Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 721
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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L'art. 2923 cod. civ., secondo il quale l'acquirente di un immobile subastato non è tenuto a rispettare le locazioni consentite dall'espropriato di data certa anteriore al pignoramento qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, non si pone come norma eccezionale, derogatoria all'art. 1415, comma secondo cod. civ. in tema di simulazione. Consegue che l'acquirente di un immobile locato ha facoltà di agire nei confronti del conduttore alternativamente o per sollecitare la tutela di cui all'art. 2923, comma terzo cod. civ. ovvero quella di cui al precedente al 1415, secondo comma cod. civ..

L'acquirente di un immobile locato è da considerare terzo rispetto al contratto di locazione intervenuto fra il suo dante causa venditore ed il conduttore dell'immobile. Consegue, che l'acquirente il quale agisce per la dichiarazione della simulazione del contratto di locazione, in quanto terzo può, a norma dell'art. 1417, fornire la prova della simulazione anche per mezzo di presunzioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 721
Data del deposito : 27 gennaio 1999

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