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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA responsabilità extracontrattuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 5764/2017 R.G.A.C. promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tanzi con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
- ATTRICE -
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cassi, dall'Avv. Laura Controparte_1 P.IVA_1
MA DA e dall'Avv. Cristina Bongiorni con domicilio eletto presso la Residenza Municipale di CP_1
Strada Repubblica 1, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
con la chiamata in causa di
con sede in Piazzale Badalocchio 9/B Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Causa civile iscritta al n. 5764/2017 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate:
1 ATTRICE: come da foglio allegato al verbale di precisazione conclusioni del 30.06.2025
CONVENUTO: come da foglio allegato al verbale di precisazione conclusioni del 30.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il chiedendo che ne sia accertata la Parte_1 Controparte_1
responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c.
in punto al sinistro occorsole il giorno 16.11.2013 con conseguente condanna del CP_1
convenuto al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in euro 20.462,21 o nella diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, esponendo che:
in data 16.11.2013, alle ore 11:00 circa, percorreva in sella al ciclomotore Aprilia Scarabeo targa
X2Z3RM, di proprietà della sorella , la Via Egidio Pini in con direzione la Via Emilia CP_3 CP_1
Ovest;
procedeva indossando il casco, con le luci accese e a velocità regolare allorquando, giunta all'intersezione con la Via Dante di Nanni (strada laterale posta a destra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore), cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato per la presenza di corrugamenti, ondulazioni e fessurazioni;
sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di che redigeva il relativo rapporto di CP_1
incidente ove si legge: “presenti corrugamenti, fessurazioni ed ondulazioni del manto stradale”,
“strada pavim. dissestata”, “la carreggiata presentava inoltre corrugamenti dovuti alla
riasfaltatura di scavi che ne rendevano non omogenea la superficie”;
quanto verbalizzato dalla Polizia Municipale trovava conferma nell'elaborato redatto, su mandato dell'attrice, dal perito assicurativo geom. il quale così concludeva: “come da Persona_1
rapporto di incidente, si conviene che il tratto di strada in questione presenta
[...]
che hanno causato la caduta a terra della conducente del Controparte_4
2 ciclomotore” (lo stesso geom. interrogato come teste all'udienza del 02.09.2020, Per_1
confermava il contenuto dell'elaborato di cui sopra);
a seguito della caduta riportava “frattura scomposta poliframmentaria al terzo medio diafisario di
clavicola destra” oltre a varie escoriazioni con prognosi iniziale di giorni 30 s.c.;
in data 15.01.2014 le era notificato il verbale di accertamento N. 19978/2013/I/ Pr. 233005/2013/V
del 16.11.2013 con il quale la Polizia Municipale di le contestava la violazione dell'art.141 CP_1
commi 2 e 11 C.d.S. perché, in occasione del sinistro per cui è causa, “teneva condotta di guida
pericolosa ed imprudente tanto da non essere in grado di conservare il controllo del proprio
veicolo. Nello specifico ne perdeva il controllo rovinando a terra”;
proponeva ricorso in opposizione al predetto verbale di accertamento avanti il Giudice di Pace di il quale, con sentenza n.1120/2014 del 14.05.2014 accoglieva il ricorso e per l'effetto CP_1
annullava il verbale opposto, motivando come segue: La ricorrente il 16.11.2013 si Parte_1
trovava a percorrere Via Pini a bordo del ciclomotore targa X2Z3RM, causa il fondo stradale
dissestato per fessurazioni, ondulazioni e corrugamenti continui, non fu in grado di mantenere il
controllo del mezzo, cadendo a terra, come si evince dalle fotografie prodotte e dalla perizia del
geom. allegata agli atti del procedimento … Sussistono elementi caratterizzanti l'insidia Per_1
e/o il trabocchetto, non segnalati. La danneggiata ha provato l'esistenza di una situazione di
pericolo sulla strada oggetto della controversia nonché l'evento dannoso e il nesso causale tra la
cosa e la sua verificazione. Lo stato dei luoghi risulta pericoloso per l'incolumità di chi vi transita e
le anomalie presenti hanno causato la caduta a terra della ricorrente;
la sentenza del Giudice di Pace non era impugnata dal Controparte_1
Il si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto:
tutti i beni stradali appartenenti al demanio comunale (inclusa la Via Pini) sono stati affidati in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. la quale ha stipulato con il Consorzio Cooperative
3 Costruzioni - CCC Società Cooperativa un contratto di appalto per la manutenzione della rete stradale di e delle relative pertinenze per il triennio giugno 2012 / giugno 2015; CP_1
il predetto Consorzio Cooperativo Costruzioni con lettera del 02.10.2012 ha comunicato che per l'esecuzione del contratto di appalto si sarebbe avvalso di Controparte_2
la legittimazione passiva rispetto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice è da individuare in capo a di cui ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in causa perché tenuta a rispondere del risarcimento del danno, se e in quanto dovuto.
