Articolo 7 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 6Articolo 8
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22 dicembre 1962
Art. 7. Altezza massima degli edifici e numero dei piani

Per la 1ª categoria:
L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21.
Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 22,50 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21.
I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80.
Per la 2ª categoria:
L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare, nelle strade o terreni in piano, metri 21,50.
Nelle strade o terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 26 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50.
I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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