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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 423/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 423/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e risarcimento danni/usucapione e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Tanzillo ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
1 , rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata telematicamente, dall'Avv. NC AC PI
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHÈ
e , entrambi rappresentati e Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata telematicamente, dall'Avv.
NC AC PI
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione, memorie e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il assumendo Parte_1
di essere proprietario dell'immobile sito in Nola (NA) alla Via G. Fonseca
n. 37, al piano terra e di aver assegnato, con delibera n. 51 del 09.03.1991,
il menzionato immobile a cui subentrava Controparte_2 CP_1
ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne l'accertamento CP_1
dell'occupazione sine titulo, stante la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, come, invece, previsto nella succitata delibera, nonché la
2 condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile e al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario per l'occupazione sine titulo del bene suindicato e, in ogni caso, la condanna alla restituzione di tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai menzionati cespiti, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, che, sulla base delle argomentazioni in atti, spiegava una domanda riconvenzionale, volta all'accertamento e alla declaratoria del fatto che. è pieno ed CP_1
esclusivo proprietario dell'immobile di causa per intervenuta usucapione.
L'attore, in seguito alla costituzione del convenuto, chiedeva ed otteneva,
da questo Tribunale in diversa composizione, l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e avendo il Tribunale rilevato Controparte_3 Controparte_2
che “l'esigenza di chiamata dei terzi da parte dell'attore è sorta dalle
difese del convenuto”.
In effetti, nella sua comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale aveva affermato di esercitare il pieno CP_1
possesso, uti dominus, pacifico ed ultraventennale sull'immobile oggetto del presente giudizio insieme con i sue due figli, e Controparte_3 CP_2
[...]
3 Instaurato il contraddittorio nei loro confronti, si costituivano tempestivamente in giudizio i chiamati in causa e Controparte_2 CP_3
, i quali, sulla base delle argomentazioni in atti, tra l'altro,
[...]
chiedevano al Tribunale, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che e , sono pieni ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3
esclusivi proprietari dell'immobile di causa per intervenuta usucapione.
Espletate le prove orali nei limiti in cui erano state ammesse, all'udienza del 07.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione ex art. 190 co. 2 c.p.c. del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, va ribadito preliminarmente, con riferimento alla dedotta e provata rinuncia al mandato in atti dell'Avv. PI, difensore del convenuto e dei chiamati in causa, quanto già osservato in corso di causa e,
fra l'altro, alla suindicata udienza del 07.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, ossia che la rinuncia al mandato, così
come la revoca del mandato, non ha effetti nei confronti delle altre parti sino alla sostituzione del difensore rinunziante (o il cui mandato è stato revocato) con un altro difensore e che sino a tale momento il difensore che ha rinunciato al mandato o il cui mandato è stato revocato ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato processuale (cfr., ex multis, Cass Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29.05.1982).
4 Sempre in via preliminare, deve osservarsi che è infondata la sollevata eccezione di nullità della citazione per l'asserita assoluta genericità ed indeterminatezza del quantum debeatur.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprem Corte, “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si
produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del
tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da
compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale,
occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della
domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro,
che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto” (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 17023 del 12.11.2003; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del
29.01.2015).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione anche della documentazione allegata all'atto di citazione (si veda, in particolare, la deliberazione della
Giunta Municipale n. 151 del 09.03.1991, dalla quale emerge l'ammontare del canone iniziale di locazione stabilito dal Comune per l'immobile di causa), deve escludersi tanto la totale omissione quanto l'assoluta incertezza del quantum debeatur.
Risulta parimenti adeguatamente indicata la causa petendi.
5 Venendo adesso al merito della presente controversia, è necessario, in via del tutto preliminare, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dal risultando dirimente la qualificazione della Parte_1
stessa come azione di rivendicazione o come azione di restituzione.
Ebbene, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità
ed assolutezza e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
In particolare, “nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del
giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore
deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene
avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a
titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata
eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei
possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una
prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio”
(Cass., SS. UU., Sentenza n. 7305/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sempre con la sentenza n. 7305
del 28/03/2014, hanno chiarito anche che “[…]l'azione personale di
6 restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento
dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza
volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi
quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non
presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione
del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o
alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene
nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è
tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un
rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena
dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la
sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di
rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente
azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei
confronti del detentore sine titulo”.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, l'azione proposta dal Parte_1
va qualificata come azione personale di restituzione in quanto l'istante ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte di e poi anche da CP_1
parte dei due chiamati in causa, sul presupposto del venir meno
7 dell'efficacia della suindicata delibera n. 51 del 09.03.1991 (titolo legittimante il possesso per un arco temporale circoscritto), in mancanza della rituale stipula del contratto di locazione in essa previsto.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Ed invero, parte attrice ha provato, ai sensi dell' art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda: in particolare, la stessa ha fornito la prova di aver temporaneamente assegnato a l' immobile oggetto di Controparte_2
causa (si veda la delibera n. 51 del 09.03.1991).
Quanto al subentro del convenuto nella summenzionata CP_1
posizione di esso deve reputarsi provato alla luce della Controparte_2
stessa ammissione, da parte di a pagina 11 della propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, circa il fatto di essere in attesa del contratto di locazione del locale per cui è causa.
In relazione all'occupazione dell'immobile di causa da parte del convenuto e dei due chiamati in causa, essa va ritenuta provata dal fatto che tutti e tre hanno proposto una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione con riferimento al medesimo immobile, che presuppone, per sua natura, il riconoscimento della circostanza dell'occupazione dell'immobile stesso,
sulla cui qualifica, ovviamente, il Tribunale si soffermerà di seguito.
8 L'attore ha, poi, allegato la mancata stipula del contratto di locazione,
confermata da tutte le controparti nei loro scritti difensivi.
Risulta, poi, dimostrata, altresì, la permanenza di CP_1 CP_2
e all'interno dell'immobile per cui è causa,
[...] Controparte_3
l'ammissione della quale è anch'essa insita nella domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da tutte e tre le succitate parti.
Sul punto, è pacifico che, non essendosi la richiamata assegnazione provvisoria cristallizzata in un contratto di locazione ovvero in un'assegnazione definitiva fondata su altro titolo, la detenzione dell'immobile da parte del convenuto e dei terzi chiamati in causa va qualificata come sine titulo. Risulta, infatti, indubbio che “in assenza della
forma scritta, richiesta per tutti i contratti in cui sia parte una pubblica
amministrazione, il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la
detenzione dell'immobile sine titulo” (Cass. Civ., Sentenza n. 9137/2013).
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da e , essa va rigettata, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
poiché è infondata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché
condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo
9 usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'US (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'US
possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus
possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. 29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a Cass. 5 luglio
1999 n. 6944).
Ora, dalla suindicata dichiarazione di contenuta a pagina 11 CP_1
della sua comparsa di costituzione e risposta, dalla nota assunta al prot. N.
2490 del 05.02.207, sub allegato 19) della memoria attorea ex art. 183 co. 6
n. 1) c.p.c., in cui dichiara, con riferimento all'immobile di CP_1
causa: “Niente pertanto è cambiato avendo ancora il sottoscritto il possesso
dei locali per i quali paga mensilmente il canone comminato” e dal fatto che risulta dalla documentazione prodotta sub allegato 10 della memoria
10 attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. che ha pagato i canoni CP_1
relativi all'immobile per cui è causa fino a quello relativo al mese di maggio 2009, per un importo di euro 136,84, si evince che manca nella summenzionata parte già il corpus possessionis, oltre che l'US
possidendi per il periodo di venti anni previsto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione.
Per queste ragioni la domanda riconvenzionale in esame è meritevole di rigetto con riferimento a CP_1
Per quanto concerne, invece, i due chiamati in causa, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ. n. 12002 del 2014; n. 11458
del 2018; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
Di conseguenza, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda riconvenzionale di e riveste la Controparte_3 Controparte_2
11 circostanza che questi ultimi non hanno fornito la prova del loro US
possidendi.
Ed invero, i due testi e , escussi su Tes_1 Testimone_2
indicazione di , e pur Controparte_3 Controparte_2 CP_1
avendo confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 5) della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. delle suindicate parti, che i appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici, veri CP_1
ed esclusivi proprietari degli immobili di causa, hanno, in realtà, riferito di circostanze neutre rispetto al profilo dell'US possidendi.