Inoltre, nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto: Controparte_1
l'attrice non ha provato l'invisibilità oggettiva e l'imprevedibilità soggettiva dell'insidia;
il diritto al risarcimento del danno si è prescritto perché in caso di danni causati dallo stato dei beni appartenenti ad enti pubblici, qualora siano coinvolti veicoli, si applica il termine di prescrizione biennale.
Da ultimo, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, il CP_1
ha chiesto di essere manlevato e tenuto indenne da
[...] Controparte_2
La terza chiamata ritualmente citata in giudizio nel rispetto dei termini Controparte_2
di legge, è rimasta contumace.
Nel presente giudizio trova applicazione l'art.2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma citata enuncia una presunzione di responsabilità oggettiva che trova pacifica applicazione anche nei confronti dei Comuni proprietari di strade;
da tale presunzione di responsabilità i Comuni
e la pubblica amministrazione in genere possono liberarsi solamente provando il caso fortuito consistente in un avvenimento estemporaneo capace di escludere il nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex art.2051 c.c., per danni
cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di uno stato
4 di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della
rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo
colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Civ., sez.III, n.8450/2025).
Il sostiene che l'attrice non ha dimostrato il nesso causale tra il bene in custodia Controparte_1
(vale a dire lo stato di dissesto in cui versava il manto stradale al momento del sinistro) e l'evento dannoso;
sostiene inoltre che la situazione di potenziale pericolo rappresentata dal manto stradale dissestato doveva essere prevista dall'attrice con l'ordinaria diligenza e superata da quest'ultima con la normale cautela, consistente nel dovere di porre un maggiore grado di attenzione, in quanto la situazione di rischio era percepibile proprio con l'ordinaria diligenza.
A differenza di quanto sostenuto dal si ritiene che tutti i mezzi istruttori assunti Controparte_1
in corso di causa debbano essere interpretati alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti in punto all'esistenza del nesso causale fra lo stato di dissesto del manto stradale e l'evento dannoso.
In particolare:
gli Agenti della Polizia Municipale accorsi sul luogo del sinistro hanno constatato la presenza di
“corrugamenti, fessurazioni e ondulazioni del manto stradale” (doc.1 di parte attrice);
la stessa attrice ha dichiarato alla Polizia Municipale che “il volante [manubrio n.d.r.] si spostava
repentinamente verso sinistra” (doc.1 di parte attrice), lasciando chiaramente intendere di non essere stata in condizione di governare il mezzo a causa del manto stradale dissestato;
all'udienza del 02.09.2020 il perito assicurativo geom. interrogato come testimone Persona_1
a prova diretta sul capitolo n.2) dedotto da parte attrice con la seconda memoria ex art.183 comma
VI C.p.c., ha confermato di avere redatto per conto della sig.ra la perizia allibrata Parte_1
come doc.2 di parte attrice con la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Come da rapporto
di incidente, si conviene che il tratto di strada in questione presenta CORRUGAMENTI,
FESSURAZIONI E ONDULAZIONI che hanno causato la caduta a terra della conducente del
5 ciclomotore” (doc.2 di parte attrice);
il nominato CTU dott. in risposta al punto 1) del quesito formulato da questo Persona_2
giudice <Dica il CTU se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o
successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro ovvero siano da porre in
rapporto di derivazione causale con patologie preesistenti>>, ha così risposto: “Le menomazioni
rilevate al viso, al fianco dx ed alla spalla dx sono ... da ritenersi in nesso causale diretto con il
traumatismo subito”;
il dott. nominato CTP da parte del ha concordato con le Persona_3 Controparte_1
conclusioni formulate dal CTU dott. Per_2
con sentenza n.1120/2014 del 14.05.2014, il Giudice di Pace di ha annullato il verbale di CP_1
accertamento del 16.11.2013 con il quale la Polizia Municipale ha contestato alla sig.ra la Pt_1
