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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2351/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 09/09/25, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. GRAUSO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CIOFFI RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 09/09/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 30/04/2017 in Valle di Maddaloni – dal quale sono nati due figli ( nato il [...]; , Per_1 Per_2 nato il [...]) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 09/09/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Disporre che, i figli minori ed siano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, sita in Valle di Maddaloni (CE), alla Via Ortole n. 9, con la più ampia tutela in ordine ad una inclusiva genitorialità affinché non si verifichino oltremodo ingerenze terze nella sana crescita dei predetti minori;
2. Disporre l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
sita a Maddaloni (CE) in Via San Francesco d'Assisi n. 161, in favore dello
[...] stesso, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto revocare la precedente assegnazione, di fatto, già appalesatasi per espressa richiesta della resistente di cambio di residenza, e, con la ritualità della consegna delle chiavi;
3. Disporre in coerenza all'accordo separativo che, il IG. , potrà tenere con sé Pt_1
i figli ed , tre giorni feriali alla settimana, il lunedì, il martedì ed Per_1 Per_2 il giovedì. In particolare, il IG. preleverà i minori il lunedì ed il mercoledì Pt_1 alle ore 16,00 dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà alle ore 19,30 presso l'abitazione familiare;
il giovedì preleverà i bimbi in Valle di Maddaloni (CE) Via Ortole alle ore 19:30 per poi accompagnarli a scuola il mattino seguente. Per quanto concerne il fine settimana, i minori trascorreranno due domeniche al mese con il IG.
, il quale preleverà i bimbi il sabato sera alle ore 19:30 pernotteranno con Pt_1 quest'ultimo il quale li accompagnerà direttamente a scuola il lunedì mattina. Il tutto con massima disponibilità di concordare orari e giorni diversi.
- Festività natalizie: i minori trascorreranno con il padre il 25 dicembre ed il 1° gennaio e con la madre il 24 dicembre ed il 31 dicembre, mentre il 26 dicembre ed il 6 gennaio i figli saranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
- Festività pasquali: i figli trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di lunedì in Albis:
- Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre nel mese di agosto, compatibilmente con le eIGenze lavorative e possibilità economiche di entrambi i genitori. Si precisa che il padre trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze estive sempre dal 15 al 22 agosto o dal 16 al 22 agosto, onde consentire anche alla IG.ra di trascorrere, ad anni alterni, il Ferragosto con i figli. Gli altri 7 giorni Controparte_1 di vacanza spettanti al padre saranno stabiliti dalle parti di anno in anno. Le vacanze andranno comunque concordate entro il 31 marzo di ogni anno. Il genitore che per primo deciderà il periodo durante il quale trascorrere le ferie con i figli, provvederà a comunicarlo all'altro il quale si adeguerà trascorrendo con i figli i restanti 15 giorni del mese di agosto, sempre tenendo presente il vincolo 15-16/22 di cui sopra. Inoltre, prevedere che i IGg. e , si impegnino Parte_1 Controparte_1 reciprocamente a comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove i figli potranno essere sempre rintracciati.
- Festa del papà: tale festività sarà trascorsa con il padre all'orario che quest'ultimo riterrà opportuno in relazione alle proprie eIGenze lavorative e compatibilmente con gli impegni dei minori, senza che la madre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lei spettante in quel giorno.
- Festa della mamma: tale festività sarà trascorsa con la IG.ra , senza Controparte_1 che il padre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno.
