indennitarie e risarcitorie ex art. 42 bis cit.) e depositando la convocazione del Consiglio Comunale per il 27 marzo 2025 e la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio e la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno.
I ricorrenti a loro volta hanno depositato l’atto di significazione con riferimento al procedimento ex art. 42 bis trasmesso al Comune di Mercato San Severino con nota pec del 21 marzo 2025.
All’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025 parte ricorrente ha insistito per il passaggio in decisione mentre il legale del Comune ha dato atto della fissazione per il giorno 27 marzo del Consiglio Comunale per l’acquisizione sanante.
In data 27 marzo 2025 il Comune ha depositato l’attestazione del Segretario Generale di avvenuta approvazione della delibera avente ad oggetto la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno e riconoscimento del debito fuori bilancio, in uno alla proposta e alla relazione tecnica istruttoria e di stima delle poste indennitarie e risarcitorie ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
In data 28 marzo 2025 i ricorrenti hanno depositato delle note nelle quali hanno dedotto la permanenza dell’interesse all’accoglimento del gravame, non essendo stato acquisito allo stato alcun atto realmente e integralmente satisfattivo per i loro diritti.
In data 28 marzo 2025 il Comune ha altresì depositato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2025, nonché la relazione tecnica istruttoria e di stima e il verbale del collegio dei revisori dei conti allegati alla deliberazione stessa.
Il ricorso è improcedibile.
La sentenza ottemperanda aveva disposto quanto segue:
“ Occorre pertanto affermare l’inefficacia della procedura espropriativa de qua e la conseguente illegittimità dell’occupazione posta in essere, persistente all’attualità, da parte del Comune di Mercato San Severino sul suolo di proprietà dei ricorrenti, come in epigrafe descritti, e il conseguente obbligo alla restituzione, previa riduzione allo stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, con le relative tutele di carattere risarcitorio. L’affermazione dell’illegittimità dell’occupazione (e del correlato obbligo restitutorio) non esclude che il Comune possa esercitare (auspicabilmente, in verità, vista l’irreversibile trasformazione del terreno) i poteri e le facoltà di acquisizione dei terreni in parola, nelle forme di cui all’art.42-bis Dpr n.327/2001, del resto applicabile anche ai fatti pregressi, come stabilito dal comma 8 della prefata disposizione, novellato ad opera dell’art.34 d.l. 6.7.2011, n.98, convertito dalla legge 15.7.2011, n.111. Tenendo conto delle circostanze di cui sopra, occorre pertanto affermare l’obbligo del Comune di Mercato San Severino di procedere, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa e/o dalla notificazione della presente sentenza, a cura di parte ricorrente, alla valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato e non coperto da precedenti atti espropriativi, adottando (o avendo cura di farlo adottare dalla competente istituzione), all’esito di essa, un provvedimento con il quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente: a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile del Comune; b) restituiti entro novanta giorni ai legittimi proprietari, previa riduzione nello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se ad interessare è l’intero terreno o parte di esso, disponendo la restituzione della restante porzione entro novanta giorni, previo ripristino dello status quo ante; - dovrà prevedere che, entro trenta giorni, sia corrisposto ai proprietari il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato in misura pari al dieci per cento del medesimo valore venale del bene; - dovrà recare le indicazioni delle circostanze eccezionali che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà motivare in modo specifico sulle attuali ed eccezionali ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art.22, co.14, Dpr n.327/2001; -sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art.14, co.2 Dpr n.327/2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale. Sia nel caso sub a) che in quello sub b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, a favore dei ricorrenti e a titolo risarcitorio, di una somma di denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo (criterio forfettario di liquidazione del danno previsto dall’art.42-bis Dpr n.327/2001, ritenuto applicabile di regola dalla giurisprudenza per il danno da occupazione, anche al di fuori delle fattispecie strettamente regolate dalla disposizione) sul valore venale del bene occupato illegittimamente, a fare data dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di occupazione quinquennale (11.12.2007) e fino all’effettiva restituzione ai legittimi proprietari, ovvero all’acquisizione del bene ex art.42-bis Dpr n.327/2001 ”.
Ebbene, con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2025, da ultimo depositata, il Comune ha disposto:
“ 1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere per i motivi in narrativa esplicitati la legittimità del debito fuori bilancio a favore dei sig.ri De UC TO e FE Stella per l’importo complessivo e lordo di € 2.488,68, relativo alle spese legali liquidate nella sentenza n. 570/2021 pubblicata il 4.3.2021 Tar Campania NO, incluso il contributo unificato, e salvo errori di calcolo da emendarsi in sede di determinazione dirigenziale;
3. Di riconoscere positivamente la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato individuato in catasto al foglio n. 18 part. n. 685 per mq. 2.316, e quindi di provvedere all’acquisizione sanante dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis dpr 327/2001 per i motivi di cui alla Relazione tecnica istruttoria a firma del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, Arch. Antonio D’Amico, che si allega al presente deliberato;
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, di porre in essere gli atti necessari alla liquidazione, anche a titolo di indennizzo, degli importi per come riportati nell’allegata relazione, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, di concerto col Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione dei debiti riconosciuti con il prescritto atto;
6. Di dare atto che il sopracitato debito troverà copertura finanziaria per l’importo totale negli appositi capitoli del Bilancio Esercizio Finanziario 2025-2027;
7. Di notificare ai proprietari la presente deliberazione che comporterà il passaggio del diritto di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute e determinate nella sopra
richiamata Relazione tecnica istruttoria;
8. Di inviare ai sensi e per gli effetti dell'art 23 della Legge 289/2002 il presente provvedimento alla
competente Corte dei Conti ed agli organi di controllo ”.
Preso atto di un tanto, il Collegio dichiara il ricorso in ottemperanza improcedibile, tenuto conto che:
“ La controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello e costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato; del resto, l'acquisizione sanante è ormai da considerare, in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, quale "procedimento espropriativo semplificato", sicché oggetto della controversia non è l'operato illegittimo della Pubblica Amministrazione, bensì il legittimo provvedimento di acquisizione sanante, da cui deriva il carattere indennitario del relativo ristoro ” (T.A.R. Campania, NO, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 849).
Va altresì rilevato che: “ il venir meno dell'inerzia della p.a. stessa, pur dopo la scadenza del termine assegnatole, rende priva di causa la nomina e la funzione del Commissario, secondo i principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, non smentiti dalla legge o dalla pronuncia del giudice dell'ottemperanza ed essendo indifferente per il privato che il giudicato sia eseguito dall'Amministrazione, piuttosto che dal Commissario, perché l'attività di entrambi resta comunque egualmente soggetta al controllo del giudice ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
In definitiva, il ricorso è improcedibile.
Attesa la natura formale della decisione, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella doppia camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 e del giorno 31 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO