Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36
Articolo 3Articolo 5
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15 marzo 1990
Art. 4. 1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo".
Entrata in vigore il 15 marzo 1990
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