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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 930 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 deceduto a Cefalù in data 22.2.2019, tutti elett.te dom.ti in Palermo, Via Catania n.
14, presso lo studio dell'avv. Domenico Puleo, che li rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'avv. Francesco Verga.
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n.71/2022, emessa in data 20 gennaio 2022, il
Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha condannato al pagamento, in Controparte_1 Persona_1 favore di della complessiva somma di € 21.720,98, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come per legge dal 01.10.2021 al saldo;
rilevato che per la riforma di tale decisione hanno proposto appello gli eredi di
, con ricorso depositato in Cancelleria il 25 agosto 2022; Persona_1
ritenuto che la parte appellante non è comparsa all'udienza del 14 novembre
2024, né a quella successiva del 28 novembre 2024, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;
evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;
che nulla è dovuto per spese all'appellata, alla quale il ricorso non è stato notificato;
che deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 71/2022 emessa il 20 gennaio 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo.
Nulla per spese
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
Così deciso in Palermo, il 28 novembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 930 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 deceduto a Cefalù in data 22.2.2019, tutti elett.te dom.ti in Palermo, Via Catania n.
14, presso lo studio dell'avv. Domenico Puleo, che li rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'avv. Francesco Verga.
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n.71/2022, emessa in data 20 gennaio 2022, il
Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha condannato al pagamento, in Controparte_1 Persona_1 favore di della complessiva somma di € 21.720,98, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come per legge dal 01.10.2021 al saldo;
rilevato che per la riforma di tale decisione hanno proposto appello gli eredi di
, con ricorso depositato in Cancelleria il 25 agosto 2022; Persona_1
ritenuto che la parte appellante non è comparsa all'udienza del 14 novembre
2024, né a quella successiva del 28 novembre 2024, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;
evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;
che nulla è dovuto per spese all'appellata, alla quale il ricorso non è stato notificato;
che deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 71/2022 emessa il 20 gennaio 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo.
Nulla per spese
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
Così deciso in Palermo, il 28 novembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco