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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 686/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Pasqua (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Assegno sociale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver avanzato istanza (n. 9042000047033) per ottenere l'assegno sociale, il 5.4.2024, II) di aver ricevuto esito negativo motivato nei termini seguenti:
“Nella fattispecie l'assegno sociale non può essere concesso in quanto nell'atto di separazione non sono presenti accordi relativi a forme di mantenimento e che creano in tal modo una situazione di bisogno conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”; III) di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto predetto, anch'esso conclusosi negativamente perché “non è provato lo stato id bisogno e la insussistenza di altre possibili fonti di reddito;
da una verifica effettuata, risulta che l'ex coniuge, titolare di pensione di importo tale da poter essere gravato di assegno di mantenimento, percepisce tuttora gli assegni familiari per il ricorrente”; IV)
1 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere quanto richiesto, anche in considerazione della separazione dal marito avvenuta il 23.3.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi corrispondere l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, Parte_1
Legge n. 335/1995, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (05.04.2024) o da quella ritenuta di giustizia;
- per l'effetto CONDANNARE l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla erogazione in favore della sig.ra Parte_1 dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (05.04.2024) o da quella diversa data che verrà ritenuta in corso di causa, secondo termini, modalità e importi spettati a norma della succitata disposizione di legge, oltre gli interessi legali e, se dovuta, la rivalutazione monetaria. IN TUTTI I CASI: - CONDANNARE l CP_1 in persona del suo legale rappresentante protempore, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale.
3. Giova evidenziare che la Legge 8/8/1995, n. 335, prevedendo una riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con l'art. 3, c. 6, abbia dettato la disciplina dell'assegno sociale, disponendo che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
4. Pertanto, la prestazione economica di cui si tratta, sostituendosi alla pensione sociale (sin dal 1° genai o1996), è diretta ai cittadini italiani (o equiparati) che abbiano 67 ani di età; che versino in stato di bisogno;
che risiedano effettivamente in Italia (o soggiornino nello Stato in maniera legale e continuativa per almeno 10 anni) e che percepiscano un reddito che sia al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
5. Per ottenere l'assegno sociale nel 2024, i limiti reddituali erano stabiliti in 6.947,33€ annui per la persona singolarmente intesa e 13.894,66€ annui per persona coniugata.
6. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente ha omesso di fornire la prova utile a sostenere di essere in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge.
7. Non vi è, infatti, alcun elemento da cui desumere l'importo reddituale di cui è in possesso la ricorrente.
8. Per tale ragione, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Pasqua (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Assegno sociale. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 07/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver avanzato istanza (n. 9042000047033) per ottenere l'assegno sociale, il 5.4.2024, II) di aver ricevuto esito negativo motivato nei termini seguenti:
“Nella fattispecie l'assegno sociale non può essere concesso in quanto nell'atto di separazione non sono presenti accordi relativi a forme di mantenimento e che creano in tal modo una situazione di bisogno conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”; III) di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto predetto, anch'esso conclusosi negativamente perché “non è provato lo stato id bisogno e la insussistenza di altre possibili fonti di reddito;
da una verifica effettuata, risulta che l'ex coniuge, titolare di pensione di importo tale da poter essere gravato di assegno di mantenimento, percepisce tuttora gli assegni familiari per il ricorrente”; IV)
1 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere quanto richiesto, anche in considerazione della separazione dal marito avvenuta il 23.3.2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi corrispondere l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, Parte_1
Legge n. 335/1995, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (05.04.2024) o da quella ritenuta di giustizia;
- per l'effetto CONDANNARE l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla erogazione in favore della sig.ra Parte_1 dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (05.04.2024) o da quella diversa data che verrà ritenuta in corso di causa, secondo termini, modalità e importi spettati a norma della succitata disposizione di legge, oltre gli interessi legali e, se dovuta, la rivalutazione monetaria. IN TUTTI I CASI: - CONDANNARE l CP_1 in persona del suo legale rappresentante protempore, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale.
3. Giova evidenziare che la Legge 8/8/1995, n. 335, prevedendo una riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con l'art. 3, c. 6, abbia dettato la disciplina dell'assegno sociale, disponendo che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.
4. Pertanto, la prestazione economica di cui si tratta, sostituendosi alla pensione sociale (sin dal 1° genai o1996), è diretta ai cittadini italiani (o equiparati) che abbiano 67 ani di età; che versino in stato di bisogno;
che risiedano effettivamente in Italia (o soggiornino nello Stato in maniera legale e continuativa per almeno 10 anni) e che percepiscano un reddito che sia al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
5. Per ottenere l'assegno sociale nel 2024, i limiti reddituali erano stabiliti in 6.947,33€ annui per la persona singolarmente intesa e 13.894,66€ annui per persona coniugata.
6. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente ha omesso di fornire la prova utile a sostenere di essere in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge.
7. Non vi è, infatti, alcun elemento da cui desumere l'importo reddituale di cui è in possesso la ricorrente.
8. Per tale ragione, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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