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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3621/2020, vertente tra:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. BOCCHINO LUIGI C.F._2
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PAPA Controparte_1 CodiceFiscale_4
MARIAFRANCESCA ( ), giusta delega in atti C.F._5
Appellato (GIÀ ( ) nella sua qualità di procuratore di CP_2 CP_3 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio ( ) del foro Controparte_4 CodiceFiscale_6 di Salerno in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Roma n. 143, presso lo studio legale Costanzo,
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La banca di credito Cooperativo chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Benevento, in data
28.6.2017, l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 99.383,65 a carico di CP_1
e , in solido tra loro, azionando un asserito credito
[...] Parte_1 Parte_2 rinveniente da un contratto di mutuo risalente al 5.12.1996 e da una successiva linea di credito del
25.7.1997, concessa in favore di una società, la AUTOE' – di cui il era amministratore Pt_1 unico.
La creditrice ingiungente sosteneva di aver mutuato a tale società l'importo di £ 70.000.000, di aver accordato alla stessa altre linee di credito, e che in data 19.1.1998, lo ed il CP_1 Pt_1 avevano prestato fideiussione per le obbligazioni della società; deduceva altresì che, con convenzione del 27.10.1998, gli stessi fideiussori si erano riconosciuti debitori, insieme alla società
dell'importo di £. 383.886.802, ottenendo la rateizzazione del loro debito in 36 rate a Pt_3 decorrere dal 27.11.1998, e che il debito era altresì garantito da ipoteche rilasciate dalla e Pt_2 dalla Immobiliare Irpina s.r.l. Riferiva altresì che, nel 2016, la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese, e che, dopo una revisione dell'importo a credito fatta elaborare da un tecnico di fiducia, si era giunti alla determinazione definitiva del credito ingiunto nella misura richiesta in via monitoria.
Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione il solo che deduceva la litispendenza e CP_1 la prescrizione del credito, esponendo: 1) che nel 2009, egli aveva convenuto in giudizio la banca e la in persona del l.r. Rapuano, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, Pt_3 avendo esse, con una condotta fraudolenta, aggravato in suo danno la posizione debitoria della società debitrice principale;
2) che, costituitasi in giudizio, la banca in via riconvenzionale aveva richiesto la sua condanna al pagamento della medesima somma di cui allo stato aveva chiesto emettersi il decreto ingiuntivo;
3) che il giudizio da lui instaurato, si era definito con sentenza n.
2039/2011 resa dal Tribunale di Avellino, che aveva rigettato tutte le domande, compresa quella riconvenzionale proposta dalla banca, per essere il credito prescritto;
4) che era ancora pendente appello avverso la predetta sentenza;
5) che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza tra la domanda azionata in via monitoria ed il giudizio pendente in appello, che al suo interno conteneva la medesima domanda come proposta dalla banca in via riconvenzionale.
Costituitasi, la banca concludeva per il rigetto della opposizione, nulla osservando però sulla questione della litispendenza.
Gli altri debitori ingiunti, e , “convenuti a mero scopo partecipativo” secondo Pt_1 Pt_2 quanto indicato dal tribunale, costituitisi, si limitavano a chiedere la riunione del giudizio a quello da loro instaurato autonomamente e sempre in opposizione al decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 66/20 del 14.1.2020, il Tribunale rilevava la identità di causa tra la domanda in opposizione proposta dallo e quella decisa in primo grado e pendente in grado di appello, CP_1 osservando come il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo al suo esame aveva preso le mosse dalla domanda monitoria proposta dalla banca, identica quanto ad ogni elemento di causa petendi e petitum rispetto a quella riconvenzionale dalla stessa esercitata nel giudizio intentato dallo CP_1 dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, definito in primo grado, e pendente in fase di appello.
Conseguentemente, il Tribunale rilevava come l'ingiunzione monitoria andava revocata perché la sua notifica aveva provocato la pendenza della lite ed in particolare della medesima lite già pendente tra le parti in fase di appello.
Il giudizio di appello.
Avverso la predetta pronuncia, hanno proposto gravame e , Parte_1 Parte_2 facendo rilevare – secondo quanto si dirà in seguito – l'errore del Tribunale che non aveva accolto l'eccezione di riunione degli instaurati procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, come da loro richiesta, non consentendo in tal modo l'estensione degli effetti del procedimento di opposizione avente ad oggetto il medesimo debito solidale, anche nei loro confronti. Nel merito, gli appellanti hanno contestato anche la mancata pronuncia circa le eccezioni di prescrizione del credito da loro azionate.
