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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3964/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. MASCARO GAETANO , ed elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
PANEBIANCO, 177 87100 COSENZA ITALIA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREAZURLO RAFFAELE Controparte_1
( ) VIA FONTEVIVO N.21 LA SPEZIA;
, ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2022 del Tribunale di Cosenza contro
[...]
Controparte_1
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i motivi di cui alla comparsa di risposta depositata in data 13/01/2023
Alla prima udienza, sono stati assegnati i termini per la mediazione obbligatoria e dato atto del suo esito negativo , il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° c.p.c.,
pagina 1 di 7 L' attività istruttoria si articolava nell' espletamento di C.t.u. contabile rilevato che, con riferimento al contratto n. 7093748 difetta l'indicazione del Taeg “affinché venga rideterminato il quantum ingiunto applicando il tasso legale ex art. 125 bis tub con riferimento al contratto 7093748. Riguardo al contratto n. 7075970 verifichi e accerti se è corretto il Taeg indicato in mancanza quantifichi e ricostruisca il saldo contabile applicando tasso legale ex art. 125 bis tub”, Rideterminando il piano di ammortamento secondo le previsioni contrattuali e laddove inesistenti applicare quelle utilizzate per redigere il piano di ammortamento”.
Il C.T.U. ha depositato la relazione peritale in data 26/05/2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “In merito al finanziamento n. 7093748 dai calcoli e dalle valutazioni effettuate emerge che applicando il tasso BOT secondo le previsioni dell'art. 125 bis TUB, la differenza in favore del contraente è pari ad euro 1,88. Pertanto, l'importo effettivo da rimborsare per il contraente è pari ad euro 2.459,19, determinato dalla somma algebrica dell'importo del capitale (2.461,07) e di quello degli interessi dovuti (- 1,88). Inoltre, con riferimento al finanziamento n. 7075970, dalle analisi esperite risulta che il TAEG indicato in contratto risulta essere correttamente determinato”.
Integrata dai successivi chiarimenti resi in data 03/10/2024, precisando che “Con riferimento al secondo quesito posto, pur rilevando la mancata indicazione dello stesso nella premessa della propria relazione peritale dovuta ad un refuso non ravvisato dallo scrivente, osserva che ha fornito allo stesso debita risposta. Più precisamente, a pagina 13
e seguenti del proprio elaborato peritale, viene riportato il paragrafo “IV.
RICOSTRUZIONE DEI PIANO DI AMMORTAMENTO”. Lo scrivente, in tale sezione ha così argomentato: “Alla luce di quanto sin qui rappresentato e delle condizioni pattuite tra le parti,si procede ora a ricostruire il piano di ammortamento con riferimento ai finanziamenti n. 7093748 e n. 7075970”, provvedendo quindi a proporre le tabelle che evidenziano i dati numerici ottenuti dalla ricostruzione alla luce delle condizioni pattuite e/o applicate e prontamente riassunte in epigrafe ad ogni tabella”. Alla successiva udienza del 09/12/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni Con pagina 2 di 7 ordinanza del 07/04/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l' inefficacia del monitorio opposto, per essere lo stesso stato emesso in data 18.05.2022 e notificato oltre il termine di 60 gg. con piego postale spedito il 30.08.2022 e recapitato all'ingiunto, odierno opponente, in data
09.09.2022. Essendo stato notificato tardivamente il decreto ingiuntivo , il contraddittorio si instaura sulla domanda di pagamento di cui al ricorso, da valere quale domanda giudiziale ex art. 644 C.p.c., su cui si costituisce il rapporto processuale .
Nella fattispecie sub iudice si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni della prova documentale necessarie per l 'emanazione dell
'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass.
12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass.,23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n.
5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n.9078).
Nel merito l' opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate .
Viene disatteso l' eccepito difetto di legittimazione attiva del cessionario poiché nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 c.c.
pagina 3 di 7 Sul punto la Suprema Corte con l' ordinanza n. 15884 del 13/06/2019, ha così statuito “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione “
Qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata, come nella specie, soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche ( Cass. 5393/24).
Onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, implicherebbe anche la produzione dei contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58
TUB
Nel caso in esame , sono stati prodotti estratto notarile del contratto di cessione e lista crediti ceduti oltre alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Dall'allegazione della visura camerale dell'opposta, si evince l'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. È stata prodotta la raccomandata A/r di cessione e la prova della sua regolare notificazione.
Dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è
pagina 4 di 7 idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione;
i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
Riguardo al quantum ingiunto , vengono poste a fondamento della decisione le risultanze peritali ,ritenute corrette e immuni da illogicità evidenti
Più precisamente l'ausiliario del giudice nella quantificazione del Taeg
“In merito al finanziamento n. 7093748 dai calcoli e dalle valutazioni effettuate emerge che applicando il tasso BOT secondo le previsioni dell'art. 125 bis TUB, la differenza in favore del contraente è pari ad euro 1,88. Pertanto, l'importo effettivo da rimborsare per il contraente è pari ad euro 2.459,19, determinato dalla somma algebrica dell'importo del capitale (2.461,07) e di quello degli interessi dovuti (-1,88). Inoltre, con riferimento al finanziamento n. 7075970, dalle analisi esperite risulta che il TAEG indicato in contratto risulta essere correttamente determinato”.
Orbene, si rileva che anche in caso di scostamento minimale/irrisorio tra i due tassi pattuiti e applicati, non si configura ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma
19.4.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria.poichè scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad pagina 5 di 7 alterarne la capacità di valutare il proprio impegno». Pertanto non sarebbe dunque giustificabile, l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (cfr.
ABF n. 25181/2019; n. 13059/2018; n. 10933/2017 CP_2 CP_3 CP_4
considerato corretto il calcolo del TAEG cui è pervenuto il CTU, non si deve procedere al ricalcolo del debito in ragione di quanto esposto.
In merito alle censure riguardante l'anatocismo derivante dal cd. ammortamento “alla francese” va osservato che la caratteristica del suddetto piano si riferisce alla diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, senza operare alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi.
Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, pertanto, risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale
Ciò posto è da ritenersi pienamente legittima l' emissione del monitorio impugnato il creditore opposto ha assolto all' onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e a fronte della allegazione dell'inadempimento del debitore , quest' ultimo, non ha dedotto e dimostrato eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nel contestare la valenza probatoria dei documenti, l'opponente non ha fornito una diversa raffigurazione dello svolgimento dei rapporti rispetto a quelli rappresentati, né ha dimostrato l'esistenza di versamenti non conteggiati.
Sulla base delle svolte considerazioni l' opposizione non è meritevole di pagina 6 di 7 accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 717/2022 e in accoglimento della domanda formulata dall' opposta condanna al pagamento di euro Parte_1
18262,36 oltre interessi al tasso legale , sulla sorte capitale , dalla data della costituzione in mora sino al soddisfo in favore di Controparte_5
Pone le competenze liquidate con decreto del 6 novembre 2024 in favore del dott definitivamente a carico di Parte_2 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2540,00 per compensi professionali , oltre rimb. Forfettario , i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di in p.l.r.p.t. Controparte_1
Cosenza 15 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3964/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. MASCARO GAETANO , ed elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
PANEBIANCO, 177 87100 COSENZA ITALIA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREAZURLO RAFFAELE Controparte_1
( ) VIA FONTEVIVO N.21 LA SPEZIA;
, ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2022 del Tribunale di Cosenza contro
[...]
Controparte_1
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i motivi di cui alla comparsa di risposta depositata in data 13/01/2023
Alla prima udienza, sono stati assegnati i termini per la mediazione obbligatoria e dato atto del suo esito negativo , il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° c.p.c.,
pagina 1 di 7 L' attività istruttoria si articolava nell' espletamento di C.t.u. contabile rilevato che, con riferimento al contratto n. 7093748 difetta l'indicazione del Taeg “affinché venga rideterminato il quantum ingiunto applicando il tasso legale ex art. 125 bis tub con riferimento al contratto 7093748. Riguardo al contratto n. 7075970 verifichi e accerti se è corretto il Taeg indicato in mancanza quantifichi e ricostruisca il saldo contabile applicando tasso legale ex art. 125 bis tub”, Rideterminando il piano di ammortamento secondo le previsioni contrattuali e laddove inesistenti applicare quelle utilizzate per redigere il piano di ammortamento”.
Il C.T.U. ha depositato la relazione peritale in data 26/05/2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “In merito al finanziamento n. 7093748 dai calcoli e dalle valutazioni effettuate emerge che applicando il tasso BOT secondo le previsioni dell'art. 125 bis TUB, la differenza in favore del contraente è pari ad euro 1,88. Pertanto, l'importo effettivo da rimborsare per il contraente è pari ad euro 2.459,19, determinato dalla somma algebrica dell'importo del capitale (2.461,07) e di quello degli interessi dovuti (- 1,88). Inoltre, con riferimento al finanziamento n. 7075970, dalle analisi esperite risulta che il TAEG indicato in contratto risulta essere correttamente determinato”.
Integrata dai successivi chiarimenti resi in data 03/10/2024, precisando che “Con riferimento al secondo quesito posto, pur rilevando la mancata indicazione dello stesso nella premessa della propria relazione peritale dovuta ad un refuso non ravvisato dallo scrivente, osserva che ha fornito allo stesso debita risposta. Più precisamente, a pagina 13
e seguenti del proprio elaborato peritale, viene riportato il paragrafo “IV.
RICOSTRUZIONE DEI PIANO DI AMMORTAMENTO”. Lo scrivente, in tale sezione ha così argomentato: “Alla luce di quanto sin qui rappresentato e delle condizioni pattuite tra le parti,si procede ora a ricostruire il piano di ammortamento con riferimento ai finanziamenti n. 7093748 e n. 7075970”, provvedendo quindi a proporre le tabelle che evidenziano i dati numerici ottenuti dalla ricostruzione alla luce delle condizioni pattuite e/o applicate e prontamente riassunte in epigrafe ad ogni tabella”. Alla successiva udienza del 09/12/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni Con pagina 2 di 7 ordinanza del 07/04/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l' inefficacia del monitorio opposto, per essere lo stesso stato emesso in data 18.05.2022 e notificato oltre il termine di 60 gg. con piego postale spedito il 30.08.2022 e recapitato all'ingiunto, odierno opponente, in data
09.09.2022. Essendo stato notificato tardivamente il decreto ingiuntivo , il contraddittorio si instaura sulla domanda di pagamento di cui al ricorso, da valere quale domanda giudiziale ex art. 644 C.p.c., su cui si costituisce il rapporto processuale .
Nella fattispecie sub iudice si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni della prova documentale necessarie per l 'emanazione dell
'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass.
12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass.,23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n.
5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n.9078).
Nel merito l' opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate .
Viene disatteso l' eccepito difetto di legittimazione attiva del cessionario poiché nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 c.c.
pagina 3 di 7 Sul punto la Suprema Corte con l' ordinanza n. 15884 del 13/06/2019, ha così statuito “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione “
Qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata, come nella specie, soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche ( Cass. 5393/24).
Onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, implicherebbe anche la produzione dei contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58
TUB
Nel caso in esame , sono stati prodotti estratto notarile del contratto di cessione e lista crediti ceduti oltre alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Dall'allegazione della visura camerale dell'opposta, si evince l'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. È stata prodotta la raccomandata A/r di cessione e la prova della sua regolare notificazione.
Dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è
pagina 4 di 7 idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione;
i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
Riguardo al quantum ingiunto , vengono poste a fondamento della decisione le risultanze peritali ,ritenute corrette e immuni da illogicità evidenti
Più precisamente l'ausiliario del giudice nella quantificazione del Taeg
“In merito al finanziamento n. 7093748 dai calcoli e dalle valutazioni effettuate emerge che applicando il tasso BOT secondo le previsioni dell'art. 125 bis TUB, la differenza in favore del contraente è pari ad euro 1,88. Pertanto, l'importo effettivo da rimborsare per il contraente è pari ad euro 2.459,19, determinato dalla somma algebrica dell'importo del capitale (2.461,07) e di quello degli interessi dovuti (-1,88). Inoltre, con riferimento al finanziamento n. 7075970, dalle analisi esperite risulta che il TAEG indicato in contratto risulta essere correttamente determinato”.
Orbene, si rileva che anche in caso di scostamento minimale/irrisorio tra i due tassi pattuiti e applicati, non si configura ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma
19.4.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria.poichè scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad pagina 5 di 7 alterarne la capacità di valutare il proprio impegno». Pertanto non sarebbe dunque giustificabile, l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (cfr.
ABF n. 25181/2019; n. 13059/2018; n. 10933/2017 CP_2 CP_3 CP_4
considerato corretto il calcolo del TAEG cui è pervenuto il CTU, non si deve procedere al ricalcolo del debito in ragione di quanto esposto.
In merito alle censure riguardante l'anatocismo derivante dal cd. ammortamento “alla francese” va osservato che la caratteristica del suddetto piano si riferisce alla diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, senza operare alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi.
Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, pertanto, risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale
Ciò posto è da ritenersi pienamente legittima l' emissione del monitorio impugnato il creditore opposto ha assolto all' onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e a fronte della allegazione dell'inadempimento del debitore , quest' ultimo, non ha dedotto e dimostrato eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nel contestare la valenza probatoria dei documenti, l'opponente non ha fornito una diversa raffigurazione dello svolgimento dei rapporti rispetto a quelli rappresentati, né ha dimostrato l'esistenza di versamenti non conteggiati.
Sulla base delle svolte considerazioni l' opposizione non è meritevole di pagina 6 di 7 accoglimento
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 717/2022 e in accoglimento della domanda formulata dall' opposta condanna al pagamento di euro Parte_1
18262,36 oltre interessi al tasso legale , sulla sorte capitale , dalla data della costituzione in mora sino al soddisfo in favore di Controparte_5
Pone le competenze liquidate con decreto del 6 novembre 2024 in favore del dott definitivamente a carico di Parte_2 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2540,00 per compensi professionali , oltre rimb. Forfettario , i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di in p.l.r.p.t. Controparte_1
Cosenza 15 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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