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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA NT RE ed estensore
- LE Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3828/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Maria Santoro giusta mandato in Parte_1 atti e
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Maria Santoro giusta Parte_2 mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 06/06/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 22/07/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia minore e la non contrarietà
a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile in
Altamura (BA) in data 18/07/2011 tra (Altamura, 31/05/1979) e Parte_1 [...]
(Altamura, 18/08/1982) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del già Parte_2 menzionato Comune di Altamura al n. 9, parte I, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 23/07/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA NT Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA NT RE ed estensore
- LE Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3828/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Maria Santoro giusta mandato in Parte_1 atti e
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Maria Santoro giusta Parte_2 mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 06/06/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 22/07/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia minore e la non contrarietà
a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile in
Altamura (BA) in data 18/07/2011 tra (Altamura, 31/05/1979) e Parte_1 [...]
(Altamura, 18/08/1982) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del già Parte_2 menzionato Comune di Altamura al n. 9, parte I, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 23/07/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA NT Giuseppe Disabato