violazione dell'art.141 commi 2 e 11 C.d.S. perché, in occasione del sinistro per cui è causa,
“teneva condotta di guida pericolosa ed imprudente tanto da non essere in grado di conservare il
controllo del proprio veicolo. Nello specifico ne perdeva il controllo rovinando a terra” (doc.4 di parte attrice) con le seguenti motivazioni: La ricorrente il 16.11.2013 si trovava a Parte_1
percorrere Via Pini a bordo del ciclomotore targa X2Z3RM, causa il fondo stradale dissestato per
fessurazioni, ondulazioni e corrugamenti continui, non fu in grado di mantenere il controllo del
mezzo, cadendo a terra, come si evince dalle fotografie prodotte e dalla perizia del geom. Per_1
allegata agli atti del procedimento … Sussistono elementi caratterizzanti l'insidia e/o il
trabocchetto, non segnalati. La danneggiata ha provato l'esistenza di una situazione di pericolo
sulla strada oggetto della controversia nonché l'evento dannoso e il nesso causale tra la cosa e la
sua verificazione. Lo stato dei luoghi risulta pericoloso per l'incolumità di chi vi transita e le
anomalie presenti hanno causato la caduta a terra della ricorrente (doc.5 di parte attrice);
la sopra citata sentenza del Giudice di Pace di non è stata impugnata dall'ente convenuto ed è CP_1
passata in giudicato.
6 A fronte di quanto sopra non può dubitarsi che l'attrice abbia fornito piena prova, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., circa la sussistenza di un nesso causale diretto fra lo stato di dissesto del manto stradale al momento del sinistro e l'evento dannoso.
Né può ritenersi, nonostante le congetture formulate dal convenuto, che il CP_1
comportamento dell'attrice sia stato negligente, incauto, imprudente o comunque connotato da colpa.
In relazione al difetto di legittimazione passiva eccepito dal si rileva che, Controparte_1
per consolidata giurisprudenza, la legittimazione ad agire, intesa sia come legittimazione attiva che come legittimazione passiva, consiste nel potere commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento. Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli e il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e di chi deve subire la pronuncia giurisdizionale. Dalla legittimazione ad agire va perciò tenuta distinta l'effettiva titolarità
della situazione giuridica sostanziale, sia attiva che passiva, la quale concerne il merito della controversia (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. Civ., sez. I, n. 27766/2024). Ne consegue che il difetto di legittimazione passiva come eccepito dal deve essere inteso Controparte_1
come difetto di titolarità nel merito del dovere risarcitorio in capo all'ente convenuto che,
tuttavia, per le ragioni già esposte, risulta infondato.
Parimenti infondata risulta la domanda di manleva azionata dal nei Controparte_1
confronti della terza chiamata atteso che “In tema di danni Controparte_2
determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti
completamente enucleata, delimitata ed affidata alla custodia dell'appaltatore, con
7 conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti
all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.
Allorquando invece l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora
adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la
conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme
all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. sussiste sia a carico
dell'appaltatore che dell'ente” (Cass. Civ., sez.III, n.15882/2013).
La sopra citata giurisprudenza di legittimità chiarisce in modo magistrale l'ipotesi in cui possa essere invocata una responsabilità esclusiva a carico dell'appaltatore nonché l'ipotesi in cui possa essere invocata una responsabilità concorrente dell'appaltatore e dell'ente proprietario della strada.
Tuttavia, allorquando è avvenuto il sinistro in questione, il tratto di strada dissestata non era oggetto di cantiere, era privo di qualsivoglia delimitazione o segnalazione e completamente aperto al pubblico transito.
Pertanto, nessuna responsabilità di natura extracontrattuale può essere imputata alla terza chiamata che, al momento del sinistro, non aveva la custodia del tratto di strada in questione.
