Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di obbligazioni degli enti locali, il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta; una volta riconosciuto, tuttavia, il debito è produttivo di interessi e di obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. a decorrere dal riconoscimento, diventando in tale momento liquido ed esigibile. L'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ne consegue che il giudice che pronuncia sentenza di condanna di un ente dissestato al pagamento di una somma di denaro deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla dichiarazione di dissesto. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un debito di un comune dissestato, aveva escluso la possibilità di pronunciare condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute).
In relazione ad obbligazioni pecuniarie, l'obbligo accessorio di corresponsione degli interessi prescinde dalla fonte dell'obbligazione e richiede soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la corresponsione degli interessi su una somma riconosciuta a debito fuori bilancio da un Comune, ritenendo che il debito per interessi potesse configurarsi solo in presenza di un'obbligazione principale "ex contractu").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP SUD PETRIZZI PETROLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. DA IA AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO TASSONE con studio in 88067 SAN VITO SULLO IONIO VIA F. PALMIERI 15, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SATRIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell'Avvocato Marcello CICIARELLI, difeso dall'avvocato ROSETTA COSENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 606/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione 2^ Civile, emessa il 13/10/98 e depositata il 17/11/98 (R.G. 614/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario SALERNI;
udito l'Avvocato Rosetta COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, l'accoglimento del 2^ e 4^ e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Satriano ha proposto opposizione avverso il decreto, con il quale il presidente del tribunale di Catanzaro gli ha ingiunto di pagare alla s.r.l. P.P. Sud ZZ Petroli la somma di lire 70.885.858 oltre accessori per fornitura di gasolio combustibile;
ha dedotto che con deliberazione del proprio organo consiliare ha riconosciuto il debito fuori bilancio nei limiti della sorte capitale (lire 26.354.560) con esclusione degli interessi perché non dovuti.
La società opposta ha resistito, sostenendo che il credito ingiunto è comprovato nelle sue componenti di sorte capitale ed interessi da fatture ed estratti conto non contestati ed aggiungendo di avere diritto alla rivalutazione monetaria attesa la sua qualità di imprenditore commerciale.
Il tribunale ha revocato il decreto opposto e condannato il comune al pagamento di lire 26.354.560.
La corte di appello di Catanzaro, con sentenza resa il 13.10.1998, ha rigettato il gravame della s.r.l. P.P. Sud ZZ Petroli. Premesso che per il perfezionamento dei contratti stipulati dai comuni non è sufficiente la deliberazione del consiglio o della giunta, ma occorre la estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, la corte ha rilevato che la fornitura del combustibile non è stata deliberata dall'organo collegiale e quel che più interessa il sindaco non ha manifestato la volontà negoziale dell'ente; ha considerato che il tribunale, ritenuta l'inesistenza dell'obbligazione "ex contractu", ha correttamente rilevato che l'obbligazione trae origine dal riconoscimento operato ai sensi della L. 144/1989 limitatamente a lire 26.354.560; ha escluso che siano dovuti interessi non solo perché l'organo collegiale non li ha riconosciuti, ma ancora perché con deliberazione n. 40 del 14.7.1991 è stato dichiarato lo stato di dissesto del comune "con ogni consequenziale implicazione circa il diritto dei creditori dell'ente di richiedere il pagamento degli interessi sulle somme accreditate per sorte capitale". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. P.P.
Sud Petroli sulla base di cinque motivi sostenuti con memoria;
il comune ha resistito controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 115 c.p.c., si lamenta che la corte di merito non abbia portato la propria valutazione sul certificato del sindaco attestante l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura del combustibile per trattativa privata.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1421, 1224, 1282, 2909 c.c., 99, 112, 324, 346 c.p.c. nonché vizi di motivazione, censurandosi la corte di merito 1) per avere ritenuto che gli interessi non spettano perché, essendo nullo il contratto, manca l'azione contrattuale, nonostante che il tribunale con la revoca parziale del decreto abbia riconosciuto l'esistenza dell'azione e sul punto si sia formato il giudicato per difetto di impugnazione;
2) per avere dichiarato di ufficio la nullità del contratto, ancorché l'appello vertesse sugli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. e, cioè, su materia ne' connessa nè dipendente dal contratto;
3) per avere violato il principio dispositivo del processo, secondo il quale in tanto il giudice può dichiarare la nullità in quanto sia dedotta o eccepita. I motivi, che si esaminano congiuntamente perché connessi, sono infondati tranne che nella parte del secondo motivo che concerne il collegamento del debito di interessi con l'azione contrattuale. In particolare, la censura relativa alle modalità di conclusione del contratto di fornitura del combustibile non risulta completata con la riproduzione o, per lo meno, l'indicazione dettagliata del contenuto del documento pretermesso.
L'incompletezza della censura rende impossibile la valutazione della decisività del documento (da compiere sulla base del ricorso per il principio di autosufficienza), non consentendo di stabilire quale sistema sia stato seguito e, cioè, quello della trattativa privata o quello della licitazione privata;
nel qual caso il processo verbale di aggiudicazione definitiva non costituisce un atto preparatorio, ma equivale, di regola, ad ogni effetto legale al contratto con forza immediatamente vincolante per l'amministrazione (Cass. 21.6.2000, n. 8420). La questione centrale posta con i motivi è se il giudice di appello possa dichiarare di ufficio la nullità del contratto, qualora la parte lamenti semplicemente che il giudice di primo grado ha negato gli interessi sulla somma in relazione alla quale ha pronunciato condanna di pagamento.
Si ribadisce al riguardo la costante giurisprudenza di questa corte, secondo la quale il rilievo "ex officio" della nullità del contratto trova limite nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel senso che è possibile solo quando si fa valere in giudizio una pretesa fondata sul contratto, non potendo il giudice dichiarare di ufficio la nullità che presupponga l'esercizio di un'azione diversa da quella proposta (ex plurimis Cass. 9.1.1999, n. 117; Cass.
9.1.1999 n. 133); con riferimento al caso concreto si rileva che è riconducibile al contratto di fornitura di combustibile la pretesa di corresponsione degli interessi riproposta in sede di appello sotto vari profili, tra cui quello che gli interessi afferiscono a debito risultante da fatture emesse sulla base del menzionato contratto.
Deriva da errata interpretazione della sentenza di primo grado (rilevabile attraverso la lettura della medesima, alla quale non ostano i limiti del giudizio di legittimità) la deduzione che conseguentemente alla condanna al pagamento di una parte della somma pretesa si è formato il giudicato sulla validità del contratto, avendo i primi giudici affermato senza possibilità di equivoci che la condanna è collegata alla delibera a mezzo della quale il comune ha riconosciuto i debiti fuori bilancio.
Piuttosto non merita di essere condivisa l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il debito di interessi è necessariamente collegato al debito "ex contractu", sicché la mancanza di questo induce insussistenza di quello.
Vale in proposito considerare che gli interessi prescindono dalla fonte dell'obbligazione, cui ineriscono, e richiedono soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno.
Sotto questo profilo ed in questi limiti è fondato il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, erroneamente indicato come secondo, si lamenta che la corte di merito non abbia pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta ai sensi dell'art. 1224 c.c. Con il quarto motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di legge con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'assunto che gli interessi corrispettivi, moratori e rivalutazione richiesti dalla ricorrente non le spetterebbero perché dichiarati non dovuti dalla delibera n. 154/89 e perché il comune di Satriano è dichiarato dissestato"; si sostiene che il debitore, anche se ente pubblico, non può sottrarsi con decisione unilaterale al pagamento degli interessi ed al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. e che la legge 144/1989, così come interpretata dalla Corte costituzionale, non blocca gli interessi e la rivalutazione, ma ne stabilisce l'inopponibilità alla massa, rimandandone il pagamento al tempo in cui l'ente rientra "in bonis". I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati nei limiti che risultano da quanto appresso.
Il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico, dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta, sicché il debito di maggiore importo deve risultare da contratto stipulato nelle forme prescritte. Una volta riconosciuto, il debito è produttivo di interessi e di obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1224 c.c. a decorrere dal riconoscimento, diventando in tale momento liquido ed esigibile. La normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario (correttamente individuata dai primi giudici nell'art. 21 d.l. 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni in L. 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte Cost. 16.6.1994 n. 242; Corte Cost. 21.4.1994 n. 155; Corte Cost. 21.4.1994 n. 149;
Cass. 26.8.1997 n. 7997), con la conseguenza che il giudice che pronuncia condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti di un ente dissestato deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla dichiarazione di dissesto.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre vanno accolti il secondo per quanto di ragione, il terzo ed il quarto;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimane assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere i giudici di appello compensato le spese senza alcuna motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo per quanto di ragione, il terzo ed il quarto motivo;
dichiara assorbito il quinto;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003