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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27805 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 22955/20 depositata in data 24.06.2020 e vertente
TRA
(P. VA , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del in persona del Sig. (C.F. ) Parte_2 C.F._1 nella qualità di procuratore della Responsabile del Contenzioso Parte_1
Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della in virtù dei poteri conferiti Parte_3 con procura speciale atto per Notar del 25.07.2019 con decorrenza 01.09.2019, Rep. n. Persona_1
44.953 Racc. n. 25.857, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di citazione ex art. 83 c.p.c. comma III e firmata digitalmente anche per controfirma, dall'Avv. Giannandrea Contieri (C.F ) del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Posillipo n. 26; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto CP_1 C.F._3 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Massimo Leonetti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._4
Via Nardone n. 113; appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti conferita con atto rogato da Notar Persona_2 in Napoli, il 22.05.2020, Rep. n. 65378, Racc. n. 24432, dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti (C.F. e in aggiunta al primo difensore dall'Avv. Mariarita Grande C.F._5
(C.F. ) giusta procura generale alle liti, conferita con atto rogato per Notar C.F._6
in Napoli, il 18.01.2024, Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, nonché dall'Avv. Antonio Persona_3
Corrado De Luca (C.F. ), giusta procura generale rogata per Notar C.F._7 Per_3 il 22.01.2024, Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli,
[...] presso la Casa comunale, sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , C.F._8 presso i cui Uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 domicilia;
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Napoli, l' , il e la impugnando le Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 cartelle di pagamento nn. 07120030134296739000, 07120031034848386000 e 07120050350994381000, emesse a carico della stessa per presunte infrazioni al codice della strada, di cui assumeva aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, a causa dell'omessa rituale notificazione.
Eccependo, pertanto, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia del e della si costituiva l' Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, eccependo l'avvenuta parziale cessazione della materia del contendere ai sensi della L.
[...]
136/2018. Producendo copia delle relate delle notificazioni delle cartelle in parola, contestava le avverse deduzioni e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 22955/20, il giudice di pace di Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle opposte, fatta eccezione per il ruolo n. 2003/7659, relativo alla cartella esattoriale n.
07120030134296739000, che annullava per sopravvenuta prescrizione dei crediti in essa contenuti, ritenendo che l'esattore non avesse provato la corretta esecuzione del procedimento di notificazione ai sensi del disposto di cui all'art.143 c.p.c.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l limitatamente alla Parte_4 suindicata cartella di pagamento n. 07120030134296739000 sulla base dei seguenti motivi. Eccependo l'errato esame, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta, ha ribadito la ritualità della notifica dell'atto impositivo avvenuta non già ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma ai sensi dell'art. art. 60, co. 1, alinea lett. e, D.P.R. 1973/600 mediante deposito di relata di notifica dello stesso con ricerche, avviso di deposito atti nella casa comunale e verifica anagrafica, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dalla contribuente ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 e succ. art. 7 D.Lgs. 150/2011.
Ha lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in assenza di una minaccia di atti esecutivi, non ravvisabile in un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva. Ha, altresì, dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimati i soli enti impositori. Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo al motivo di gravame, proposto dal concessionario, relativo Controparte_2 all'inammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., attesa la regolarità della notifica della cartella de qua. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della parte soccombente alla rifusione di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi.
Si è del pari costituita , la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del proposto CP_1 gravame attesa la violazione dell'art. 342 c.p.c. Sostenendo la piena correttezza della decisione gravata e contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte appellante, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese del doppo grado di giudizio.
Si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il Controparte_3 aderendo alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in ordine all'inammissibilità e/o
[...] improcedibilità e/o tardività dell'opposizione spiegata in primo grado dalla , attesa la carenza di CP_1 interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, invece, il gravame nella parte in cui l Parte_4
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha dedotto che le censure spiegate dalla
[...] contribuente attengono alla fase esecutiva che è di esclusiva competenza del concessionario, pertanto, alcuna statuizione di condanna (anche in relazione al regime delle spese) può essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 19.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, stante il valore della controversia (euro 1.006,48), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Al riguardo, la S.C. ha affermato che, “in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati” (v.
Cass., Sez. VI, n. 7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Ebbene, la controversia attiene all'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione, riguarda quindi l'applicazione di una norma sul procedimento e la cui violazione rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo l'omessa CP_1
o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
CP_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27805 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 22955/20 depositata in data 24.06.2020 e vertente
TRA
(P. VA , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del in persona del Sig. (C.F. ) Parte_2 C.F._1 nella qualità di procuratore della Responsabile del Contenzioso Parte_1
Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della in virtù dei poteri conferiti Parte_3 con procura speciale atto per Notar del 25.07.2019 con decorrenza 01.09.2019, Rep. n. Persona_1
44.953 Racc. n. 25.857, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di citazione ex art. 83 c.p.c. comma III e firmata digitalmente anche per controfirma, dall'Avv. Giannandrea Contieri (C.F ) del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Posillipo n. 26; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto CP_1 C.F._3 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Massimo Leonetti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._4
Via Nardone n. 113; appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti conferita con atto rogato da Notar Persona_2 in Napoli, il 22.05.2020, Rep. n. 65378, Racc. n. 24432, dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti (C.F. e in aggiunta al primo difensore dall'Avv. Mariarita Grande C.F._5
(C.F. ) giusta procura generale alle liti, conferita con atto rogato per Notar C.F._6
in Napoli, il 18.01.2024, Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, nonché dall'Avv. Antonio Persona_3
Corrado De Luca (C.F. ), giusta procura generale rogata per Notar C.F._7 Per_3 il 22.01.2024, Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli,
[...] presso la Casa comunale, sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , C.F._8 presso i cui Uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 domicilia;
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Napoli, l' , il e la impugnando le Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 cartelle di pagamento nn. 07120030134296739000, 07120031034848386000 e 07120050350994381000, emesse a carico della stessa per presunte infrazioni al codice della strada, di cui assumeva aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, a causa dell'omessa rituale notificazione.
Eccependo, pertanto, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia del e della si costituiva l' Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, eccependo l'avvenuta parziale cessazione della materia del contendere ai sensi della L.
[...]
136/2018. Producendo copia delle relate delle notificazioni delle cartelle in parola, contestava le avverse deduzioni e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 22955/20, il giudice di pace di Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle opposte, fatta eccezione per il ruolo n. 2003/7659, relativo alla cartella esattoriale n.
07120030134296739000, che annullava per sopravvenuta prescrizione dei crediti in essa contenuti, ritenendo che l'esattore non avesse provato la corretta esecuzione del procedimento di notificazione ai sensi del disposto di cui all'art.143 c.p.c.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l limitatamente alla Parte_4 suindicata cartella di pagamento n. 07120030134296739000 sulla base dei seguenti motivi. Eccependo l'errato esame, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta, ha ribadito la ritualità della notifica dell'atto impositivo avvenuta non già ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma ai sensi dell'art. art. 60, co. 1, alinea lett. e, D.P.R. 1973/600 mediante deposito di relata di notifica dello stesso con ricerche, avviso di deposito atti nella casa comunale e verifica anagrafica, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dalla contribuente ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 e succ. art. 7 D.Lgs. 150/2011.
Ha lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in assenza di una minaccia di atti esecutivi, non ravvisabile in un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva. Ha, altresì, dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimati i soli enti impositori. Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo al motivo di gravame, proposto dal concessionario, relativo Controparte_2 all'inammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., attesa la regolarità della notifica della cartella de qua. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della parte soccombente alla rifusione di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi.
Si è del pari costituita , la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del proposto CP_1 gravame attesa la violazione dell'art. 342 c.p.c. Sostenendo la piena correttezza della decisione gravata e contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte appellante, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese del doppo grado di giudizio.
Si è costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il Controparte_3 aderendo alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in ordine all'inammissibilità e/o
[...] improcedibilità e/o tardività dell'opposizione spiegata in primo grado dalla , attesa la carenza di CP_1 interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Contestando, invece, il gravame nella parte in cui l Parte_4
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha dedotto che le censure spiegate dalla
[...] contribuente attengono alla fase esecutiva che è di esclusiva competenza del concessionario, pertanto, alcuna statuizione di condanna (anche in relazione al regime delle spese) può essere utilmente resa nei confronti di esso ente impositore.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 19.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, stante il valore della controversia (euro 1.006,48), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Al riguardo, la S.C. ha affermato che, “in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati” (v.
Cass., Sez. VI, n. 7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
Ebbene, la controversia attiene all'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione, riguarda quindi l'applicazione di una norma sul procedimento e la cui violazione rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo l'omessa CP_1
o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
CP_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale