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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/08/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 580/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, COMMA 1, C.P.C.);
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FANGHELLA MARCO, presso il cui studio, con sede in Casalbordino (CH), alla Via A.
Vespucci n. 18, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MANZI ANGELO, presso il cui studio, con sede in Gessopalena (CH), al Vico Calvario n. 4, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
FATTO
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] per opporsi all'atto di precetto da questa notificatogli in Controparte_2
data 07/07/2020, per il complessivo importo di € 9.446,14, oltre interessi e spese accessorie, sulla scorta di n. 3 titoli cambiari di importo pari ad € 3.000,00 ciascuno.
A sostegno della opposizione il ha dedotto che: a) le firme apposte in calce alla Pt_1
seconda cambiale (emessa il 15/01/2020, con scadenza il 30/03/2020, pari ad €
3.000,00) e alla terza cambiale (emessa il 15/01/2020, con scadenza il 30/05/2020, pari ad € 3.000,00) non sono a lui attribuibili, tanto da disconoscerle formalmente;
b) il precetto emesso in virtù dei menzionati titoli sarebbe, conseguentemente, nullo;
c) in ogni caso, il rapporto giuridico sottostante alla emissione dei titoli cambiari in contestazione non sussisterebbe, dal momento che, a suo dire, egli avrebbe sottoscritto le cambiali quale mero fideiussore della società (di cui il è socio, Parte_2 Pt_1
amministratore e legale rappresentante), a garanzia del pagamento del corrispettivo di una fornitura di carburante da parte della poiché, però, tale Controparte_1
prestazione è rimasta inadempiuta, non residuerebbe alcuna obbligazione in capo ad esso opponente.
Sulla base delle circostanze appena riferite, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto, stante l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli cambiari sottesi al precetto oggetto di opposizione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, “da distrarsi in favore del procuratore (…)
antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato il merito Controparte_1
delle deduzioni difensive addotte a sostegno della opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa, argomentandone l'assoluta infondatezza.
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3. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche,
non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Deve, preliminarmente, considerarsi che, con ordinanza del 9/04/2022, il giudicante ha dichiarato inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle cambiali operato da parte opponente, alla luce del condivisibile principio di diritto per cui “nella opposizione a precetto, la falsità della firma per sottoscrizione della
cambiale non può essere dedotta nel corso del processo considerandola alla pari di
qualsivoglia documento di prova, perché le ragioni di contestazione del diritto a procedere esecutivamente sulla base di quel documento devono essere indicate
nell'atto di opposizione e provate dall'opponente. La cambiale, in altri termini, rileva quale titolo esecutivo costituente il fondamento dell'azione che il possessore si
appresta ad iniziare. É per questo che non è ammissibile la introduzione di un ulteriore motivo di opposizione nel corso del processo, che d'altra parte non trova fondamento
nell'art. 214 c.p.c. perché questo fa riferimento al documento prodotto dalla controparte a prova del suo diritto, mentre qui la produzione è avvenuta su istanza
dello stesso opponente” (cfr., Cass., n. 28874 del 08/11/2019).
Con la medesima ordinanza, il giudicante ha, altresì, dichiarato inefficace il disconoscimento di conformità delle copie delle cambiali agli originali, avanzato da parte opponente, atteso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso
una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si
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CP_2
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale"
(cfr., tra le più recenti, Cass., n. 24634/21; Cass. n. 3227/2021; Cass., n. 25404/20;
Cass., n. 24730/20; Cass., n. 22577/20; Cass., n. 20770/20; Cass., n. 19552/20; Cass.,
n. 16557/19; Cass., n. 3540/19; Cass., n. 27633/18; Cass., n. 29993/17; Cass., n.
23902/17).
3. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione sollevata dall'opponente, in ordine alla insussistenza del rapporto giuridico sottostante alla emissione dei titoli cambiari in atti,
giova ricordare quanto segue.
