Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
La richiesta di attribuzione dell'intero immobile alla quota di uno o più condividenti, con addebito dell'eccedenza in valore, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., sul presupposto della sua indivisibilità, attiene alle modalità di attuazione della divisione e pertanto, risolvendosi nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non costituendo essa una domanda nuova vietata dall'art. 345 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN RI LI, AN SQ, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, difesi dall'avvocato SQ AN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'RE LU, D'RE RI OS, RA IC VED. D'RE NZ e quale rappr. dei figli minori UC D'RE e RD D'RE, AN OS VED. D'RE, COMUNE DI PORTICI, AN ALESSANDRA;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n^ 06928/96 proposto da:
D'RE LU, D'RE RI OS O RA, RA IC VED. D'RE in proprio e quale rapp.te dei figli minori D'RE UC e D'RE RD, elettivamente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avvocato GIOVANNI BRIZZI, giusta delega in atti per i primi due e procura speciale n. rep. 74005 del Notaio Dr. Carlo Corso in Milano 20/5/96 per la terza;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AN RI LI, AN SQ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 679/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato SQ AN, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato GIOVANNI BRIZZI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del secondo;
l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 21, 24 e 27/6/1985, D'OR NC, D'OR UC e D'OR AR RO, premesso che: a) in data 12.12.1984 era deceduto a Napoli l'Avv. D'OR IG lasciando a sè superstiti il coniuge IO AR RO, essi istanti, figli del premorto germano D'OR PE, ed altri due nipoti, AN UA e AN IL, figli della premorta germana D'OR AR;
b) il de cuius, con testamento olografo del 2.6.1983, pubblicato il 15.1.1985, aveva nominato erede dei beni, non facenti parte dell'atto di comunione stipulato il 13.1.1978, la moglie IO AR RO, lasciando ad essi istanti, a titolo di legato, con l'usufrutto a favore della moglie, la villa, in Portici, Via De Gregorio ed, in comune con AN UA e AN IL, il terreno in Villaricca, Via S. Suspicio, ed, infine, al Comune di Portici, il Viale privato tra Via De Gregorio e Via IV Novembre in territorio del Comune predetto;
tutto ciò premesso, D'OR NC, D'OR UC e D'OR AR RO convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, IO AR RO, AN UA AN IL ed il Comune di Portici, chiedendo l'esecuzione delle disposizioni testamentarie di cui al citato olografo e l'attribuzione dei legati nello stesso previsti.
IO AR RO, costituitasi, deduceva che il marito, D'OR IG, aveva lasciato più di un testamento e che, l'ultimo, più recente, recante la data 3.12.1984, era quello che doveva regolare la successione del defunto. In subordine, se il Tribunale adito avesse riconosciuto valido il testamento posto a base della domanda introduttiva del giudizio, chiedeva che, fatti salvi i legati con lo stesso istituiti, ella venisse dichiarata erede di tutti i restanti beni di proprietà del "de cuius", sia di quelli di proprietà esclusiva - in base al testamento del 2.6.1983 - sia di quelli oggetto della comunione (costituita il 13.1.1978, con contratto per notar Sanseverino) con il coniuge, in base al testamento 4.12.1982.
AN IL e UA, a loro volta costituitisi, impugnavano il testamento del 2.6.1983 deducendo che esso non era l'unico redatto dal "de cuius", le cui ultime volontà, pertanto, dovevano essere ricostruite raffrontando tutti testamenti. Chiedevano, inoltre, che nella formazione della massa ereditaria si tenesse conto anche del danaro appartenente allo zio e depositato in banca.
Infine, il Comune di Portici, in persona del Sindaco pro - tempore, aderiva alla domanda proposta dagli attori chiedendo anch'esso l'attribuzione del legato costituito in suo favore col testamento 2.6.1983.
Nel corso del giudizio, ed in particolare all'udienza del 20.1.1987, i convenuti AN precisavano la propria domanda assumendo la validità, tra i tanti, del solo testamento redatto dal - "de cuius" in data 4.12.1982 e l'invalidità di quello del 2.6.1983. Chiedevano, inoltre, il sequestro giudiziario di tutti i beni caduti nell'eredità del "de cuius" e a tanto il G.I. provvedeva, con decreto del 29.5.1987, disponendo il sequestro giudiziario dell'intero patrimonio del "medesimo". All'udienza del 14.7.1987 IO AR RO dichiarava, in presenza degli attori, di riconoscere come unico testamento valido quello del 2.6.1983 e di rinunziare alla domanda riconvenzionale tendente a far riconoscere valido ed efficace il testamento del 3.12.1984. Questa dichiarazione veniva accettata dagli attori, presenti di persona, e seguita dalla loro rinuncia sia alla domanda proposta nei confronti della IO, sia al sequestro giudiziario, sia, infine, ad ogni altro diritto sui beni del "de cuius", diversi da quelli oggetto dei legati costituiti a loro favore col testamento del 2.6.1983.