Dopo il sinistro per cui è causa, avvenuto in data 16.11.2013, l'attrice ha avanzato pretese creditorie nei confronti del con nota del 19.02.2014 e successiva del Controparte_1
07.11.2017 (doc.6 di parte attrice) per poi notificare, in data 11.12.2017, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In considerazione di quanto sopra, il ha eccepito che in caso di danni Controparte_1
causati dallo stato dei beni appartenenti agli enti pubblici, qualora siano coinvolti veicoli, si applica il termine di prescrizione biennale di cui all'art.2947 comma 2 c.c.
Ai sensi dell'art.2947 comma 2 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
8 A parere di questo giudice, la prescrizione biennale trova applicazione soltanto allorché il danno si trovi in rapporto di causalità, e non di semplice occasionalità, con la circolazione dei veicoli (fonte di responsabilità ex art.2054 c.c.), non allorché il danno sia prodotto dal dissesto del manto stradale.
L'eccezione di prescrizione biennale risulta quindi infondata dovendo trovare applicazione,
nel caso di specie, la prescrizione quinquennale di cui all'art.2947 co. 1 c.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria azionata da nei confronti del Parte_1
risulta fondata e pertanto deve essere accolta. Il danno patito da Controparte_1 Pt_1
va quantificato sulla base della CTU medico-legale in atti.
[...]
In particolare, per un soggetto che al momento del sinistro (16.11.2013) aveva compiuto 30
anni ( è nata il [...]) il danno, in applicazione del DM 03.07.2003, è così Parte_1
quantificato:
- danno biologico permanente al 6% = euro 7.270,10;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% = euro 693,00;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% = euro 462,00;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% = euro 231,00;
- TOTALE = euro 8.656,10.
Al danno biologico (sia permanete che temporaneo) ut supra quantificato in euro 8.656,10 vanno aggiunte le spese mediche documentate (doc.8 di parte attrice) pari ad euro 518,83 che il CTU ha considerato congrue.
Ricapitolando, i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro per cui è causa Parte_1
ammontano a complessivi euro 9.174,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 9.174,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto Parte_1
al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva azionata dal nei confronti della terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di causa che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 5.841,00 di cui euro 764,00 per esborsi (CTU inclusa) ed euro 5.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA responsabilità extracontrattuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 5764/2017 R.G.A.C. promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tanzi con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
- ATTRICE -
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cassi, dall'Avv. Laura Controparte_1 P.IVA_1
MA DA e dall'Avv. Cristina Bongiorni con domicilio eletto presso la Residenza Municipale di CP_1
Strada Repubblica 1, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
con la chiamata in causa di
con sede in Piazzale Badalocchio 9/B Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Causa civile iscritta al n. 5764/2017 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate:
1 ATTRICE: come da foglio allegato al verbale di precisazione conclusioni del 30.06.2025
CONVENUTO: come da foglio allegato al verbale di precisazione conclusioni del 30.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il chiedendo che ne sia accertata la Parte_1 Controparte_1
responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c.
in punto al sinistro occorsole il giorno 16.11.2013 con conseguente condanna del CP_1
convenuto al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in euro 20.462,21 o nella diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, esponendo che:
in data 16.11.2013, alle ore 11:00 circa, percorreva in sella al ciclomotore Aprilia Scarabeo targa
X2Z3RM, di proprietà della sorella , la Via Egidio Pini in con direzione la Via Emilia CP_3 CP_1
Ovest;
procedeva indossando il casco, con le luci accese e a velocità regolare allorquando, giunta all'intersezione con la Via Dante di Nanni (strada laterale posta a destra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore), cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato per la presenza di corrugamenti, ondulazioni e fessurazioni;
sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di che redigeva il relativo rapporto di CP_1
incidente ove si legge: “presenti corrugamenti, fessurazioni ed ondulazioni del manto stradale”,
“strada pavim. dissestata”, “la carreggiata presentava inoltre corrugamenti dovuti alla
riasfaltatura di scavi che ne rendevano non omogenea la superficie”;
quanto verbalizzato dalla Polizia Municipale trovava conferma nell'elaborato redatto, su mandato dell'attrice, dal perito assicurativo geom. il quale così concludeva: “come da Persona_1
rapporto di incidente, si conviene che il tratto di strada in questione presenta
[...]
