Articolo 6 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1954
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Versione
6 maggio 1958
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Versione
19 maggio 1961
Art. 6. (Contributo per lavori diversi dalla costruzione)

Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. (3)
Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname.
Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."
Entrata in vigore il 19 maggio 1961