Articolo 4 della Legge 12 luglio 1961, n. 603
Articolo 3
Versione
8 agosto 1961
Art. 4.
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge.

Entrata in vigore il 8 agosto 1961
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