All'udienza del 18.1.1988 i convenuti AN, di persona, dichiaravano di rinunciare alla domanda proposta nei confronti della IO, accettando la rinuncia da quest'ultima espressa nel precedente verbale del 14.7.1987.
Con sentenza del 24.4 / 7.10.1991 il Tribunale adito: 1^) dichiarava aperta la successione di D'OR IG deceduto a Napoli il 12.12.1984; 2^) dichiarava che, con il testamento olografo del 2.6.1983, (pubblicato il 15.1.1985 per ministero del notar Raffaele Giusti) D'OR IG aveva attribuito, a NC, UC e AR RO D'OR, la villa in Portici, Via de Gregorio n. 2, 4, 6 ed 8, con fabbricato e terreno circostante e con l'usufrutto vitalizio in favore di IO AR RO;
ai suddetti NC, UC e AR RO D'OR, nonché a UA e IL AN, in parti uguali, il terreno in Villaricca, Via S. Suspicio, di circa ettari 2.97, con l'usufrutto vitalizio a favore di IO AR RO;
al Comune di Portici il Viale privato, di circa mt. 145, tra Via IV Novembre e Via De Gregorio;
3^) dichiarava che NC, UC e AR RO D'OR avevano rinunciato alla domanda nei confronti di IO AR RO e che quest'ultima aveva, a sua volta, rinunciato alla domanda nei confronti dei predetti NC, UC e AR RO D'OR; 4^) dichiarava che UA e IL AN avevano rinunciato alla domanda nei confronti di IO AR RO;
5^) dichiarava che la successione di IO AR RO al coniuge D'OR IG era avvenuta nei limiti del testamento del 2.6.1983; 6^) dichiarava inammissibile la domanda proposta dai convenuti AN tendente ad ottenere, quanto al legato del terreno in Villaricca, la formazione delle quote, l'assegnazione delle stesse o l'attribuzione dell'intero; 7^) dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali. Proposti gravami (principale) da AR LI e UA AN e (incidentale) da UC e AR RO D'OR e FI CC ved. D'OR, quest'ultima anche in rappresentanza dei figli minori LU ed DU D'OR, succeduti al padre NC, nelle more deceduto, nonché da AR RO IO e dal Comune di Portici, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 3.2. - 14.3.95, rigettava l'impugnazione principale, dichiarava inammissibili quelle incidentali proposte dal Comune di Portici e dalle D'OR - CC e, in accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla IO, dichiarava che la predetta era succeduta al marito IG D'OR non solo nei diritti di cui al testamento del 2.6.83, ma anche in quelli di cuì ai testamenti del 18.10.78 e del 4.12.82. Condannava altresi la Corte i AN, in solido, alle spese del grado in favore della nominata IO e compensava interamente tra gli stessi AN da una parte e le D'OR - CC ed il Comune di Portici dall'altra le relative spese del gravame. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione UA e AR LI AN, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso UC e AR RO D'OR, nonché FI CC ved. D'OR, in proprio e nella qualità, i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale affidato a due censure.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede il Comune di Portici.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi della IO (anch'essa venuta meno nelle more del giudizio) che non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Va quindi preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale avanzata dalle controricorrenti per essere stato tale atto notificato all'avv.to Aldo Rescigno in unica copia, nonostante la pluralità delle parti da quest'ultimo rappresentate.
Invero, secondo la recente decisione di questa Suprema Corte (S.U., sent. n. 9859 del 10 ottobre 1997) la notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla, per cui il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio, verificatasi nella fattispecie che ne occupa, di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta.