Infatti, ha fatto riferimento al compimento di opere di Tes_1
manutenzione, mentre ha dichiarato: “Hanno sempre Testimone_2
fatto piccoli lavori di manutenzione, tinteggiatura, i piccoli lavori che tutti
fanno a casa, si sono occupati sempre bene del locale. Hanno fatto dei
lavori di ristrutturazione perché dalla pescheria hanno cambiato attività, si
mise con i detersivi, se non sbaglio si chiamava “Detersivi2000”, CP_2
vagamente ricordo così il nome;
poi si rimise don con la pescheria CP_1
e poi quando don si sentì male, fece il negozio di scarpe e CP_1 CP_3
ricordo che fece dei lavori di adeguamento nel locale, ricordo dei CP_3
lavori di scaffalatura per mettere le scarpe” (si veda, con riferimento ad entrambi i menzionati testimoni, il verbale dell'udienza del 23.01.2024).
12 Orbene, le suindicate opere sono ben compatibili con la qualità nelle summenzionate parti, di meri detentori di un immobile destinato ad attività
commerciale.
Pertanto, come sopra anticipato, la proposta domanda riconvenzionale va rigettata anche per quanto concerne e Controparte_3 Controparte_2
Terminato l'esame della domanda riconvenzionale del convenuto e dei due chiamati in causa, effettuato in questa sede solo perché connesso, dal punto di vista logico-giuridico, alla precedentemente valutata domanda attorea di rilascio dell'immobile di causa, che si conferma meritevole di essere accolta, deve ora esaminarsi la domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Dunque, in proposito vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n.. 33645
del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza
titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto
del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta
possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo”.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio, le medesime Sezioni Unite
hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario
chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
13 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nel caso di specie il predetto danno può dirsi provato in via presuntiva, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'ente aveva manifestato l'intenzione di locare l'immobile di causa, ricavandone, così,
un'utilità economica.
In ordine alla quantificazione, può farsi, poi, riferimento alla documentazione prodotta da parte attrice e comprovante un canone mensile di locazione, dell'importo iniziale indicato nella più volte citata delibera della Giunta Municipale del Comune di n. 51 del 09.03.1991, Pt_1
successivamente lievitato ad euro 136,84 al mese di maggio dell'anno 2009
(si veda la già menzionata documentazione prodotta sub allegato 10 della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.).
L'indennità da riconoscere a parte attrice può, pertanto, fissarsi equitativamente, appunto, nella misura di euro 136,84 mensili, con la precisazione che, trattandosi di indennità e non già di corrispettivo contrattuale, l'importo non deve coincidere con il presumibile canone di locazione che la parte avrebbe potuto ottenere oggi in caso di regolare rapporto di locazione.
Tale somma va corrisposta per ogni mese a far data dal mese di giugno
14 interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
Nient'altro può essere riconosciuto al Comune, con particolare riferimento alla restituzione di “tutti i frutti prodotti dall' immobile”, esaurendo l'indennità su liquidata il pregiudizio subito dal proprietario per il mancato godimento dell' immobile.
Per ciò che concerne, poi, la richiesta rivalutazione monetaria, va rilevato che essa non può essere riconosciuta in considerazione della mancata prova del danno da svalutazione monetaria. Quest'ultimo, infatti, non solo non è
stato, appunto, dimostrato, ma non è stato neanche suffragato, a monte,
dalla deduzione di qualsivoglia elemento dal quale esso possa essere desunto, come, invece, esige un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, che esclude che il danno in esame possa essere ritenuto in re ipsa e richiede, di conseguenza, ai fini della sua liquidazione, che “il creditore
deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di
impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione” (cfr.
Cass, Civ. Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31.07.2007).
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale,
la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla
15 succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee a radicare la suindicata compensazione. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione, accerta e dichiara che e occupano CP_1 Controparte_3 Controparte_2
senza titolo l'immobile sito in Nola (NA) alla via G. Fonseca n. 37, al piano terra e, per l'effetto, condanna e CP_1 Controparte_3 CP_2
al rilascio immediato, in favore di parte attrice, del suindicato
[...]
immobile sito in Nola (NA), alla Via G. Fonseca n. 37, al piano terra, nonché al pagamento, in favore del n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 136,84 mensili a far data dal mese di giugno 2009 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile di causa, oltre gli interessi come precisato nella motivazione;
16 b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 CP_3
e
[...] Controparte_2
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile di causa, oltre gli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 423/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e risarcimento danni/usucapione e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Tanzillo ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
1 , rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata telematicamente, dall'Avv. NC AC PI
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHÈ
e , entrambi rappresentati e Controparte_2 Controparte_3
difesi, in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata telematicamente, dall'Avv.