- I compleanni e gli onomastici dei figli: i genitori concorderanno unitamente ai figli le modalità ed il luogo in cui festeggiare tali ricorrenze in maniera separata, al fine di preservare il rapporto con le rispettive famiglie di origine;
inoltre, ogni ultronea previsione sarà concordata dalle parti;
4. Prevedere che i IGg. e comunichino, allorquando decidono di Pt_1 CP_1 trascorrere con i figli week end o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, all'altra parte il periodo temporale in cui i figli permarranno lontano dal domicilio familiare, oltre l'indirizzo ove gli stessi si trovino, con qualunque mezzo di comunicazione;
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, la somma mensile di Euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo/vita come per legge, il tutto a mezzo bonifico bancario su codice IBAN conosciuto alle parti, inoltre, in aggiunta al predetto assegno, ulteriori Euro 50,00 a titolo di spese straordinarie da intendersi in quelle legate alla quotidianità, vedasi piccole festicciole scolastiche, o materiale scolastico voluttuario od ordinario, quaderni, matite e cancelleria in genere, per un totale di Euro 450,00, inoltre, prevedersi che l'assegno unico erogato in favore dei minori ed Per_1
sia nella disponibilità e fruibilità della IG.ra per Per_2 Controparte_1
l'intero che lo utilizzerà per ogni incombente dei figli minori;
6. Disporre che i IGg. e si impegnino Parte_1 Controparte_1 reciprocamente, a corrispondere all'altro genitore, il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, eccetto quelle già precedentemente indicate, (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, ecc), anticipandole direttamente o rimborsandole, previa esibizione delle giustifiche di spesa, purchè le stesse siano preventivamente concordate tra i genitori. In ordine alle spese straordinarie il parametro di riferimento concordato tra le parti è quello di cui al Protocollo previgente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al quale le parti si riportano, precisando che ogni beneficio scolastico buoni libro o esenzioni previsto in favore dei minori sia nella loro fruibilità ed in sgravio alle previste ripartizioni di cui in spese straordinarie;
inoltre le parti concordano che sia prevalente per la formazione scolastica quella pubblica, in coerenza anche per l'ambito sanitario sia prevalente lo stesso criterio, il ricorso a strutture non pubbliche sia previamente concordato. Sul punto le parti concordano che i minori ed proseguano gli intrapresi studi presso il già Per_1 Per_2 prescelto plesso scolastico al fine di preservare i rapporti già consolidati con l'ambiente ed i compagni di scuola;
7. Prevedere che, i IGg. e rilascino il proprio consenso al rilascio Pt_1 CP_1 all'altro coniuge del passaporto o altro documento equipollente, valido per l'espatrio dei figli minori;
8. Disporre ogni altro provvedimento necessario per la tutela dei minori;
9. Disporre che, in coerenza agli accordi di separazione, ed in virtù di rispettiva professionalità ed abilità lavorativa, non sia disposto in favore dei IGg. Parte_1
e alcun assegno divorzile per avere gli stessi idonea
[...] Controparte_1 autonomia economica;
10. Dichiarare, inoltre, che i IGg. e con il presente Parte_1 Controparte_1 accordo hanno regolamentato ogni ultroneo aspetto economico o patrimoniale, per cui si rilasciano ogni ampia e finale liberalità in coerenza a quanto predetto.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizioni accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale stipulata con accordo di negoziazione assistita del 07/03/22, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale in data 10/03/22. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2351/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Valle Di Maddaloni (CE) il 30/04/2017 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALLE DI MADDALONI secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 1, parte II, serie A, Anno 2017);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 09/09/2025
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2351/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 09/09/25, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. GRAUSO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CIOFFI RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 09/09/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 30/04/2017 in Valle di Maddaloni – dal quale sono nati due figli ( nato il [...]; , Per_1 Per_2 nato il [...]) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 09/09/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Disporre che, i figli minori ed siano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, sita in Valle di Maddaloni (CE), alla Via Ortole n. 9, con la più ampia tutela in ordine ad una inclusiva genitorialità affinché non si verifichino oltremodo ingerenze terze nella sana crescita dei predetti minori;
2. Disporre l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
sita a Maddaloni (CE) in Via San Francesco d'Assisi n. 161, in favore dello
[...] stesso, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto revocare la precedente assegnazione, di fatto, già appalesatasi per espressa richiesta della resistente di cambio di residenza, e, con la ritualità della consegna delle chiavi;
3. Disporre in coerenza all'accordo separativo che, il IG. , potrà tenere con sé Pt_1
i figli ed , tre giorni feriali alla settimana, il lunedì, il martedì ed Per_1 Per_2 il giovedì. In particolare, il IG. preleverà i minori il lunedì ed il mercoledì Pt_1 alle ore 16,00 dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà alle ore 19,30 presso l'abitazione familiare;
il giovedì preleverà i bimbi in Valle di Maddaloni (CE) Via Ortole alle ore 19:30 per poi accompagnarli a scuola il mattino seguente. Per quanto concerne il fine settimana, i minori trascorreranno due domeniche al mese con il IG.
, il quale preleverà i bimbi il sabato sera alle ore 19:30 pernotteranno con Pt_1 quest'ultimo il quale li accompagnerà direttamente a scuola il lunedì mattina. Il tutto con massima disponibilità di concordare orari e giorni diversi.
