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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08474/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02231 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08474/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8474 del 2025, proposto da
Comune di GN BR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giulio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Lamezia Terme, Comune di Falerna, Comune di Spezzano Albanese, non costituiti in giudizio; N. 08474/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 6581/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. RI AR
IN e uditi per le parti l'avvocato Giuseppe Giulio Romeo;
FATTO e DIRITTO
Il Comune di GN BR agisce per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6581 del 5 luglio 2023 passata in giudicato dalla quale è stato accolto l'appello avvero la sentenza del Tar per il Lazio - Roma sez. III-bis n. 17625/2022.
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria dell' “Avviso pubblico prot. n. 48048 del
2 dicembre 2021 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” candidandosi con la proposta progettuale per l'“Intervento di demolizione e ricostruzione scuola Porelli in via Paolotti”– Comune di GN BR - e richiedendo allo scopo un finanziamento di euro 3.000.000,00, lamentando, in sintesi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire ulteriori 5 punti, di cui all'art. 9 lett. g) dell'Avviso pubblico, nonostante l'error in digitando al momento della compilazione dell'istanza di partecipazione all'avviso. N. 08474/2025 REG.RIC.
Con la sentenza per la cui ottemperanza è causa il Consiglio di Stato statuiva l'obbligo per l'Amministrazione qui intimata “di valutare l'attribuzione del punteggio, sussistendone i presupposti”.
Essendo fino ad oggi il MIM rimasto inerte, il Comune ricorrente agisce in questa sede per l'ottemperanza della menzionata sentenza e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. nella somma di euro
3.000.000,00 oltre accessori e spese.
Il Ministero dell'Istruzione e del merito si è costituito con memoria formale.
La sentenza di cui si chiede l'esecuzione è passata in giudicato in data 10 ottobre 2023,
a seguito della notifica effettuata in data 11 luglio 2023 ad istanza del Comune di
GN BR nei confronti di tutte le parti in causa; l'avvenuto passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione rilasciata dal Consiglio di Stato prodotto in atti.
Gli obblighi conformativi rivenienti dalla sentenza n.6581/2023 di questa stessa
Sezione consistono nel dovere del MIM di riesercitare il proprio potere riattivando il procedimento amministrativo, tenendo conto di quanto è stato stabilito nella sentenza ottemperanda.
Il procedimento amministrativo deve essere concluso nel termine di trenta
(30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento oltre il predetto termine, viene nominato fin d'ora il Commissario ad acta in persona del Direttore Generale della Struttura di
Missione PNNR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrà delegare un funzionario dello stesso ufficio e che si insedierà a istanza di parte.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, il ricorso per l'ottemperanza deve essere accolto, con l'ordine al Ministero dell'istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza sopra citata nel suo disposto conformativo. N. 08474/2025 REG.RIC.
Le spese del giudizio sono da porre a carico dell'Amministrazione appellata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n.6581/2023 nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, nomina fin d'ora il
Direttore Generale della Struttura di Missione PNNR presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale Commissario ad acta, con facoltà di delega.
Condanna l'amministrazione appellata a rifondere le spese del giudizio al ricorrente nella misura di euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RI AR IN, Consigliere, Estensore N. 08474/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RI AR IN
IL PRESIDENTE
Marco LI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02231 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08474/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8474 del 2025, proposto da
Comune di GN BR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giulio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Lamezia Terme, Comune di Falerna, Comune di Spezzano Albanese, non costituiti in giudizio; N. 08474/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 6581/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. RI AR
IN e uditi per le parti l'avvocato Giuseppe Giulio Romeo;
FATTO e DIRITTO
Il Comune di GN BR agisce per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6581 del 5 luglio 2023 passata in giudicato dalla quale è stato accolto l'appello avvero la sentenza del Tar per il Lazio - Roma sez. III-bis n. 17625/2022.
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria dell' “Avviso pubblico prot. n. 48048 del
2 dicembre 2021 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” candidandosi con la proposta progettuale per l'“Intervento di demolizione e ricostruzione scuola Porelli in via Paolotti”– Comune di GN BR - e richiedendo allo scopo un finanziamento di euro 3.000.000,00, lamentando, in sintesi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire ulteriori 5 punti, di cui all'art. 9 lett. g) dell'Avviso pubblico, nonostante l'error in digitando al momento della compilazione dell'istanza di partecipazione all'avviso. N. 08474/2025 REG.RIC.
Con la sentenza per la cui ottemperanza è causa il Consiglio di Stato statuiva l'obbligo per l'Amministrazione qui intimata “di valutare l'attribuzione del punteggio, sussistendone i presupposti”.
Essendo fino ad oggi il MIM rimasto inerte, il Comune ricorrente agisce in questa sede per l'ottemperanza della menzionata sentenza e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. nella somma di euro
3.000.000,00 oltre accessori e spese.
Il Ministero dell'Istruzione e del merito si è costituito con memoria formale.
La sentenza di cui si chiede l'esecuzione è passata in giudicato in data 10 ottobre 2023,
a seguito della notifica effettuata in data 11 luglio 2023 ad istanza del Comune di
GN BR nei confronti di tutte le parti in causa; l'avvenuto passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione rilasciata dal Consiglio di Stato prodotto in atti.
Gli obblighi conformativi rivenienti dalla sentenza n.6581/2023 di questa stessa
Sezione consistono nel dovere del MIM di riesercitare il proprio potere riattivando il procedimento amministrativo, tenendo conto di quanto è stato stabilito nella sentenza ottemperanda.
Il procedimento amministrativo deve essere concluso nel termine di trenta
(30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento oltre il predetto termine, viene nominato fin d'ora il Commissario ad acta in persona del Direttore Generale della Struttura di
Missione PNNR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrà delegare un funzionario dello stesso ufficio e che si insedierà a istanza di parte.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, il ricorso per l'ottemperanza deve essere accolto, con l'ordine al Ministero dell'istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza sopra citata nel suo disposto conformativo. N. 08474/2025 REG.RIC.
Le spese del giudizio sono da porre a carico dell'Amministrazione appellata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n.6581/2023 nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, nomina fin d'ora il
Direttore Generale della Struttura di Missione PNNR presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale Commissario ad acta, con facoltà di delega.
Condanna l'amministrazione appellata a rifondere le spese del giudizio al ricorrente nella misura di euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RI AR IN, Consigliere, Estensore N. 08474/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RI AR IN
IL PRESIDENTE
Marco LI
IL SEGRETARIO