Costituitosi, l'appellato ha dichiarato di non avere interesse all'esame del motivo di appello CP_1 relativo alla mancata riunione dei giudizi, e che ogni altra questione sollevata andava invece valutata solo in via subordinata rispetto a quella della litispendenza.
Costituitasi la quale cessionaria dell'originario credito, a mezzo della Controparte_5 procuratrice si è opposta all'appello, chiedendo la conferma della pronuncia Controparte_6 impugnata.
All'udienza del 9.4.2025, la Corte ha trattenuto in decisione il giudizio con termini ex art. 190 c.p.c.
A tale udienza, gli appellanti hanno dichiarato che, essendosi nelle more deciso il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino con cui essi avevano opposto il medesimo decreto ingiuntivo, con accoglimento della loro opposizione e revoca del decreto anche nei loro confronti, andava dichiarata in questa sede cessata la materia del contendere, con auspicabile compensazione delle spese di lite.
Analisi dei motivi di appello.
L'unica questione originariamente sottesa al giudizio, ed avente carattere esclusivamente processuale, è quella relativa alle conseguenze da attribuirsi alla contemporanea pendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dallo in primo grado (la cui CP_1 pronuncia è in questa sede oggetto di gravame) e il giudizio di appello pendente dinanzi a questa
Corte proposto dalla banca creditrice, ed avente ad oggetto il medesimo accertamento con richiesta di condanna al pagamento del credito da lei asseritamente vantato nei confronti dello nella CP_1 medesima misura e per le medesime causali azionate in via monitoria, domanda rigettata in primo grado, dal medesimo Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2039/2011.
Va altresì premesso che la identità dei due giudizi è stata correttamente individuata dal giudice di prime cure, risulta pienamente argomentata e documentata nell'atto introduttivo di primo grado, ed
è circostanza non contestata da nessuna delle parti del giudizio, neanche in questa sede.
Secondo la tesi degli appellanti, tuttavia, la conseguenza di tale contemporanea pendenza di analogo giudizio dinanzi a giudici diversi, avrebbe indotto in errore il Giudice nel perseguire la soluzione della dichiarazione di litispendenza del giudizio, atteso che, invero, la contemporanea pendenza anche di una opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da loro proposta (e non dallo , CP_1 avrebbe invece dovuto determinare più propriamente la riunione dei due giudizi in primo grado, al fine di consentire una analoga ed unitaria decisione nei confronti di tutti i debitori ingiunti, e non del solo CP_1
Ciò posto, ed a prescindere dalla ammissibilità e/o fondatezza di tale motivo di appello, la questione risulta essere tuttavia divenuta priva di interesse per gli appellanti, per effetto della pronuncia n.
1307/2023, emessa dal Tribunale di Avellino, e passata in giudicato, con cui si è accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti, con conseguente revoca definitiva del decreto anche nei loro confronti. Sulla scorta di tale accadimento, già comunicato in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno coerentemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non avendo più alcun interesse ad ottenere una pronuncia in questa sede, essendo in ogni caso venuto meno, con efficacia di giudicato, qualsiasi loro obbligo nei confronti della banca, come rinveniente dal decreto ingiuntivo opposto da tutte le parti in causa, e definitivamente caducato.
Ciò posto, la Corte osserva che deve emanarsi pronuncia di cessata materia del contendere, non essendoci più alcun contenzioso da esaminare per il definitivo ed a loro favorevole vaglio della posizione debitoria, oggetto di revoca, in capo agli appellanti ed oggetto del provvedimento monitorio posto nel nulla.
Le diverse conclusioni proposte dalla banca, che ha insistito per il rigetto dell'appello, riportandosi apoditticamente alla propria costituzione in giudizio, senza nulla argomentare circa quanto accaduto nelle more del giudizio, risultano dunque recessive rispetto a quanto osservato.
