Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 368
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per assenza di collaborazione con il curatore e partecipazione al processo

    La Corte ha ritenuto generiche le deduzioni sulla collaborazione, non essendoci prova di un contributo effettivamente rilevante. La mancata partecipazione al processo è stata ritenuta di scarsa rilevanza, e la posizione del co-imputato, mero prestanome e patteggiatore, è stata ritenuta diversa.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della continuazione e aggravante del danno patrimoniale

    I giudici di primo grado hanno correttamente applicato l'art. 219 L.F. alla bancarotta documentale in continuazione con quella distrattiva, e la continuazione ex art. 81 c.p. per il reato tributario. La censura sull'aggravante del danno è infondata in quanto non contestata. L'aumento di pena per la bancarotta documentale è motivato con argomenti generali sulla gravità del fatto e la mancanza di condotte riparatorie.

  • Accolto
    Omessa risposta sul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari

    La Corte di appello non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 368
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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