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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 210/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 210/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Leporace;
appellante
e
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Reda;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1282/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'01.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e nella qualità di eredi di Parte_1 Persona_1 Pt_1 cl. 1916, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/09 emesso
[...] nei loro confronti dal Tribunale di Cosenza su istanza di ed Controparte_3 avente ad oggetto il pagamento della somma di €72.725,73 oltre interessi moratori dal 14.05.2001 in forza dell'esposizione maturata sul conto corrente n. 27/8449 intestato alla e garantito da fideiussione concessa dal de cuius degli Controparte_4 opponenti, chiedendo di dichiararne la inammissibilità per la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 50 del D.lgs. n.385/93 e/o per mancanza di liquidità del credito;
di accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza in cui era incorsa l'ingiungente per violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria assunta dal de cuius;
di accertare la violazione, da parte dell'ingiungente, dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza di cui all'art. 1956 c.c. in relazione al contratto di fideiussione stipulato dal de cuius e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione; in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente relativa al tasso debitorio, per violazione dell'art. 1283 c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria con riferimento alla parte del credito costituita dai predetti illegittimi addebiti, con vittoria di spese da distrarre.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice e mandataria della CP_2
che resisteva all'opposizione. Controparte_5
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1282/2018 il Tribunale così statuiva: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti al pagamento di euro 12.454,33, oltre interessi dal
15\5\2001, senza capitalizzazione, fino al soddisfo;
- dichiara le spese compensate nella misura di un terzo e pone a carico degli opponenti, in solido, le spese residue che liquida in euro 1.000,00 per compensi;
pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu, ciascuna per la metà”.
Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari in ordine alla pretesa violazione dell'art. 633 c.p.c., nonché di decadenza ex art. 1957 c.c. e di violazione dell'art. 1956 c.c. sollevate dagli opponenti, esclusa l'applicabilità della legge n.
108/1996 alle pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore, come quella in esame, ove il rapporto sorto nell'anno 1987 aveva avuto termine nell'anno 1995 e gli interessi
2 moratori, a decorrere dall'1.1.1997, erano stati calcolati nei limiti dei tassi-soglia, e ritenuta valida la clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, dichiarava la nullità della sola clausola relativa all'anatocismo trimestrale degli interessi e, sulla scorta della relazione peritale che aveva escluso qualsiasi forma di capitalizzazione, determinava in €12.454,33 il saldo a debito del correntista alla data del 14.05.2001.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello , con citazione Parte_1 notificata il 21.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della pronuncia nella parte in cui l'appellante era stato condannato al pagamento in solido di
€12.454,33 oltre interessi convenzionali dal 15.5.2001, “ …prendendo a riferimento, come data per individuare il saldo calcolato dal ctu, quella del 14 maggio 2001 (in cui appunto il saldo era di € 12.454,33 a debito) e non la diversa data dell'estinzione del rapporto dedotto in giudizio, 28/12/1995 (per come affermato nella stessa sentenza a pagina 4, rigo 10 e per come confessato da controparte sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, pagina 2, penultimo capoverso) ed il saldo calcolato dallo stesso CTU era di € 48,15 a credito e dunque non sussisteva debito…”. Rilevava
l'appellante che sebbene nella sentenza impugnata venisse premesso che “ … dalla documentazione in atti si evince che il rapporto sorto nell'anno 1987 ha avuto termine nell'anno 1995 ”, il saldo del conto corrente era stato individuato alla data del 14.05.2001 e non già alla data del 28.12.1995 in cui era stato comunicato il recesso dagli affidamenti concessi sul conto corrente dal quale scaturiva il credito reclamato con il procedimento monitorio;
2) omessa motivazione relativamente alla violazione dell'art. 1956 cc e dei principi di buona fede e correttezza. Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Cosenza avrebbe in maniera laconica e scarna rigettato la domanda dell'Opponente supportata da deduzioni che avrebbero trovato riscontro su “ …inequivocabili dati documentali, specificatamente indicati e suffragate anche da richiesta di prova testimoniale”; 3) illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valida la clausola prevedente la commissione di massimo scoperto;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare l'eccezione del presunto superamento del tasso soglia, aveva ritenuto “ .. legittima l'applicazione di interessi a decorrere dall'1.1.1997 perché calcolati nei limiti dei tassi soglia…”. Ad avviso dell'appellante la decisione sul tale punto contrastava “…con il recentissimo arresto di Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 20 giugno 2018, n. 16303…” che imponeva di considerare la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso
3 soglia. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento “… della domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa creditoria anche per insussistenza del debito ex adverso dedotto in giudizio, previa, occorrendo, ammissione della prova testimoniale richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 16 febbraio
2010”; in via del tutto subordinata richiedeva di ridurre il quantum debeatur, “previa occorrendo ctu..”.
Con comparsa depositata in data 20.09.2019 si costituiva la società
[...] già ) Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 20.11.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 24.09.2019, la Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva nuova consulenza tecnica “diretta ad accertare, anche tenendo conto dell'istruzione già espletata in primo grado: il tasso effettivo globale (TEG) applicato al conto in disamina, seguendo quanto disposto dall'art. 1 della l. 108/96 e dei decreti intervenuti in esecuzione, facendo rientrare nel computo del tasso effettivo anche la commissione di massimo scoperto..”.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, veniva fissata l'udienza del
09.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
All'esito della c.t.u. espletata nel presente giudizio il saldo del conto corrente n.
27/8449 intestato a alla data del 14.5.2001, in seguito al ricalcolo Controparte_4 effettuato, è risultato a debito della correntista ed è pari ad € 2.509,75 di cui €
4 2.400,17 a titolo di capitale e € 109,59 a titolo di interessi, in ipotesi di attualizzazione al tasso di interesse legale, ovvero ad € 14.040,93 di cui € 11.283,50
a titolo di capitale e € 2.757,43 a titolo di interessi, in ipotesi di attualizzazione al tasso soglia antiusura previsto per le aperture di credito in conto corrente.
In particolare il consulente ha proceduto a rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 31.12.1996 senza alcuna capitalizzazione degli interessi maturati e delle competenze e spese;
ha tenuto conto delle variazioni intervenute nei tassi di interesse via via comunicate negli estratti conto e documenti di sintesi periodicamente inviati al correntista;
non ha invece tenuto conto e ha pertanto espunto dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto in quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente allegato oltre al tasso della commissione non conteneva alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità di determinazione della stessa e alla periodicità di addebito;
ha anche espunto dalla movimentazione del conto le spese addebitate nel corso del tempo che non trovavano nel contratto alcuna determinazione. Ha poi attualizzato al 14.5.2001 il saldo così determinato effettuando un doppio conteggio: applicando sia il tasso di interesse legale che il tasso di interesse soglia antiusura relativo a operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre £.10.000.000. Ha infine considerato i versamenti effettuati dal correntista nell'anno 1999 per complessivi € 28.606,55.
L'appellante ha contestato i predetti conteggi richiamando le osservazioni del proprio c.t.p. alla bozza peritale, secondo cui il rapporto “risulta estinto alla data del
28.12.1995 con il recesso della banca regolarmente comunicato alla parte correntista. Pertanto, ogni conteggio relativo agli interessi convenzionali deve avere come data ultima la data del recesso – il 28.12.1995 – e da tale data non potranno più considerarsi maturati né gli interessi convenzionali, né gli interessi ai tassi soglia che hanno come motivo di applicazione la necessità di sostituzione degli interessi contrattuali nell'ipotesi (come nel caso di specie) di superamento dei tassi soglia nei diversi periodi”. Secondo l'appellante tutti i conteggi dovrebbero fermarsi alla data del 28.12.1995 (data del recesso comunicato dalla banca) anzichè alla data del
31.12.1996; successivamente alla chiusura del rapporto (28.12.1995), non potranno essere conteggiati gli interessi ai tassi soglia (come ha effettuato il CTU nel suo secondo conteggio a pagina 15), bensì soltanto gli interessi ai tassi legali.
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
5 Innanzitutto osserva la Corte che il c.t.u. correttamente ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto alla data del 31.12.1996 coincidente con la chiusura dello stesso.
Non può, infatti, farsi riferimento alla data del recesso comunicato dalla banca poiché il recesso dall'apertura di credito (e tale è quello esercitato dal Banco di Napoli S.p.a. con racc. del 28.12.1995) non comporta altresì l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, se non vi si accompagni la chiusura del conto e la cessazione del servizio di cassa da parte della banca, ciò che nella specie è avvenuto in data
31.12.1996.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio di dover privilegiare la seconda ipotesi di calcolo effettuata dal c.t.u. e fondata sull'attualizzazione del saldo al 14.05.2001, data della costituzione in mora, mediante applicazione degli interessi al tasso convenzionale nei limiti del tasso-soglia.
Al riguardo è assorbente rilevare che l'art. 57 del contratto inter partes del
10.11.1987 al comma quarto prevede espressamente che “Sul saldo dei conti debitori, venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari gli interessi continueranno a decorrere sino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come i precedenti commi secondo e terzo”.
2.2. Infondato è poi il secondo motivo di gravame con il quale è stata lamentata la violazione da parte della cessionaria del credito dell'art. 1956 c.c. e dei CP_6 principi di buona fede e correttezza.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui per la liberazione ex art. 1956 c.c. è richiesta, sotto il profilo probatorio ed a carico di chi voglia avvalersi della norma, sia la prova dell'oggettiva concessione di ulteriore finanziamento dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche, sia la prova dell'acquisita consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito (Cass. n.
2524/2006; n. 10870/2005). Nella specie l'appellante non ha assolto al predetto onere essendosi limitato a dedurre che “l'istituto bancario ha erogato il credito incautamente” (cfr. pag. 4 della sentenza).
2.3.Conclusivamente, seguendo l'ipotesi di calcolo elaborata dal consulente con l'applicazione degli interessi al tasso convenzionale, il saldo del conto corrente alla data del 14.05.2001 è pari ad €14.040,93 a debito del correntista, che risulta maggiore di quello accertato con la sentenza di primo grado.
6 Ora, trattandosi di risultato sfavorevole all'appellante e in assenza di impugnazione incidentale, non può farsi luogo alla riforma della sentenza di primo grado nei termini del predetto accertamento peritale.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell'appello, “il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli articoli 329 e 342 del cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. n. 3678/21; n. 3896/20).
Va, quindi, confermata la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di €12.454,33 oltre interessi dal 15.05.2001, contenuta nella sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. si pongono per intero a carico dell'appellante.
Il rigetto dell'appello impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1282/2018 pubblicata l'01.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 210/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Leporace;
appellante
e
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Reda;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1282/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata l'01.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e nella qualità di eredi di Parte_1 Persona_1 Pt_1 cl. 1916, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/09 emesso
[...] nei loro confronti dal Tribunale di Cosenza su istanza di ed Controparte_3 avente ad oggetto il pagamento della somma di €72.725,73 oltre interessi moratori dal 14.05.2001 in forza dell'esposizione maturata sul conto corrente n. 27/8449 intestato alla e garantito da fideiussione concessa dal de cuius degli Controparte_4 opponenti, chiedendo di dichiararne la inammissibilità per la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 50 del D.lgs. n.385/93 e/o per mancanza di liquidità del credito;
di accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza in cui era incorsa l'ingiungente per violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria assunta dal de cuius;
di accertare la violazione, da parte dell'ingiungente, dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza di cui all'art. 1956 c.c. in relazione al contratto di fideiussione stipulato dal de cuius e, per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione; in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente relativa al tasso debitorio, per violazione dell'art. 1283 c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria con riferimento alla parte del credito costituita dai predetti illegittimi addebiti, con vittoria di spese da distrarre.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice e mandataria della CP_2
che resisteva all'opposizione. Controparte_5
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1282/2018 il Tribunale così statuiva: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti al pagamento di euro 12.454,33, oltre interessi dal
15\5\2001, senza capitalizzazione, fino al soddisfo;
- dichiara le spese compensate nella misura di un terzo e pone a carico degli opponenti, in solido, le spese residue che liquida in euro 1.000,00 per compensi;
pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu, ciascuna per la metà”.
Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari in ordine alla pretesa violazione dell'art. 633 c.p.c., nonché di decadenza ex art. 1957 c.c. e di violazione dell'art. 1956 c.c. sollevate dagli opponenti, esclusa l'applicabilità della legge n.
108/1996 alle pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore, come quella in esame, ove il rapporto sorto nell'anno 1987 aveva avuto termine nell'anno 1995 e gli interessi
2 moratori, a decorrere dall'1.1.1997, erano stati calcolati nei limiti dei tassi-soglia, e ritenuta valida la clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, dichiarava la nullità della sola clausola relativa all'anatocismo trimestrale degli interessi e, sulla scorta della relazione peritale che aveva escluso qualsiasi forma di capitalizzazione, determinava in €12.454,33 il saldo a debito del correntista alla data del 14.05.2001.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello , con citazione Parte_1 notificata il 21.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della pronuncia nella parte in cui l'appellante era stato condannato al pagamento in solido di
€12.454,33 oltre interessi convenzionali dal 15.5.2001, “ …prendendo a riferimento, come data per individuare il saldo calcolato dal ctu, quella del 14 maggio 2001 (in cui appunto il saldo era di € 12.454,33 a debito) e non la diversa data dell'estinzione del rapporto dedotto in giudizio, 28/12/1995 (per come affermato nella stessa sentenza a pagina 4, rigo 10 e per come confessato da controparte sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, pagina 2, penultimo capoverso) ed il saldo calcolato dallo stesso CTU era di € 48,15 a credito e dunque non sussisteva debito…”. Rilevava
l'appellante che sebbene nella sentenza impugnata venisse premesso che “ … dalla documentazione in atti si evince che il rapporto sorto nell'anno 1987 ha avuto termine nell'anno 1995 ”, il saldo del conto corrente era stato individuato alla data del 14.05.2001 e non già alla data del 28.12.1995 in cui era stato comunicato il recesso dagli affidamenti concessi sul conto corrente dal quale scaturiva il credito reclamato con il procedimento monitorio;
2) omessa motivazione relativamente alla violazione dell'art. 1956 cc e dei principi di buona fede e correttezza. Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Cosenza avrebbe in maniera laconica e scarna rigettato la domanda dell'Opponente supportata da deduzioni che avrebbero trovato riscontro su “ …inequivocabili dati documentali, specificatamente indicati e suffragate anche da richiesta di prova testimoniale”; 3) illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valida la clausola prevedente la commissione di massimo scoperto;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare l'eccezione del presunto superamento del tasso soglia, aveva ritenuto “ .. legittima l'applicazione di interessi a decorrere dall'1.1.1997 perché calcolati nei limiti dei tassi soglia…”. Ad avviso dell'appellante la decisione sul tale punto contrastava “…con il recentissimo arresto di Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 20 giugno 2018, n. 16303…” che imponeva di considerare la commissione di massimo scoperto nel computo del tasso
3 soglia. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento “… della domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa creditoria anche per insussistenza del debito ex adverso dedotto in giudizio, previa, occorrendo, ammissione della prova testimoniale richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 16 febbraio
2010”; in via del tutto subordinata richiedeva di ridurre il quantum debeatur, “previa occorrendo ctu..”.
Con comparsa depositata in data 20.09.2019 si costituiva la società
[...] già ) Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 20.11.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 24.09.2019, la Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva nuova consulenza tecnica “diretta ad accertare, anche tenendo conto dell'istruzione già espletata in primo grado: il tasso effettivo globale (TEG) applicato al conto in disamina, seguendo quanto disposto dall'art. 1 della l. 108/96 e dei decreti intervenuti in esecuzione, facendo rientrare nel computo del tasso effettivo anche la commissione di massimo scoperto..”.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, veniva fissata l'udienza del
09.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
All'esito della c.t.u. espletata nel presente giudizio il saldo del conto corrente n.
27/8449 intestato a alla data del 14.5.2001, in seguito al ricalcolo Controparte_4 effettuato, è risultato a debito della correntista ed è pari ad € 2.509,75 di cui €
4 2.400,17 a titolo di capitale e € 109,59 a titolo di interessi, in ipotesi di attualizzazione al tasso di interesse legale, ovvero ad € 14.040,93 di cui € 11.283,50
a titolo di capitale e € 2.757,43 a titolo di interessi, in ipotesi di attualizzazione al tasso soglia antiusura previsto per le aperture di credito in conto corrente.
In particolare il consulente ha proceduto a rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 31.12.1996 senza alcuna capitalizzazione degli interessi maturati e delle competenze e spese;
ha tenuto conto delle variazioni intervenute nei tassi di interesse via via comunicate negli estratti conto e documenti di sintesi periodicamente inviati al correntista;
non ha invece tenuto conto e ha pertanto espunto dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto in quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente allegato oltre al tasso della commissione non conteneva alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità di determinazione della stessa e alla periodicità di addebito;
ha anche espunto dalla movimentazione del conto le spese addebitate nel corso del tempo che non trovavano nel contratto alcuna determinazione. Ha poi attualizzato al 14.5.2001 il saldo così determinato effettuando un doppio conteggio: applicando sia il tasso di interesse legale che il tasso di interesse soglia antiusura relativo a operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre £.10.000.000. Ha infine considerato i versamenti effettuati dal correntista nell'anno 1999 per complessivi € 28.606,55.
L'appellante ha contestato i predetti conteggi richiamando le osservazioni del proprio c.t.p. alla bozza peritale, secondo cui il rapporto “risulta estinto alla data del
28.12.1995 con il recesso della banca regolarmente comunicato alla parte correntista. Pertanto, ogni conteggio relativo agli interessi convenzionali deve avere come data ultima la data del recesso – il 28.12.1995 – e da tale data non potranno più considerarsi maturati né gli interessi convenzionali, né gli interessi ai tassi soglia che hanno come motivo di applicazione la necessità di sostituzione degli interessi contrattuali nell'ipotesi (come nel caso di specie) di superamento dei tassi soglia nei diversi periodi”. Secondo l'appellante tutti i conteggi dovrebbero fermarsi alla data del 28.12.1995 (data del recesso comunicato dalla banca) anzichè alla data del
31.12.1996; successivamente alla chiusura del rapporto (28.12.1995), non potranno essere conteggiati gli interessi ai tassi soglia (come ha effettuato il CTU nel suo secondo conteggio a pagina 15), bensì soltanto gli interessi ai tassi legali.
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
5 Innanzitutto osserva la Corte che il c.t.u. correttamente ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto alla data del 31.12.1996 coincidente con la chiusura dello stesso.
Non può, infatti, farsi riferimento alla data del recesso comunicato dalla banca poiché il recesso dall'apertura di credito (e tale è quello esercitato dal Banco di Napoli S.p.a. con racc. del 28.12.1995) non comporta altresì l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, se non vi si accompagni la chiusura del conto e la cessazione del servizio di cassa da parte della banca, ciò che nella specie è avvenuto in data
31.12.1996.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio di dover privilegiare la seconda ipotesi di calcolo effettuata dal c.t.u. e fondata sull'attualizzazione del saldo al 14.05.2001, data della costituzione in mora, mediante applicazione degli interessi al tasso convenzionale nei limiti del tasso-soglia.
Al riguardo è assorbente rilevare che l'art. 57 del contratto inter partes del
10.11.1987 al comma quarto prevede espressamente che “Sul saldo dei conti debitori, venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari gli interessi continueranno a decorrere sino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come i precedenti commi secondo e terzo”.
2.2. Infondato è poi il secondo motivo di gravame con il quale è stata lamentata la violazione da parte della cessionaria del credito dell'art. 1956 c.c. e dei CP_6 principi di buona fede e correttezza.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui per la liberazione ex art. 1956 c.c. è richiesta, sotto il profilo probatorio ed a carico di chi voglia avvalersi della norma, sia la prova dell'oggettiva concessione di ulteriore finanziamento dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche, sia la prova dell'acquisita consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito (Cass. n.
2524/2006; n. 10870/2005). Nella specie l'appellante non ha assolto al predetto onere essendosi limitato a dedurre che “l'istituto bancario ha erogato il credito incautamente” (cfr. pag. 4 della sentenza).
2.3.Conclusivamente, seguendo l'ipotesi di calcolo elaborata dal consulente con l'applicazione degli interessi al tasso convenzionale, il saldo del conto corrente alla data del 14.05.2001 è pari ad €14.040,93 a debito del correntista, che risulta maggiore di quello accertato con la sentenza di primo grado.
6 Ora, trattandosi di risultato sfavorevole all'appellante e in assenza di impugnazione incidentale, non può farsi luogo alla riforma della sentenza di primo grado nei termini del predetto accertamento peritale.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell'appello, “il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli articoli 329 e 342 del cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. n. 3678/21; n. 3896/20).
Va, quindi, confermata la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma di €12.454,33 oltre interessi dal 15.05.2001, contenuta nella sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. si pongono per intero a carico dell'appellante.
Il rigetto dell'appello impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1282/2018 pubblicata l'01.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante.
7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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