NC AC PI
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione, memorie e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il assumendo Parte_1
di essere proprietario dell'immobile sito in Nola (NA) alla Via G. Fonseca
n. 37, al piano terra e di aver assegnato, con delibera n. 51 del 09.03.1991,
il menzionato immobile a cui subentrava Controparte_2 CP_1
ha convenuto in giudizio al fine di ottenerne l'accertamento CP_1
dell'occupazione sine titulo, stante la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, come, invece, previsto nella succitata delibera, nonché la
2 condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile e al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario per l'occupazione sine titulo del bene suindicato e, in ogni caso, la condanna alla restituzione di tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai menzionati cespiti, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, che, sulla base delle argomentazioni in atti, spiegava una domanda riconvenzionale, volta all'accertamento e alla declaratoria del fatto che. è pieno ed CP_1
esclusivo proprietario dell'immobile di causa per intervenuta usucapione.
L'attore, in seguito alla costituzione del convenuto, chiedeva ed otteneva,
da questo Tribunale in diversa composizione, l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e avendo il Tribunale rilevato Controparte_3 Controparte_2
che “l'esigenza di chiamata dei terzi da parte dell'attore è sorta dalle
difese del convenuto”.
In effetti, nella sua comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale aveva affermato di esercitare il pieno CP_1
possesso, uti dominus, pacifico ed ultraventennale sull'immobile oggetto del presente giudizio insieme con i sue due figli, e Controparte_3 CP_2
[...]
3 Instaurato il contraddittorio nei loro confronti, si costituivano tempestivamente in giudizio i chiamati in causa e Controparte_2 CP_3
, i quali, sulla base delle argomentazioni in atti, tra l'altro,
[...]
chiedevano al Tribunale, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che e , sono pieni ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3
esclusivi proprietari dell'immobile di causa per intervenuta usucapione.
Espletate le prove orali nei limiti in cui erano state ammesse, all'udienza del 07.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione ex art. 190 co. 2 c.p.c. del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, va ribadito preliminarmente, con riferimento alla dedotta e provata rinuncia al mandato in atti dell'Avv. PI, difensore del convenuto e dei chiamati in causa, quanto già osservato in corso di causa e,
fra l'altro, alla suindicata udienza del 07.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, ossia che la rinuncia al mandato, così
come la revoca del mandato, non ha effetti nei confronti delle altre parti sino alla sostituzione del difensore rinunziante (o il cui mandato è stato revocato) con un altro difensore e che sino a tale momento il difensore che ha rinunciato al mandato o il cui mandato è stato revocato ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato processuale (cfr., ex multis, Cass Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29.05.1982).
4 Sempre in via preliminare, deve osservarsi che è infondata la sollevata eccezione di nullità della citazione per l'asserita assoluta genericità ed indeterminatezza del quantum debeatur.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della
Suprem Corte, “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si
produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del
tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da
compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale,
occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della
domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro,
che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto” (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 17023 del 12.11.2003; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del
29.01.2015).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione anche della documentazione allegata all'atto di citazione (si veda, in particolare, la deliberazione della
Giunta Municipale n. 151 del 09.03.1991, dalla quale emerge l'ammontare del canone iniziale di locazione stabilito dal Comune per l'immobile di causa), deve escludersi tanto la totale omissione quanto l'assoluta incertezza del quantum debeatur.
Risulta parimenti adeguatamente indicata la causa petendi.
5 Venendo adesso al merito della presente controversia, è necessario, in via del tutto preliminare, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dal risultando dirimente la qualificazione della Parte_1
stessa come azione di rivendicazione o come azione di restituzione.
Ebbene, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità
ed assolutezza e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
In particolare, “nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del
giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore
deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene
avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a
titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata
eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei
possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una
prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio”
(Cass., SS. UU., Sentenza n. 7305/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sempre con la sentenza n. 7305
del 28/03/2014, hanno chiarito anche che “[…]l'azione personale di
6 restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento
dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza
volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi
quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non
presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione
del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o
alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene
nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è
tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un
rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena
dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la
sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di
rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente
azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei
confronti del detentore sine titulo”.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, l'azione proposta dal Parte_1
va qualificata come azione personale di restituzione in quanto l'istante ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte di e poi anche da CP_1
parte dei due chiamati in causa, sul presupposto del venir meno
7 dell'efficacia della suindicata delibera n. 51 del 09.03.1991 (titolo legittimante il possesso per un arco temporale circoscritto), in mancanza della rituale stipula del contratto di locazione in essa previsto.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Ed invero, parte attrice ha provato, ai sensi dell' art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda: in particolare, la stessa ha fornito la prova di aver temporaneamente assegnato a l' immobile oggetto di Controparte_2
causa (si veda la delibera n. 51 del 09.03.1991).