- Festività natalizie: i minori trascorreranno con il padre il 25 dicembre ed il 1° gennaio e con la madre il 24 dicembre ed il 31 dicembre, mentre il 26 dicembre ed il 6 gennaio i figli saranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
- Festività pasquali: i figli trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di lunedì in Albis:
- Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre nel mese di agosto, compatibilmente con le eIGenze lavorative e possibilità economiche di entrambi i genitori. Si precisa che il padre trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze estive sempre dal 15 al 22 agosto o dal 16 al 22 agosto, onde consentire anche alla IG.ra di trascorrere, ad anni alterni, il Ferragosto con i figli. Gli altri 7 giorni Controparte_1 di vacanza spettanti al padre saranno stabiliti dalle parti di anno in anno. Le vacanze andranno comunque concordate entro il 31 marzo di ogni anno. Il genitore che per primo deciderà il periodo durante il quale trascorrere le ferie con i figli, provvederà a comunicarlo all'altro il quale si adeguerà trascorrendo con i figli i restanti 15 giorni del mese di agosto, sempre tenendo presente il vincolo 15-16/22 di cui sopra. Inoltre, prevedere che i IGg. e , si impegnino Parte_1 Controparte_1 reciprocamente a comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove i figli potranno essere sempre rintracciati.
- Festa del papà: tale festività sarà trascorsa con il padre all'orario che quest'ultimo riterrà opportuno in relazione alle proprie eIGenze lavorative e compatibilmente con gli impegni dei minori, senza che la madre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lei spettante in quel giorno.
- Festa della mamma: tale festività sarà trascorsa con la IG.ra , senza Controparte_1 che il padre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno.
- I compleanni e gli onomastici dei figli: i genitori concorderanno unitamente ai figli le modalità ed il luogo in cui festeggiare tali ricorrenze in maniera separata, al fine di preservare il rapporto con le rispettive famiglie di origine;
inoltre, ogni ultronea previsione sarà concordata dalle parti;
4. Prevedere che i IGg. e comunichino, allorquando decidono di Pt_1 CP_1 trascorrere con i figli week end o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, all'altra parte il periodo temporale in cui i figli permarranno lontano dal domicilio familiare, oltre l'indirizzo ove gli stessi si trovino, con qualunque mezzo di comunicazione;
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, la somma mensile di Euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo/vita come per legge, il tutto a mezzo bonifico bancario su codice IBAN conosciuto alle parti, inoltre, in aggiunta al predetto assegno, ulteriori Euro 50,00 a titolo di spese straordinarie da intendersi in quelle legate alla quotidianità, vedasi piccole festicciole scolastiche, o materiale scolastico voluttuario od ordinario, quaderni, matite e cancelleria in genere, per un totale di Euro 450,00, inoltre, prevedersi che l'assegno unico erogato in favore dei minori ed Per_1
sia nella disponibilità e fruibilità della IG.ra per Per_2 Controparte_1
l'intero che lo utilizzerà per ogni incombente dei figli minori;
6. Disporre che i IGg. e si impegnino Parte_1 Controparte_1 reciprocamente, a corrispondere all'altro genitore, il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, eccetto quelle già precedentemente indicate, (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, ecc), anticipandole direttamente o rimborsandole, previa esibizione delle giustifiche di spesa, purchè le stesse siano preventivamente concordate tra i genitori. In ordine alle spese straordinarie il parametro di riferimento concordato tra le parti è quello di cui al Protocollo previgente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al quale le parti si riportano, precisando che ogni beneficio scolastico buoni libro o esenzioni previsto in favore dei minori sia nella loro fruibilità ed in sgravio alle previste ripartizioni di cui in spese straordinarie;
inoltre le parti concordano che sia prevalente per la formazione scolastica quella pubblica, in coerenza anche per l'ambito sanitario sia prevalente lo stesso criterio, il ricorso a strutture non pubbliche sia previamente concordato. Sul punto le parti concordano che i minori ed proseguano gli intrapresi studi presso il già Per_1 Per_2 prescelto plesso scolastico al fine di preservare i rapporti già consolidati con l'ambiente ed i compagni di scuola;
7. Prevedere che, i IGg. e rilascino il proprio consenso al rilascio Pt_1 CP_1 all'altro coniuge del passaporto o altro documento equipollente, valido per l'espatrio dei figli minori;
8. Disporre ogni altro provvedimento necessario per la tutela dei minori;
9. Disporre che, in coerenza agli accordi di separazione, ed in virtù di rispettiva professionalità ed abilità lavorativa, non sia disposto in favore dei IGg. Parte_1
e alcun assegno divorzile per avere gli stessi idonea
[...] Controparte_1 autonomia economica;
10. Dichiarare, inoltre, che i IGg. e con il presente Parte_1 Controparte_1 accordo hanno regolamentato ogni ultroneo aspetto economico o patrimoniale, per cui si rilasciano ogni ampia e finale liberalità in coerenza a quanto predetto.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizioni accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale stipulata con accordo di negoziazione assistita del 07/03/22, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale in data 10/03/22. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2351/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Valle Di Maddaloni (CE) il 30/04/2017 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALLE DI MADDALONI secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 1, parte II, serie A, Anno 2017);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 09/09/2025
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso