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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/11/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG IA , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 15/11/2024 nel procedimento n. 657 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e Parte_1 C.F._1 difesa/o dall'avv. IRTOLO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in
GG IA, via Tommaso Campanella n. 38 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GG IA, viale IA n.82, presso la
Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in CP_1 atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha presentato in data 30.07.2022 domanda Parte_1 all' per il riconoscimento dello stato di invalido civile totale con diritto alla pensione di CP_1 invalidità civile o in subordine dell'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971. La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, riconoscendo la parte ricorrente invalida nella misura del 40%. Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di GG IA giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura del 60%.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire della pensione di invalidità civile o in subordine dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa, CP_ affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti;
ha convenuto, pertanto, in giudizio l' chiedendo l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
CP_ L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza nel ricorso di una contestazione specifica e contestando la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda e chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una specifica contestazione: infatti, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali si ritiene erronea la valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del suddetto procedimento.
Il CTU della fase di ATPO nel procedere ad una nuova visita medico-legale ed a riesaminare la documentazione medica in atti, depositava il nuovo elaborato peritale nel quale affermava che
“Valutati gli atti contenuti nel fascicolo telematico, in particolar modo la documentazione sanitaria prodotta col giudizio di merito, si ritiene che il complesso invalidante sia sostanzialmente invariato per i seguenti motivi.
Presente in atti esame MOC attestante un quadro di osteoporosi che viene valutato complessivamente e per analogia applicando il codice 7009 e percentuale invalidante pari al 21%, come valutata in fase di ATP.
L'esame audiometrico prodotto attesta un deficit percettivo bilaterale di lieve entità che non dà luogo a percentuali invalidanti valutabili medico-legalmente.
Lo stesso dicasi della patologia oculare che, in atto, non determina una riduzione dell'acuità visiva valutabile medico-legalmente (Visus naturale OD:10/10, Visus naturale in OS:7-8/10). Per quanto sopra esposto, applicato il calcolo riduzionistico alle infermità sopra elencate e codificate (ex D.M. 5/2/1992), si ritiene di poter affermare che la ricorrente presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 60%”.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza è stato escluso dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. La ricorrente non presenta una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71) e non presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pario superiore al 74% (art. 13 L. 118/71).
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio,
CP_ ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di GG IA , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. , liquidate come da separato CP_1
decreto.
Così deciso in GG IA, 15/11/2024
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano