Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
Il riutilizzo di pneumatici usati costituisce attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la quale, in mancanza della prescritta comunicazione di inizio attività, è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 51 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 36498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36498 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MALINCONICO Alfonso - Presidente - del 22/05/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1173
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27986/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OL, nata a [...] il [...], e da SS NN AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 febbraio 2001 giudice del tribunale di Asti;
udita nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Flora De Caro, in sostituzione dell'avv. Ferruccio Rattizzi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del tribunale di Asti, con sentenza del 12 febbraio 2001, dichiarò IA OL e SS NN AR colpevoli dei reati: a) di cui all'art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere effettuato attività di recupero mediante ricostruzione di rifiuti speciali non pericolosi quali pneumatici usati senza avere presentato la comunicazione per il riutilizzò rifiuti di cui all'art. 33 d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, relativamente alla fase di deposito-
stoccaggio e lavorazione;
b) all'art. 24 del d.p.R. 203/1988 per avere attivato un impianto da cui provenivano emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione e le condannò alla pena pecuniaria di giustizia.
Le imputate propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) nullità della sentenza con particolare riferimento al capo inerente il rigetto della richiesta difensiva ex art. 507 cod. proc. pen. per carenza o manifesta illogicità della motivazione, anche in ragione della mancata assunzione di prova decisiva;
b) nullità della sentenza per carenza o manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, in quanto non sono state indicate le prove ed i motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione;
c) nullità della sentenza per carenza o manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, in quanto non è spiegato perché gli pneumatici usati fossero da considerare rifiuti e perché quindi l'attività in questione integrasse il recupero di rifiuti, tanto più che si trattava di pneumatici ritirati in conto lavorazione;
d) nullità della sentenza per carenza o manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale perché manca la indicazione della pena base e della entità della sua riduzione per le attenuanti generiche e perché non è stata motivata la mancata determinazione della pena nel minimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di nuove prove ex art. 507 cod. proc. pen. - richiesta peraltro avanzata solo dopo che il pubblico ministero aveva già formulato le proprie conclusioni - non solo perché assolutamente generica ma anche perché ne mancavano i presupposti essendo "finalizzata a sopperire alla inconsistente, se non inesistente, attività difensiva (sul piano probatorio) svolta dalla parte richiedente". D'altra parte, dal verbale di udienza risulta soltanto che la richiesta stessa riguardava la "acquisizione di documentazione amministrativa" per cui deve ritenersi che del tutto esattamente il giudice del merito l'abbia respinta perché "assolutamente generica". Nè può avere pregio l'affermazione delle ricorrenti le quali sostengono ora che della istanza difensiva non sarebbe stata fatta la dovuta verbalizzazione, e ciò sia perché la circostanza sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe stato onere della difesa controllare che la sua richiesta, se davvero specifica, fosse debitamente verbalizzata, sia perché comunque nemmeno con il ricorso per Cassazione le imputate hanno specificato quale fosse la documentazione amministrativa di cui si chiedeva l'acquisizione, il che conferma l'esattezza della qualificazione come "assolutamente generica" della richiesta stessa da parte del giudice di primo grado. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché del tutto generico, sia perché comunque manifestamente infondato in quanto il giudice del merito ha puntualmente indicato che l'accertamento dei fatti era rimasto provato sulla base della deposizione del teste Pellizzari, che aveva riferito dei sopralluoghi effettuati e del fatto di avere verificato che le imputate avevano svolto attività di recupero rifiuti (nella specie, pneumatici) senza avere presentato la prescritta comunicazione ed avevano attivato un impianto da cui provenivano emissioni nella atmosfera senza avere richiesto la relativa autorizzazione.
Il terzo motivo è infondato perché non vi è dubbio che gli pneumatici usati costituiscano rifiuti speciali non pericolosi (cfr. Sez. 3^, 11 dicembre 1998, Convertini, m. 212.835, secondo cui la raccolta di pneumatici usati, quali rifiuti speciali prodotti da terzi, in deposito sul suolo prima del loro avviamento alla distruzione finale costituisce operazione di smaltimento di rifiuti, per effettuare la quale occorre la relativa autorizzazione;
Sez. 3^, 28 aprile 1997, Alleruzzo, m. 208.278) e che quindi la attività di lavorazione effettuata per il loro recupero, attraverso il ripristino della loro totale funzionalità, costituisca appunto una attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la quale deve essere effettuata la comunicazione alla provincia competente ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che possa avere alcuna importanza il tipo di contratto in base al quale i rifiuti in questione sono depositati e stoccati per la lavorazione destinata al loro recupero (se in conto lavorazione o altro).
Nemmeno nella specie può avere rilievo il richiamo ad una non meglio specificata circolare regionale alla quale avrebbe fatto riferimento il teste Polizzari e che sarebbe stata emanata in relazione al caso Michelin di Alessandria e ciò non solo perché essa sarebbe comunque inidonea a derogare alla legge penale, ma soprattutto perché, pur potendo in astratto una tale circolare avere una qualche influenza sullo elemento soggettivo, della sua effettiva esistenza però non è stata fornita alcuna prova ed anzi nemmeno è stata fornita una qualsiasi indicazione che possa permettere di individuarla. È invece fondato il quarto motivo. Il giudice del merito, invero, non solo non ha indicato ne' la pena base ne' l'entità della riduzione di essa derivante dalla concessione delle attenuanti generiche, ma ha del tutto omesso la benché minima motivazione sul criterio seguito in ordine alla determinazione della pena, essendosi invero limitato, nella motivazione, a dire che potevano essere concesse le attenuanti generiche e, nel dispositivo, ad irrogare la pena di otto milioni di ammenda per il reato di cui al capo A) e quella di 800.000 lire di ammenda per quello di cui al capo B). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, per difetto assoluto di motivazione, limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Asti. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., con la presente decisione si è formato il giudicato in ordine all'accertamento dei fatti reato contestati ed alla relativa responsabilità delle imputate ed è quindi divenuta irrevocabile la pronuncia di condanna. Conseguentemente, sulle parti della decisione su cui si è formato il giudicato, non possono più operare eventuali cause di estinzione del reato (cfr. sez. 1^, 5 ottobre 1995, Barbieri m. 202.860; Sez. Un. 19 gennaio 1994, Cellerini, m. 196.886, m. 196.887, m. 196.888, m. 196.889; Sez. 3^, 21 dicembre 1993, Brunelli, m. 197.501; Sez. Un. 11 maggio 1993, Ligrest, m. 193.418; m. 193.419;
Sez. 1^, 1 luglio 1993, m. 195.061; Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese, m. 186.164, m. 186.165).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al tribunale di Asti.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2002