Ciò posto, va previamente esaminato, per evidenti ragioni di priorità logico - giuridica, il secondo motivo del ricorso principale con il quale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto immeritevole di tutela la domanda proposta da essi AN in merito alla identificazione della scheda testamentaria da considerarsi valida ed efficace ai fini dell'apertura della successione del D'OR IG. Lamentano i ricorrenti il mancato accoglimento da parte dei giudici del merito sia del richiesto ordine di esibizione alla IO della scheda testamentaria da essa posseduta contenente una postilla pretesa dal testatore e dalla predetta vergata in virtù della quale si impegnava a riconsegnare al testatore medesimo a sua semplice richiesta, la scheda originale, sia il diniego dei mezzi istruttori attraverso i quali essi AN intendevano dimostrare la volontà del testatore di revocare la scheda posseduta dalla nominata IO.
Deducono che essendo la IO deceduta nelle more del ricorso il rinvenimento della scheda testamentaria oggetto della denegata esibizione produrrebbe la necessità di rimettere la causa al giudice "a quo" per l'ammissione degli articolati mezzi istruttori volti a dimostrare la volontà del "de cuius", di revoca del testamento 2.6.83.
Osservano che la Corte napoletana ha omesso di interpretare il testamento in questione secondo i criteri legali di ermeneutica per aver ritenuto che il bene legato sia comune per quote eguali a tutti i nipoti e non per gruppi familiari.
Le censure non hanno pregio.
Invero, quanto al primo profilo concernente l'identificazione della scheda testamentaria da considerarsi valida ed efficace ai fini dell'apertura della successione del D'OR IG, la Corte del merito ha ritenuto esauriente la motivazione sul punto operata dai primi giudici, osservando che costoro avevano acutamente posto in rilievo: 1) che gli stessi AN avevano riconosciuto implicitamente la validità del testamento del 2 giugno 1983, nel momento in cui avevano rinunziato alla domanda proposta nei confronti della IO che ne chiedeva l'esecuzione; 2) che non erano mai state precisate le cause d'invalidità del suddetto testamento, mentre "la pretesa esistenza di una copia dell'olografo in carta carbone posseduta dalla IO e recante un'annotazione a margine (era) una circostanza che, per produrre l'effetto desiderato di nullità dell'atto, (avrebbe meritato) una prova assai rigorosa"; 3) che i mezzi istruttori richiesti dagli attuali ricorrenti apparivano del tutto irrilevanti e, se ammessi, non avrebbero potuto dimostrare una volontà revocatoria del testatore.
Hanno aggiunto i giudici del gravame di merito, nel ribadire che il Tribunale aveva sufficientemente dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere come ultimo e valido testamento quello del 2.6.83, che d'altro canto un preciso riferimento ad esso, con il riconoscimento della sua validità, era contenuto nella copia dell'atto di transazione in data 16 luglio 1987, intercorso tra i AN e la IO, e dai predettì prodotta in giudizio in sede di gravame. Con tale atto, infatti, detta IO rinunziava all'usufrutto sulla quota del fondo rustico ubicato a Villaricca mentre i AN riconoscevano che costei aveva acquistato tutti gli altri beni caduti in successione, diversi da quelli oggetto dei legati, a favore dei nipoti del "de cuius", di cui al predetto testamento richiamato espressamente alla clausola sub 3) del menzionato atto.
E per quanto concerne, in particolare, l'ordine di esibizione della copia del testamento posseduta dalla IO, gli stessi giudici hanno osservato che la mancata prova della sua esistenza impediva l'ammissione del mezzo istruttorio.
Trattasi, come ognun vede, di apprezzamenti di fatto, sorretti da motivazione congrua è non contraddittoria e come tali incensurabili nella attuale sede di legittimità.
Nè possono trovare ingresso in questa sede le istanze dei ricorrenti collegate al "ritrovamento", a seguito del decesso della IO, del documento posto a base della richiesta di esibizione formulata nelle pregresse fasi, urtando esse con il disposto di cui all'art. 372 cpc che vieta il deposito nel giudizio di cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo che non riguardino, come nella specie, la nullit della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Tale "ritrovamento" potrebbe costituire, se mai, ove ne ricorrano i presupposti, un caso di revocazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 395 n. 3 cpc.. Per quanto concerne poi il secondo profilo di censura concernente la pretesa violazione da parte dei giudici del merito delle regole di ermeneutica per aver essi ritenuto il bene legato comune per quote eguali a tutti i nipoti e non per gruppi familiari, tale doglianza parimenti urta contro l'insindacabile convincimento in punto di fatto degli stessi giudici i quali, con motivazione immune da vizi logici o da errori giuridici, hanno osservato che il testatore ebbe ad indicare per nome i cinque nipoti ai quali, "in parti uguali" aveva lasciato il terreno in Villaricca e che proprio l'uguaglianza delle quote tra gli stessi lasciava ragionevolmente escludere una divisione del predetto terreno per gruppi familiari. Passando ora al primo motivo del ricorso principale, con esso si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte del merito ritenuto domanda nuova e quindi inammissibile quella formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure, e in ordine alla quale era stato ritenuto dal giudice di primo grado non accettato il contraddittorio, con cui essi AN avevano fatto richiesta, ai sensi dell'art. 720 cc, previo espletamento di consulenza tecnica, di assegnazione ed attribuzione dell'intero immobile sito in Villaricca, oggetto di legato.
La doglianza va accolta.
Come ha ritenuto questa Suprema Corte con uniformità di indirizzo, salvo una isolata pronunzia in senso diverso (Cass. N. 1624/74) l'attribuzione dell'intero immobile alla quota di uno o più condividenti, con addebito dell'eccedenza in valore, altro non è che una modalità di realizzazione della divisione, di guisa che la relativa istanza si risolve in una specificazione di quella, comune a tutti i condividenti, rivolta a porre fine allo stato di comunione, e, se avanzata in replica ad analoga istanza o alla richiesta di vendita formulata da un altro condividente, configura non una domanda, ma un'eccezione, come tale proponibile in qualsiasi stato e grado del giudizio e, per la prima volta, anche nel giudizio d'appello a norma dell'art. 345 cpc (v. Cass. N. 582/62, n. 3310/69, n. 48/71, n. 626/71, n. 1407/73, N. 4251/80, N. 2188/81, N. 2364/81, N. 4938/81, N. 684/84, N. 4391/85, N. 1905/86, N. 6105/87, N. 3066/88, N. 4633/91, N. 2335/95, N. 3672/95). In linea con tale orientamento giurisprudenziale, contro il quale i controricorrenti non oppongono alcuna argomentazione che imponga una riconsiderazione del problema, va indubbiamente cassata (con rinvio ad altro giudice che si uniformi ai richiamati principi, e che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Napoli) la pronunzia della Corte partenopea la quale, conformemente al giudizio espresso dal primo giudice, pur a fronte della domanda, formulata dai D'OR nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di attribuzione della nuda proprietà dei 2/3 del terreno in Villaricca, oggetto del legato, ha ritenuto come nuova e, quindi, inammissibile la domanda formulata dai AN all'udienza di precisazione delle conclusioni, diretta ad ottenere la nomina di un CTU per la valutazione del legato in questione, la formazione di un progetto di riparto tra i legatari e l'assegnazione delle quote ed attribuzione dell'intero immobile ai sensi dell'art. 720 cc.. Va accolta anche la prima censura dell'unico motivo del ricorso incidentale, con la quale lamentano le ricorrenti che la Corte partenopea abbia ritenuto inammissibile l'appello incidentale da esse proposto con riguardo all'operata compensazione delle spese del giudizio di prime cure, sul rilievo che esso era perfettamente proponibile secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ancorché si trattasse di impugnazione incidentale tardiva. Ed invero, è ormai "jus receptum" (Cass. Sez. 2 n. 2149/87, SS.UU. nn. 4640/89 e 2331/91, sez. 2 n. 10. 333/93), che l'art. 334 cpc, il quale consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, sicché, in difetto di limitazioni oggettive risultanti dal testo della legge, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, senza che possa influire il rapporto che esso abbia con quello investito dalla impugnazione principale: tale principio opera, pertanto, anche per la pronuncia sulle spese giudiziali, da aversi senz'altro per incidentalmente impugnabile anche tardivamente, quale che sia il capo della decisione impugnato in via principale.
La causa va rinviata pertanto ad altro giudice (che del pari si designa in altra sezione della Corte d'appello di Napoli) perché si adegui al suespresso principio, mentre resta assorbito il secondo profilo di censura incentrato sul rilievo che la dedotta ammissibilità e fondatezza dell'appello incidentale, in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, comportasse il venir meno della ragione giustificatrice della compensazione di quelle del giudizio d'appello.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, rigettato il secondo motivo del ricorso principale, in accoglimento del primo motivo di detto ricorso, nonché della prima censura dell'unico motivo del ricorso incidentale, assorbita la seconda, la gravata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il primo nonché la prima censura del ricorso incidentale, dichiara assorbita la seconda censura di detto ricorso, cassa, in relazione alle censure accolte, la gravata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999