che hanno causato la caduta a terra della conducente del Controparte_4
2 ciclomotore” (lo stesso geom. interrogato come teste all'udienza del 02.09.2020, Per_1
confermava il contenuto dell'elaborato di cui sopra);
a seguito della caduta riportava “frattura scomposta poliframmentaria al terzo medio diafisario di
clavicola destra” oltre a varie escoriazioni con prognosi iniziale di giorni 30 s.c.;
in data 15.01.2014 le era notificato il verbale di accertamento N. 19978/2013/I/ Pr. 233005/2013/V
del 16.11.2013 con il quale la Polizia Municipale di le contestava la violazione dell'art.141 CP_1
commi 2 e 11 C.d.S. perché, in occasione del sinistro per cui è causa, “teneva condotta di guida
pericolosa ed imprudente tanto da non essere in grado di conservare il controllo del proprio
veicolo. Nello specifico ne perdeva il controllo rovinando a terra”;
proponeva ricorso in opposizione al predetto verbale di accertamento avanti il Giudice di Pace di il quale, con sentenza n.1120/2014 del 14.05.2014 accoglieva il ricorso e per l'effetto CP_1
annullava il verbale opposto, motivando come segue: La ricorrente il 16.11.2013 si Parte_1
trovava a percorrere Via Pini a bordo del ciclomotore targa X2Z3RM, causa il fondo stradale
dissestato per fessurazioni, ondulazioni e corrugamenti continui, non fu in grado di mantenere il
controllo del mezzo, cadendo a terra, come si evince dalle fotografie prodotte e dalla perizia del
geom. allegata agli atti del procedimento … Sussistono elementi caratterizzanti l'insidia Per_1
e/o il trabocchetto, non segnalati. La danneggiata ha provato l'esistenza di una situazione di
pericolo sulla strada oggetto della controversia nonché l'evento dannoso e il nesso causale tra la
cosa e la sua verificazione. Lo stato dei luoghi risulta pericoloso per l'incolumità di chi vi transita e
le anomalie presenti hanno causato la caduta a terra della ricorrente;
la sentenza del Giudice di Pace non era impugnata dal Controparte_1
Il si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto:
tutti i beni stradali appartenenti al demanio comunale (inclusa la Via Pini) sono stati affidati in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. la quale ha stipulato con il Consorzio Cooperative
3 Costruzioni - CCC Società Cooperativa un contratto di appalto per la manutenzione della rete stradale di e delle relative pertinenze per il triennio giugno 2012 / giugno 2015; CP_1
il predetto Consorzio Cooperativo Costruzioni con lettera del 02.10.2012 ha comunicato che per l'esecuzione del contratto di appalto si sarebbe avvalso di Controparte_2
la legittimazione passiva rispetto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice è da individuare in capo a di cui ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in causa perché tenuta a rispondere del risarcimento del danno, se e in quanto dovuto.
Inoltre, nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto: Controparte_1
l'attrice non ha provato l'invisibilità oggettiva e l'imprevedibilità soggettiva dell'insidia;
il diritto al risarcimento del danno si è prescritto perché in caso di danni causati dallo stato dei beni appartenenti ad enti pubblici, qualora siano coinvolti veicoli, si applica il termine di prescrizione biennale.
Da ultimo, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, il CP_1
ha chiesto di essere manlevato e tenuto indenne da
[...] Controparte_2
La terza chiamata ritualmente citata in giudizio nel rispetto dei termini Controparte_2
di legge, è rimasta contumace.
Nel presente giudizio trova applicazione l'art.2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma citata enuncia una presunzione di responsabilità oggettiva che trova pacifica applicazione anche nei confronti dei Comuni proprietari di strade;
da tale presunzione di responsabilità i Comuni
e la pubblica amministrazione in genere possono liberarsi solamente provando il caso fortuito consistente in un avvenimento estemporaneo capace di escludere il nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex art.2051 c.c., per danni
cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di uno stato
4 di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della
rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo
colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Civ., sez.III, n.8450/2025).
Il sostiene che l'attrice non ha dimostrato il nesso causale tra il bene in custodia Controparte_1
(vale a dire lo stato di dissesto in cui versava il manto stradale al momento del sinistro) e l'evento dannoso;
sostiene inoltre che la situazione di potenziale pericolo rappresentata dal manto stradale dissestato doveva essere prevista dall'attrice con l'ordinaria diligenza e superata da quest'ultima con la normale cautela, consistente nel dovere di porre un maggiore grado di attenzione, in quanto la situazione di rischio era percepibile proprio con l'ordinaria diligenza.
A differenza di quanto sostenuto dal si ritiene che tutti i mezzi istruttori assunti Controparte_1
in corso di causa debbano essere interpretati alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti in punto all'esistenza del nesso causale fra lo stato di dissesto del manto stradale e l'evento dannoso.
In particolare:
gli Agenti della Polizia Municipale accorsi sul luogo del sinistro hanno constatato la presenza di
“corrugamenti, fessurazioni e ondulazioni del manto stradale” (doc.1 di parte attrice);
la stessa attrice ha dichiarato alla Polizia Municipale che “il volante [manubrio n.d.r.] si spostava
repentinamente verso sinistra” (doc.1 di parte attrice), lasciando chiaramente intendere di non essere stata in condizione di governare il mezzo a causa del manto stradale dissestato;
all'udienza del 02.09.2020 il perito assicurativo geom. interrogato come testimone Persona_1
a prova diretta sul capitolo n.2) dedotto da parte attrice con la seconda memoria ex art.183 comma
VI C.p.c., ha confermato di avere redatto per conto della sig.ra la perizia allibrata Parte_1
come doc.2 di parte attrice con la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Come da rapporto
di incidente, si conviene che il tratto di strada in questione presenta CORRUGAMENTI,
FESSURAZIONI E ONDULAZIONI che hanno causato la caduta a terra della conducente del
5 ciclomotore” (doc.2 di parte attrice);
il nominato CTU dott. in risposta al punto 1) del quesito formulato da questo Persona_2
giudice <Dica il CTU se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o
successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro ovvero siano da porre in
rapporto di derivazione causale con patologie preesistenti>>, ha così risposto: “Le menomazioni
rilevate al viso, al fianco dx ed alla spalla dx sono ... da ritenersi in nesso causale diretto con il
traumatismo subito”;
il dott. nominato CTP da parte del ha concordato con le Persona_3 Controparte_1
conclusioni formulate dal CTU dott. Per_2
con sentenza n.1120/2014 del 14.05.2014, il Giudice di Pace di ha annullato il verbale di CP_1
accertamento del 16.11.2013 con il quale la Polizia Municipale ha contestato alla sig.ra la Pt_1
violazione dell'art.141 commi 2 e 11 C.d.S. perché, in occasione del sinistro per cui è causa,
“teneva condotta di guida pericolosa ed imprudente tanto da non essere in grado di conservare il
controllo del proprio veicolo. Nello specifico ne perdeva il controllo rovinando a terra” (doc.4 di parte attrice) con le seguenti motivazioni: La ricorrente il 16.11.2013 si trovava a Parte_1
percorrere Via Pini a bordo del ciclomotore targa X2Z3RM, causa il fondo stradale dissestato per
fessurazioni, ondulazioni e corrugamenti continui, non fu in grado di mantenere il controllo del
mezzo, cadendo a terra, come si evince dalle fotografie prodotte e dalla perizia del geom. Per_1
allegata agli atti del procedimento … Sussistono elementi caratterizzanti l'insidia e/o il
trabocchetto, non segnalati. La danneggiata ha provato l'esistenza di una situazione di pericolo
sulla strada oggetto della controversia nonché l'evento dannoso e il nesso causale tra la cosa e la
sua verificazione. Lo stato dei luoghi risulta pericoloso per l'incolumità di chi vi transita e le
anomalie presenti hanno causato la caduta a terra della ricorrente (doc.5 di parte attrice);
la sopra citata sentenza del Giudice di Pace di non è stata impugnata dall'ente convenuto ed è CP_1
passata in giudicato.
6 A fronte di quanto sopra non può dubitarsi che l'attrice abbia fornito piena prova, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., circa la sussistenza di un nesso causale diretto fra lo stato di dissesto del manto stradale al momento del sinistro e l'evento dannoso.
Né può ritenersi, nonostante le congetture formulate dal convenuto, che il CP_1
comportamento dell'attrice sia stato negligente, incauto, imprudente o comunque connotato da colpa.
In relazione al difetto di legittimazione passiva eccepito dal si rileva che, Controparte_1
per consolidata giurisprudenza, la legittimazione ad agire, intesa sia come legittimazione attiva che come legittimazione passiva, consiste nel potere commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento. Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli e il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e di chi deve subire la pronuncia giurisdizionale. Dalla legittimazione ad agire va perciò tenuta distinta l'effettiva titolarità
della situazione giuridica sostanziale, sia attiva che passiva, la quale concerne il merito della controversia (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. Civ., sez. I, n. 27766/2024). Ne consegue che il difetto di legittimazione passiva come eccepito dal deve essere inteso Controparte_1
come difetto di titolarità nel merito del dovere risarcitorio in capo all'ente convenuto che,
tuttavia, per le ragioni già esposte, risulta infondato.
Parimenti infondata risulta la domanda di manleva azionata dal nei Controparte_1
confronti della terza chiamata atteso che “In tema di danni Controparte_2
determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti
completamente enucleata, delimitata ed affidata alla custodia dell'appaltatore, con
7 conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti
all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.
Allorquando invece l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora
adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la
conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme
all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. sussiste sia a carico
dell'appaltatore che dell'ente” (Cass. Civ., sez.III, n.15882/2013).
La sopra citata giurisprudenza di legittimità chiarisce in modo magistrale l'ipotesi in cui possa essere invocata una responsabilità esclusiva a carico dell'appaltatore nonché l'ipotesi in cui possa essere invocata una responsabilità concorrente dell'appaltatore e dell'ente proprietario della strada.
Tuttavia, allorquando è avvenuto il sinistro in questione, il tratto di strada dissestata non era oggetto di cantiere, era privo di qualsivoglia delimitazione o segnalazione e completamente aperto al pubblico transito.
Pertanto, nessuna responsabilità di natura extracontrattuale può essere imputata alla terza chiamata che, al momento del sinistro, non aveva la custodia del tratto di strada in questione.
Dopo il sinistro per cui è causa, avvenuto in data 16.11.2013, l'attrice ha avanzato pretese creditorie nei confronti del con nota del 19.02.2014 e successiva del Controparte_1
07.11.2017 (doc.6 di parte attrice) per poi notificare, in data 11.12.2017, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
In considerazione di quanto sopra, il ha eccepito che in caso di danni Controparte_1
causati dallo stato dei beni appartenenti agli enti pubblici, qualora siano coinvolti veicoli, si applica il termine di prescrizione biennale di cui all'art.2947 comma 2 c.c.
Ai sensi dell'art.2947 comma 2 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
8 A parere di questo giudice, la prescrizione biennale trova applicazione soltanto allorché il danno si trovi in rapporto di causalità, e non di semplice occasionalità, con la circolazione dei veicoli (fonte di responsabilità ex art.2054 c.c.), non allorché il danno sia prodotto dal dissesto del manto stradale.
L'eccezione di prescrizione biennale risulta quindi infondata dovendo trovare applicazione,
nel caso di specie, la prescrizione quinquennale di cui all'art.2947 co. 1 c.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria azionata da nei confronti del Parte_1
risulta fondata e pertanto deve essere accolta. Il danno patito da Controparte_1 Pt_1
va quantificato sulla base della CTU medico-legale in atti.
[...]
In particolare, per un soggetto che al momento del sinistro (16.11.2013) aveva compiuto 30
anni ( è nata il [...]) il danno, in applicazione del DM 03.07.2003, è così Parte_1
quantificato:
- danno biologico permanente al 6% = euro 7.270,10;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% = euro 693,00;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% = euro 462,00;
- 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% = euro 231,00;
- TOTALE = euro 8.656,10.
Al danno biologico (sia permanete che temporaneo) ut supra quantificato in euro 8.656,10 vanno aggiunte le spese mediche documentate (doc.8 di parte attrice) pari ad euro 518,83 che il CTU ha considerato congrue.
Ricapitolando, i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro per cui è causa Parte_1
ammontano a complessivi euro 9.174,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di di euro 9.174,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto Parte_1
al saldo;
RIGETTA la domanda di manleva azionata dal nei confronti della terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di causa che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 5.841,00 di cui euro 764,00 per esborsi (CTU inclusa) ed euro 5.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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