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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Paola Boemio Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14273/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Bernardi presso il cui studio in Torino Parte_1
via Susa n. 42, ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Scotta presso il cui studio in Scarnafigi, via CP_1
Roma n. 18, ha eletto domicilio
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciarsi sentenza in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per parte convenuta
Pronunciarsi sentenza in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Saluzzo, il 04/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (atto n. 37 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati tre figli, di cui uno, , ancora minorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data
22/02/2019.
Con ricorso in riassunzione depositato il 25/07/2022, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Cuneo, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 13/04/2023, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva assegnato termine perentorio ex art. 127 ter fino al 23/10/2023 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, il G.I. dava atto del deposito delle note scritte con la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle domande relative all'affidamento del figlio minore e alle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice
Istruttore, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in Pt_1 CP_1
narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 28.12.2023
Il Presidente
Dott.ssa Paola Boemio
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Paola Boemio Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14273/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Bernardi presso il cui studio in Torino Parte_1
via Susa n. 42, ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Scotta presso il cui studio in Scarnafigi, via CP_1
Roma n. 18, ha eletto domicilio
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciarsi sentenza in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per parte convenuta
Pronunciarsi sentenza in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Saluzzo, il 04/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (atto n. 37 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati tre figli, di cui uno, , ancora minorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data
22/02/2019.
Con ricorso in riassunzione depositato il 25/07/2022, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Cuneo, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 13/04/2023, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva assegnato termine perentorio ex art. 127 ter fino al 23/10/2023 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, il G.I. dava atto del deposito delle note scritte con la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle domande relative all'affidamento del figlio minore e alle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice
Istruttore, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in Pt_1 CP_1
narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 28.12.2023
Il Presidente
Dott.ssa Paola Boemio
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
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