Quanto al subentro del convenuto nella summenzionata CP_1
posizione di esso deve reputarsi provato alla luce della Controparte_2
stessa ammissione, da parte di a pagina 11 della propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, circa il fatto di essere in attesa del contratto di locazione del locale per cui è causa.
In relazione all'occupazione dell'immobile di causa da parte del convenuto e dei due chiamati in causa, essa va ritenuta provata dal fatto che tutti e tre hanno proposto una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione con riferimento al medesimo immobile, che presuppone, per sua natura, il riconoscimento della circostanza dell'occupazione dell'immobile stesso,
sulla cui qualifica, ovviamente, il Tribunale si soffermerà di seguito.
8 L'attore ha, poi, allegato la mancata stipula del contratto di locazione,
confermata da tutte le controparti nei loro scritti difensivi.
Risulta, poi, dimostrata, altresì, la permanenza di CP_1 CP_2
e all'interno dell'immobile per cui è causa,
[...] Controparte_3
l'ammissione della quale è anch'essa insita nella domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da tutte e tre le succitate parti.
Sul punto, è pacifico che, non essendosi la richiamata assegnazione provvisoria cristallizzata in un contratto di locazione ovvero in un'assegnazione definitiva fondata su altro titolo, la detenzione dell'immobile da parte del convenuto e dei terzi chiamati in causa va qualificata come sine titulo. Risulta, infatti, indubbio che “in assenza della
forma scritta, richiesta per tutti i contratti in cui sia parte una pubblica
amministrazione, il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la
detenzione dell'immobile sine titulo” (Cass. Civ., Sentenza n. 9137/2013).
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.
Quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da e , essa va rigettata, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
poiché è infondata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché
condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo
9 usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'US (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'US
possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus
possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. 29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a Cass. 5 luglio
1999 n. 6944).
Ora, dalla suindicata dichiarazione di contenuta a pagina 11 CP_1
della sua comparsa di costituzione e risposta, dalla nota assunta al prot. N.
2490 del 05.02.207, sub allegato 19) della memoria attorea ex art. 183 co. 6
n. 1) c.p.c., in cui dichiara, con riferimento all'immobile di CP_1
causa: “Niente pertanto è cambiato avendo ancora il sottoscritto il possesso
dei locali per i quali paga mensilmente il canone comminato” e dal fatto che risulta dalla documentazione prodotta sub allegato 10 della memoria
10 attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. che ha pagato i canoni CP_1
relativi all'immobile per cui è causa fino a quello relativo al mese di maggio 2009, per un importo di euro 136,84, si evince che manca nella summenzionata parte già il corpus possessionis, oltre che l'US
possidendi per il periodo di venti anni previsto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione.
Per queste ragioni la domanda riconvenzionale in esame è meritevole di rigetto con riferimento a CP_1
Per quanto concerne, invece, i due chiamati in causa, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ. n. 12002 del 2014; n. 11458
del 2018; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
Di conseguenza, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda riconvenzionale di e riveste la Controparte_3 Controparte_2
11 circostanza che questi ultimi non hanno fornito la prova del loro US
possidendi.
Ed invero, i due testi e , escussi su Tes_1 Testimone_2
indicazione di , e pur Controparte_3 Controparte_2 CP_1
avendo confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 5) della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. delle suindicate parti, che i appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici, veri CP_1
ed esclusivi proprietari degli immobili di causa, hanno, in realtà, riferito di circostanze neutre rispetto al profilo dell'US possidendi.
Infatti, ha fatto riferimento al compimento di opere di Tes_1
manutenzione, mentre ha dichiarato: “Hanno sempre Testimone_2
fatto piccoli lavori di manutenzione, tinteggiatura, i piccoli lavori che tutti
fanno a casa, si sono occupati sempre bene del locale. Hanno fatto dei
lavori di ristrutturazione perché dalla pescheria hanno cambiato attività, si
mise con i detersivi, se non sbaglio si chiamava “Detersivi2000”, CP_2
vagamente ricordo così il nome;
poi si rimise don con la pescheria CP_1
e poi quando don si sentì male, fece il negozio di scarpe e CP_1 CP_3
ricordo che fece dei lavori di adeguamento nel locale, ricordo dei CP_3
lavori di scaffalatura per mettere le scarpe” (si veda, con riferimento ad entrambi i menzionati testimoni, il verbale dell'udienza del 23.01.2024).
12 Orbene, le suindicate opere sono ben compatibili con la qualità nelle summenzionate parti, di meri detentori di un immobile destinato ad attività
commerciale.
Pertanto, come sopra anticipato, la proposta domanda riconvenzionale va rigettata anche per quanto concerne e Controparte_3 Controparte_2
Terminato l'esame della domanda riconvenzionale del convenuto e dei due chiamati in causa, effettuato in questa sede solo perché connesso, dal punto di vista logico-giuridico, alla precedentemente valutata domanda attorea di rilascio dell'immobile di causa, che si conferma meritevole di essere accolta, deve ora esaminarsi la domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
Dunque, in proposito vanno richiamati i principi di diritto espressi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n.. 33645
del 2022), le quali hanno affermato che “nel caso di occupazione senza
titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto
del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta
possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo”.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio, le medesime Sezioni Unite
hanno affermato che, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario
chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
13 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ciò posto, nel caso di specie il predetto danno può dirsi provato in via presuntiva, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'ente aveva manifestato l'intenzione di locare l'immobile di causa, ricavandone, così,
un'utilità economica.
In ordine alla quantificazione, può farsi, poi, riferimento alla documentazione prodotta da parte attrice e comprovante un canone mensile di locazione, dell'importo iniziale indicato nella più volte citata delibera della Giunta Municipale del Comune di n. 51 del 09.03.1991, Pt_1
successivamente lievitato ad euro 136,84 al mese di maggio dell'anno 2009
(si veda la già menzionata documentazione prodotta sub allegato 10 della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.).
L'indennità da riconoscere a parte attrice può, pertanto, fissarsi equitativamente, appunto, nella misura di euro 136,84 mensili, con la precisazione che, trattandosi di indennità e non già di corrispettivo contrattuale, l'importo non deve coincidere con il presumibile canone di locazione che la parte avrebbe potuto ottenere oggi in caso di regolare rapporto di locazione.
Tale somma va corrisposta per ogni mese a far data dal mese di giugno
14 interessi al tasso di mora legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo.
Nient'altro può essere riconosciuto al Comune, con particolare riferimento alla restituzione di “tutti i frutti prodotti dall' immobile”, esaurendo l'indennità su liquidata il pregiudizio subito dal proprietario per il mancato godimento dell' immobile.
Per ciò che concerne, poi, la richiesta rivalutazione monetaria, va rilevato che essa non può essere riconosciuta in considerazione della mancata prova del danno da svalutazione monetaria. Quest'ultimo, infatti, non solo non è
stato, appunto, dimostrato, ma non è stato neanche suffragato, a monte,
dalla deduzione di qualsivoglia elemento dal quale esso possa essere desunto, come, invece, esige un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, che esclude che il danno in esame possa essere ritenuto in re ipsa e richiede, di conseguenza, ai fini della sua liquidazione, che “il creditore
deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di
impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione” (cfr.
Cass, Civ. Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31.07.2007).
Infine, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, riscontrandosi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale,
la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla
15 succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee a radicare la suindicata compensazione. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione, accerta e dichiara che e occupano CP_1 Controparte_3 Controparte_2
senza titolo l'immobile sito in Nola (NA) alla via G. Fonseca n. 37, al piano terra e, per l'effetto, condanna e CP_1 Controparte_3 CP_2
al rilascio immediato, in favore di parte attrice, del suindicato
[...]
immobile sito in Nola (NA), alla Via G. Fonseca n. 37, al piano terra, nonché al pagamento, in favore del n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 136,84 mensili a far data dal mese di giugno 2009 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile di causa, oltre gli interessi come precisato nella motivazione;
16 b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 CP_3
e
[...] Controparte_2
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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2009 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile di causa, oltre gli