Le spese di lite - attesa l'incidenza di una sopravvenienza estranea al giudizio rispetto alla pronuncia emananda, ed alla definitiva sorte, per effetto della stessa, del decreto opposto da tutte le parti in causa - possono ritenersi ragionevolmente compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3621/20 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 9.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3621/2020, vertente tra:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. BOCCHINO LUIGI C.F._2
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellanti
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PAPA Controparte_1 CodiceFiscale_4
MARIAFRANCESCA ( ), giusta delega in atti C.F._5
Appellato (GIÀ ( ) nella sua qualità di procuratore di CP_2 CP_3 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio ( ) del foro Controparte_4 CodiceFiscale_6 di Salerno in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Roma n. 143, presso lo studio legale Costanzo,
Appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
La banca di credito Cooperativo chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Benevento, in data
28.6.2017, l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 99.383,65 a carico di CP_1
e , in solido tra loro, azionando un asserito credito
[...] Parte_1 Parte_2 rinveniente da un contratto di mutuo risalente al 5.12.1996 e da una successiva linea di credito del
25.7.1997, concessa in favore di una società, la AUTOE' – di cui il era amministratore Pt_1 unico.
La creditrice ingiungente sosteneva di aver mutuato a tale società l'importo di £ 70.000.000, di aver accordato alla stessa altre linee di credito, e che in data 19.1.1998, lo ed il CP_1 Pt_1 avevano prestato fideiussione per le obbligazioni della società; deduceva altresì che, con convenzione del 27.10.1998, gli stessi fideiussori si erano riconosciuti debitori, insieme alla società
dell'importo di £. 383.886.802, ottenendo la rateizzazione del loro debito in 36 rate a Pt_3 decorrere dal 27.11.1998, e che il debito era altresì garantito da ipoteche rilasciate dalla e Pt_2 dalla Immobiliare Irpina s.r.l. Riferiva altresì che, nel 2016, la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese, e che, dopo una revisione dell'importo a credito fatta elaborare da un tecnico di fiducia, si era giunti alla determinazione definitiva del credito ingiunto nella misura richiesta in via monitoria.
Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione il solo che deduceva la litispendenza e CP_1 la prescrizione del credito, esponendo: 1) che nel 2009, egli aveva convenuto in giudizio la banca e la in persona del l.r. Rapuano, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, Pt_3 avendo esse, con una condotta fraudolenta, aggravato in suo danno la posizione debitoria della società debitrice principale;
2) che, costituitasi in giudizio, la banca in via riconvenzionale aveva richiesto la sua condanna al pagamento della medesima somma di cui allo stato aveva chiesto emettersi il decreto ingiuntivo;
3) che il giudizio da lui instaurato, si era definito con sentenza n.
2039/2011 resa dal Tribunale di Avellino, che aveva rigettato tutte le domande, compresa quella riconvenzionale proposta dalla banca, per essere il credito prescritto;
4) che era ancora pendente appello avverso la predetta sentenza;
5) che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza tra la domanda azionata in via monitoria ed il giudizio pendente in appello, che al suo interno conteneva la medesima domanda come proposta dalla banca in via riconvenzionale.
Costituitasi, la banca concludeva per il rigetto della opposizione, nulla osservando però sulla questione della litispendenza.
Gli altri debitori ingiunti, e , “convenuti a mero scopo partecipativo” secondo Pt_1 Pt_2 quanto indicato dal tribunale, costituitisi, si limitavano a chiedere la riunione del giudizio a quello da loro instaurato autonomamente e sempre in opposizione al decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 66/20 del 14.1.2020, il Tribunale rilevava la identità di causa tra la domanda in opposizione proposta dallo e quella decisa in primo grado e pendente in grado di appello, CP_1 osservando come il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo al suo esame aveva preso le mosse dalla domanda monitoria proposta dalla banca, identica quanto ad ogni elemento di causa petendi e petitum rispetto a quella riconvenzionale dalla stessa esercitata nel giudizio intentato dallo CP_1 dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, definito in primo grado, e pendente in fase di appello.
Conseguentemente, il Tribunale rilevava come l'ingiunzione monitoria andava revocata perché la sua notifica aveva provocato la pendenza della lite ed in particolare della medesima lite già pendente tra le parti in fase di appello.
Il giudizio di appello.
Avverso la predetta pronuncia, hanno proposto gravame e , Parte_1 Parte_2 facendo rilevare – secondo quanto si dirà in seguito – l'errore del Tribunale che non aveva accolto l'eccezione di riunione degli instaurati procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, come da loro richiesta, non consentendo in tal modo l'estensione degli effetti del procedimento di opposizione avente ad oggetto il medesimo debito solidale, anche nei loro confronti. Nel merito, gli appellanti hanno contestato anche la mancata pronuncia circa le eccezioni di prescrizione del credito da loro azionate.
