Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
0063036 IN NOME DEL POPOL056 76 / 02 REPUBBLICA ITAL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ilor - 36-his- SEZIONE TRIBUTARIA Темейс a posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 128/99 SACCUCCI - Presidente Dott. Bruno Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Cron. 16914 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 14/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA sul ricorso proposto da: N. 63036 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RC DI NI OB & C SDF;
intimato - avversO la sentenza n. 30/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2002 10/11 /97; 75 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 17 gennaio 1995 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Pisa, RT IN quale legale rappresentante della S.d.f. R.C. di Sa- batini RT & C. impugnò la cartella esattoriale n.3463301, emissione 11 anno 1994, notificatagli il 9 gennaio 1995, relativa alla liquidazione, effettuata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Miniato ai sensi dell'art.36-bis del d. P. R. n. 600 del 1973, ed iscrizione a ruolo dell'i.lo.r. dovuta dalla Società per l'anno 1989, chiedendone l'annullamento, in ragione della pretesa non debenza del tributo;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò - per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n.213/4/94 del 30 novembre 1995, rigettò il ricorso;
che, a seguito di appello del IN, cui resi- - 1'Ufficio, la Commissione tributaria regionale stette 2 di Firenze, con sentenza n.30/6/97 del 10 novembre 1997, in riforma della decisione appellata, annullò la esattoriale, affermando la natura perentoriacartella del termine stabilito dall'art.36-bis comma 1 del d. P. R. n.600 del 1973, ai fini dell'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate;
che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che RT IN, nella predetta qualità, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
- che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dello stesso. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 43 D. P.R. n.600/73, dell'art.17 del D. P.R. n.602/73, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che il termi- 3 n. 600 del ne di cui all'art. 36-bis comma 1 del d. P. R. 1973 avrebbe natura meramente ordinatoria;
che il ricorso deve essere accolto, in quanto es- so è manifestamente fondato;
che, infatti, costituisce costante orientamento di questa Corte, integralmente condiviso dal Collegio, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art.28 della legge n. 449 del 1997 (cfr. sentt. nn.11235 del 1998, 7058 e 12995 del 1999, 10134 del 2000, 7213 del 2001), la cui conformità a Costituzione è stata affermata dal- la Corte costituzionale (cfr. sent. n.229 del 1999 e ord. n.117 del 2000), quello, secondo cui il termine stabilito dall'art. 36-bis comma 1 del d. P.R. n.600 del 1973, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.P.R. n. 506 del 1979, non è posto a pe- na di decadenza;
che, pertanto, la sentenza impugnata che si fonda su principio opposto a quello in questa sede ri- badito - deve essere annullata e la relativa causa rin- viata ad altra sezione della Commissione tributaria re- gionale della Toscana, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto predetto, provvederà a decidere la causa nel merito ed a regolare anche le spese della presente fase del giudizio. 4
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale della Toscana. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente- @tore Ralma Bruno Saccucci شد IL CANCELLIERE C Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 5