Nel caso in cui venga azionato un credito fondato su cambiale, una volta emesso o ceduto mediante girata il titolo, per la regola di cui all'art. 1988 c.c., ai fini dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve solo esibire il titolo, mentre il debitore cambiario è onerato della prova delle eccezioni fondate sul rapporto causale
(Cass., 11/07/2007, n. 15476). In conseguenza della astrazione processuale della causa debendi (e del sotteso effetto di relevatio ab onere probandi in favore del creditore), il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria, mentre il debitore cambiario ha l'onere di dimostrare in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio.
Ne consegue che, nel presente giudizio di opposizione a precetto, emesso in virtù di titoli esecutivi, ai quali è applicabile la regola di cui all'art. 1988 c.c., incombeva sull'opponente l'onere di provare i fatti in grado di togliere validità al rapporto fondamentale sottostante. Il invece, si è limitato a formulare doglianze del tutto Pt_1
inidonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria. Egli, infatti, ha meramente dedotto l'esistenza di un rapporto di fornitura di gasolio tra la società intimante e la società “ , di cui egli è amministratore e legale Parte_3
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rappresentante, precisando che - in detta qualità - egli avrebbe sottoscritto gli effetti cambiari a garanzia del pagamento della fornitura medesima. Avendo eccepito l'inadempimento dell'obbligazione gravante sulla società intimante - la quale non avrebbe, a suo dire, consegnato la quantità di carburante pattuito – il ha Pt_1
sostenuto che il rapporto negoziale sottostante si sarebbe risolto, con conseguente estinzione della obbligazione da lui stesso garantita, senza però offrire il benché minimo supporto probatorio delle proprie allegazioni, non deponendo in tal senso la corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti in giudizio e versata in atti.
Inconferenti, inoltre, appaiono le argomentazioni difensive dell'opponente a sostegno della natura fideiussoria della obbligazione su di lui gravante, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Pt_1 Parte_3
, dal momento che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito – nel
[...]
silenzio di una specifica disciplina sulla emissione di titoli cambiari da parte di enti diversi dalle persone fisiche - superando la previsione dell'art. 8 l.camb., a norma del quale “ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga (…)”, esige che la cambiale (così come l'assegno bancario) rechi il timbro dell'ente e la sottoscrizione della persona fisica che ha il potere di obbligarlo, con la menzione della qualifica (Corte App. Salerno, 11.2.2002; Corte App. Milano,
18.8.2000; Cass., 28.6.1988, n. 4367; Cass., 15.10.1999, n. 11621; Trib. Verona,
29.10.1997; Trib. Roma, 6.10.1997; Trib. Napoli, 10.6.1997; Corte App. Catania,
3.10.1997; Trib. Milano, 29.4.1994).
Conseguentemente, ove manchi la contemplatio domini, come nel caso al vaglio,
l'obbligazione cambiaria si ritiene assunta dalla persona fisica che l'ha materialmente sottoscritta, al pari del rappresentante senza poteri o di chi li abbia ecceduti (cfr., art. 11 l. camb.).
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A prescindere dal predetto rilievo, giova evidenziare che il per un verso, non ha Pt_1
offerto alcuna dimostrazione dell'esistenza di un presunto contratto di fideiussione tra se stesso e la e, per altro verso, ha sottoscritto le Parte_3
cambiali poste a fondamento del precetto opposto in veste di obbligato cambiario principale e non di mero avallante.
Ne consegue che è completamente destituita di fondamento giuridico l'argomentazione difensiva dell'opponente circa l'assimilazione della posizione dell'avallante cambiario a quella del fideiussore, al fine di poterne dedurre la facoltà (invero insussistente) per l'avallante cambiario di opporre al possessore della cambiale tutte le eccezioni proponibili da parte del fideiussore.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione a precetto, deve conclusivamente rigettarsi l'opposizione e dichiararsi la sussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1
confronti del debitore per la contestata somma di € 9.446,14.
5. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In
particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n.
147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
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23.10.2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa CP_1
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione di cui in epigrafe;
DICHIARA che la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1
confronti di per le somme indicate in precetto;
Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.838,55 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in Vasto, 05/08/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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