CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26057 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentrte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26057 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Proc:uratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a TA TU con la sentenza del medesimo Tribunale del 21/06/2016, irrevocabile il 22/12/2016, per l'inadempimento della condizione apposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen., avente ad oggetto la pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno a titolo di riparazione del danno. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, TA TU, deducendo violazione degli artt. 127, 130, 175, 178 e 670 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il difensore censura il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena per mancato confronto con il rilievo difensivo su una correzione di errore materiale (relativa alla sostituzione dell'indicazione come luogo di pubblicazione del sito internet del Ministero della Giustizia con detto giornale) eseguita successivamente in assenza di contraddittorio e, quindi, tale da rendere nulla la statuizione relativa alla pubblicazione e il titolo esecutivo. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, dal provvedimento impugnato - incontestato al riguardo dal ricorso - si desume che la correzione in oggetto non ha inciso sul contenuto della condizione, dal momento che la sentenza originaria già subordinava la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza, da eseguirsi nei novanta giorni dal passaggio in giudicato, e la stessa, notificata alla condannata in data 15 maggio 2022, non era stata impugnata sullo specifico punto. Lo stesso provvedimento evidenzia che anche l'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. fu notificata alla condannata in data 11 ottobre 2019, senza che risultino interposte impugnazioni volte a farne valere la nullità. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 1 versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
lette/sentrte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26057 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Proc:uratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a TA TU con la sentenza del medesimo Tribunale del 21/06/2016, irrevocabile il 22/12/2016, per l'inadempimento della condizione apposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen., avente ad oggetto la pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno a titolo di riparazione del danno. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, TA TU, deducendo violazione degli artt. 127, 130, 175, 178 e 670 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il difensore censura il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena per mancato confronto con il rilievo difensivo su una correzione di errore materiale (relativa alla sostituzione dell'indicazione come luogo di pubblicazione del sito internet del Ministero della Giustizia con detto giornale) eseguita successivamente in assenza di contraddittorio e, quindi, tale da rendere nulla la statuizione relativa alla pubblicazione e il titolo esecutivo. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO INI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, dal provvedimento impugnato - incontestato al riguardo dal ricorso - si desume che la correzione in oggetto non ha inciso sul contenuto della condizione, dal momento che la sentenza originaria già subordinava la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza, da eseguirsi nei novanta giorni dal passaggio in giudicato, e la stessa, notificata alla condannata in data 15 maggio 2022, non era stata impugnata sullo specifico punto. Lo stesso provvedimento evidenzia che anche l'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. fu notificata alla condannata in data 11 ottobre 2019, senza che risultino interposte impugnazioni volte a farne valere la nullità. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 1 versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.