Costituitosi, l'appellato ha dichiarato di non avere interesse all'esame del motivo di appello CP_1 relativo alla mancata riunione dei giudizi, e che ogni altra questione sollevata andava invece valutata solo in via subordinata rispetto a quella della litispendenza.
Costituitasi la quale cessionaria dell'originario credito, a mezzo della Controparte_5 procuratrice si è opposta all'appello, chiedendo la conferma della pronuncia Controparte_6 impugnata.
All'udienza del 9.4.2025, la Corte ha trattenuto in decisione il giudizio con termini ex art. 190 c.p.c.
A tale udienza, gli appellanti hanno dichiarato che, essendosi nelle more deciso il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino con cui essi avevano opposto il medesimo decreto ingiuntivo, con accoglimento della loro opposizione e revoca del decreto anche nei loro confronti, andava dichiarata in questa sede cessata la materia del contendere, con auspicabile compensazione delle spese di lite.
Analisi dei motivi di appello.
L'unica questione originariamente sottesa al giudizio, ed avente carattere esclusivamente processuale, è quella relativa alle conseguenze da attribuirsi alla contemporanea pendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dallo in primo grado (la cui CP_1 pronuncia è in questa sede oggetto di gravame) e il giudizio di appello pendente dinanzi a questa
Corte proposto dalla banca creditrice, ed avente ad oggetto il medesimo accertamento con richiesta di condanna al pagamento del credito da lei asseritamente vantato nei confronti dello nella CP_1 medesima misura e per le medesime causali azionate in via monitoria, domanda rigettata in primo grado, dal medesimo Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2039/2011.
Va altresì premesso che la identità dei due giudizi è stata correttamente individuata dal giudice di prime cure, risulta pienamente argomentata e documentata nell'atto introduttivo di primo grado, ed
è circostanza non contestata da nessuna delle parti del giudizio, neanche in questa sede.
Secondo la tesi degli appellanti, tuttavia, la conseguenza di tale contemporanea pendenza di analogo giudizio dinanzi a giudici diversi, avrebbe indotto in errore il Giudice nel perseguire la soluzione della dichiarazione di litispendenza del giudizio, atteso che, invero, la contemporanea pendenza anche di una opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da loro proposta (e non dallo , CP_1 avrebbe invece dovuto determinare più propriamente la riunione dei due giudizi in primo grado, al fine di consentire una analoga ed unitaria decisione nei confronti di tutti i debitori ingiunti, e non del solo CP_1
Ciò posto, ed a prescindere dalla ammissibilità e/o fondatezza di tale motivo di appello, la questione risulta essere tuttavia divenuta priva di interesse per gli appellanti, per effetto della pronuncia n.
1307/2023, emessa dal Tribunale di Avellino, e passata in giudicato, con cui si è accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti, con conseguente revoca definitiva del decreto anche nei loro confronti. Sulla scorta di tale accadimento, già comunicato in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno coerentemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non avendo più alcun interesse ad ottenere una pronuncia in questa sede, essendo in ogni caso venuto meno, con efficacia di giudicato, qualsiasi loro obbligo nei confronti della banca, come rinveniente dal decreto ingiuntivo opposto da tutte le parti in causa, e definitivamente caducato.
Ciò posto, la Corte osserva che deve emanarsi pronuncia di cessata materia del contendere, non essendoci più alcun contenzioso da esaminare per il definitivo ed a loro favorevole vaglio della posizione debitoria, oggetto di revoca, in capo agli appellanti ed oggetto del provvedimento monitorio posto nel nulla.
Le diverse conclusioni proposte dalla banca, che ha insistito per il rigetto dell'appello, riportandosi apoditticamente alla propria costituzione in giudizio, senza nulla argomentare circa quanto accaduto nelle more del giudizio, risultano dunque recessive rispetto a quanto osservato.
Le spese di lite - attesa l'incidenza di una sopravvenienza estranea al giudizio rispetto alla pronuncia emananda, ed alla definitiva sorte, per effetto della stessa, del decreto opposto da tutte le parti in causa - possono ritenersi ragionevolmente compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3621/20 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 9.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano