Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1265
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di obbligazioni degli enti locali, il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta; una volta riconosciuto, tuttavia, il debito è produttivo di interessi e di obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. a decorrere dal riconoscimento, diventando in tale momento liquido ed esigibile. L'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ne consegue che il giudice che pronuncia sentenza di condanna di un ente dissestato al pagamento di una somma di denaro deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla dichiarazione di dissesto. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un debito di un comune dissestato, aveva escluso la possibilità di pronunciare condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute).

In relazione ad obbligazioni pecuniarie, l'obbligo accessorio di corresponsione degli interessi prescinde dalla fonte dell'obbligazione e richiede soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la corresponsione degli interessi su una somma riconosciuta a debito fuori bilancio da un Comune, ritenendo che il debito per interessi potesse configurarsi solo in presenza di un'obbligazione principale "ex contractu").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1265
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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