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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1657/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1657/2025, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a Varese (VA) il 5 febbraio 1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luisa Vigna
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Carlo Battipede
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalzuigno (VA) in data 8 settembre 2012,
(anno 2012 atto n. 2 parte II serie A) separati consensualmente a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data 6 luglio 2022, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Varese in data 12 luglio 2022, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla l. n. 162/14; con la figlia minorenne: pagina1 di 8 , nata a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocamento figlia minore. Per_ I genitori concordano l'affidamento condiviso della figlia minore .
I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura Per_ nel prioritario interesse della figlia minore, in modo da garantire a un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento Per_ alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salute, istruzione, educazione, religione, residenza abituale), che verranno da loro concordemente assunte (con impegno reciproco e tassativo a un preventivo confronto) rispettando le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore.
Per le questioni di ordinaria amministrazione inerenti alla semplice gestione della vita quotidiana, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Viene confermato il collocamento alternato stabilito in sede di separazione, ovvero la Per_ figlia minore trascorrerà alternativamente una settimana con la madre e una con il padre, continuando ad avere la residenza anagrafica dalla madre.
Le settimane che ciascun genitore trascorrerà con la minore decorreranno dalle ore
19.00 del venerdì alle ore 19.00 del venerdì successivo: la minore verrà prelevata sempre a cura del genitore con il quale trascorrerà la settimana successiva;
l'orario e la settimana di competenza potranno essere modificati, previo consenso dell'altro genitore e, prioritariamente, compatibilmente con gli impegni della minore.
Ciascuno dei ricorrenti si impegna a garantire che la figlia minore mantenga un rapporto sereno e costante con la rispettiva famiglia di origine.
2) Festività Natalizie e Pasquali.
I giorni di Natale e Santo TE saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza (2025 Natale e FA con la madre e con il padre) mantenendo la naturale Controparte_1 alternanza settimanale come avvenuto sinora. pagina2 di 8 Quanto alle festività Pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza (Pasqua 2025 con il padre e lunedì dell'Angelo con la madre).
Tutto quanto previsto al presente punto 2), viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente ad avere la massima flessibilità su eventuali richieste di cambio e a tenere in debito conto il grado di autonomia che Per_
, crescendo, acquisirà.
I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati durante le vacanze Natalizie o Pasquali con la minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
3) Vacanze estive.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé Per_
per tre settimane, consecutive o non consecutive. I signori e Parte_1
si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi Parte_2 periodi di fruizione feriale entro il 30 maggio di ogni anno.
I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati in detto periodo con la minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
Le parti si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni
(con un recapito telefonico, il nominativo dell'alloggio prescelto ed eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura, nei reciproci periodi di spettanza, che la minore mantenga contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Tutto quanto previsto al presente punto 3), viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente a tenere in debito conto il grado Per_ di autonomia che , crescendo, acquisirà.
4) Ricorrenze familiari e altre festività. Per_
trascorrerà sempre con la mamma e con il papà il giorno dei loro rispettivi compleanni, anche se cadenti in settimana di competenza dell'altro genitore. Per_
trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con la madre e con il padre.
Le altre tradizionali festività (a mero titolo esemplificativo: 1° novembre, 8 dicembre,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e vacanze di Carnevale e relativi eventuali “ponti”) verranno equamente divise a metà dai genitori a inizio anno, se possibile (e se equo) mantenendo la naturale alternanza settimanale dell'affidamento e prevedendo correttivi qualora i giorni di vacanza non siano già divisi a metà tra i genitori in base all'affidamento alternato.
5) Autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti. pagina3 di 8 I signori e prestano sin d'ora, qualora si Parte_1 Parte_2 rendesse necessario, il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti e dei Per_ documenti validi per l'espatrio per la figlia minore .
6) Mantenimento ordinario della figlia minore.
In ragione del collocamento alternato, nessuno dei genitori dovrà corrispondere all'altro un contributo al mantenimento della figlia minore: la madre e il padre Per_ provvederanno al mantenimento diretto di per il periodo che trascorrerà con loro, sostenendo direttamente le spese necessarie per vitto, alloggio e acquisto di vestiario.
L'assegno per il nucleo familiare (Assegno Unico Familiare o equipollenti), verrà percepito direttamente, per quanto di competenza, da ciascun genitore. Per_ I versamenti sul libretto postale intestato a potranno essere disposti discrezionalmente da ciascun genitore secondo le rispettive disponibilità.
7) Mantenimento straordinario della figlia minore.
Le spese straordinarie riguardanti la figlia minore verranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_2
; solo le eventuali future spese universitarie (tasse di iscrizione, Parte_1 costo dei libri, mantenimento fuori sede) verranno sostenute dai genitori in proporzione ai redditi che gli stessi avranno al momento dell'iscrizione stessa (a tal fine ciascun genitore si impegna a esibire l'ultima dichiarazione dei redditi presentata).
I ricorrenti riconoscono e accettano la suddivisione tra spese straordinarie che possono essere sostenute da ciascun genitore senza il preventivo accordo su di esse e spese straordinarie che devono essere tassativamente concordate (pena la non ripetibilità della quota parte dell'altro genitore), nel modo di seguito elencato:
a) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
a.1) Spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
a.2) Spese scolastiche e di istruzione: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato pagina4 di 8 (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
a.3) Spese varie: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
b) Spese straordinarie per le quali è indispensabile il preventivo accordo.
Ogni altra spese straordinaria non compresa tra quelle sopra indicate ai punti a.1),
a.2) e a.3), è invece soggetta al consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva, come spese straordinarie per le quali è indispensabile il consenso dell'altro genitore si possono indicare:
b.1) Spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, salvo urgenze;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali, salvo urgenze;
b.2) Spese scolastiche e di istruzione: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
b.3) Spese varie: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
c) Modalità di richiesta e prestazione del consenso alle spese straordinarie.
Quando necessaria, la richiesta di consenso sulle spese straordinarie dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui la spesa dovrà essere sostenuta. In tale comunicazione la spesa dovrà essere quantificata espressamente.
Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. pagina5 di 8 d) Documentazione delle spese straordinarie.
Ogni spesa effettuata per la minore per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso all'altro genitore, indipendentemente dalla circostanza che per sostenerla fosse necessario il suo consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
e) Richiesta di rimborso delle spese straordinarie e modalità di adempimento.
I conteggi di dare e avere relativi alle spese straordinarie dovranno essere effettuati da ciascun genitore con cadenza mensile, prospettando, mese per mese, le spese di competenza.
Salvo che siano imprevedibili e urgenti, per le spese superiori a €. 500,00 (euro cinquecento/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e, quindi, versare prima dell'erogazione – la quota di sua spettanza direttamente al beneficiario del pagamento o al genitore che effettuerà l'intero pagamento, secondo quanto in precedenza concordato.
8) Benefici/detrazioni fiscali e rimborsi assicurativi.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di spese effettivamente sostenute.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
La deduzione per la figlia a carico, salvo diverso, successivo accordo, sarà al 50% tra i genitori.
9) Casa coniugale.
In ottemperanza a quanto previsto in sede di separazione consensuale dai ricorrenti, con atto del 24 novembre 2022 a rogito notaio dott. la signora Per_2 [...]
ha venduto al signor la sua quota indivisa di un mezzo Parte_1 Parte_2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cittiglio, via Manzoni n. 6, che costituiva la casa coniugale. Pertanto, la casa sita a Cittiglio, via Manzoni n. 6, attualmente di piena ed esclusiva proprietà – con tutte le conseguenze di legge - del signor , Parte_2 resta definitivamente assegnata anche in uso esclusivo allo stesso.
Vengono definitivamente assegnati in proprietà e uso esclusivo al signor Pt_2
anche tutti gli arredi presenti nella casa coniugale alla data della firma del
[...] presente ricorso, dichiarando la signora di aver già in precedenza Parte_1 prelevato i suoi effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà, come previsto nel pagina6 di 8 ricorso per separazione e nella successiva scrittura privata del 29/12/2022, e di aver trasferito la propria residenza in altra unità abitativa di sua esclusiva proprietà sita in
Laveno, via Tinelli n. 16.
10) Restituzione TFR.
In ottemperanza a quanto concordato tra le parti, il signor Parte_2 corrisponderà alla signora a titolo di restituzione del TFR di sua Parte_1 competenza, l'importo di €.5.000,00 (cinquemila/00), di cui €.2.500,00
(duemilacinquecento/00) al momento del deposito del presente ricorso ed €.2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 15 agosto 2025.
11) Rapporti patrimoniali tra coniugi.
I signori ed dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti. Conseguentemente essi rinunciano, reciprocamente e definitivamente, a qualsiasi richiesta di carattere economico e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e a titolo personale l'uno nei confronti dell'altra, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 10).
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già diviso in altra sede quanto avevano in comune, di non aver alcun altro patrimonio comune da dividere e di aver così risolto definitivamente, con soddisfazione di entrambi, ogni rapporto economico e patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
8 settembre 2012 in Casalzuigno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile pagina7 di 8 del Comune di Casalzuigno (anno 2012, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. ,
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina8 di 8
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1657/2025, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a Varese (VA) il 5 febbraio 1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luisa Vigna
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Carlo Battipede
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalzuigno (VA) in data 8 settembre 2012,
(anno 2012 atto n. 2 parte II serie A) separati consensualmente a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data 6 luglio 2022, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Varese in data 12 luglio 2022, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla l. n. 162/14; con la figlia minorenne: pagina1 di 8 , nata a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocamento figlia minore. Per_ I genitori concordano l'affidamento condiviso della figlia minore .
I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura Per_ nel prioritario interesse della figlia minore, in modo da garantire a un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento Per_ alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salute, istruzione, educazione, religione, residenza abituale), che verranno da loro concordemente assunte (con impegno reciproco e tassativo a un preventivo confronto) rispettando le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore.
Per le questioni di ordinaria amministrazione inerenti alla semplice gestione della vita quotidiana, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Viene confermato il collocamento alternato stabilito in sede di separazione, ovvero la Per_ figlia minore trascorrerà alternativamente una settimana con la madre e una con il padre, continuando ad avere la residenza anagrafica dalla madre.
Le settimane che ciascun genitore trascorrerà con la minore decorreranno dalle ore
19.00 del venerdì alle ore 19.00 del venerdì successivo: la minore verrà prelevata sempre a cura del genitore con il quale trascorrerà la settimana successiva;
l'orario e la settimana di competenza potranno essere modificati, previo consenso dell'altro genitore e, prioritariamente, compatibilmente con gli impegni della minore.
Ciascuno dei ricorrenti si impegna a garantire che la figlia minore mantenga un rapporto sereno e costante con la rispettiva famiglia di origine.
2) Festività Natalizie e Pasquali.
I giorni di Natale e Santo TE saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza (2025 Natale e FA con la madre e con il padre) mantenendo la naturale Controparte_1 alternanza settimanale come avvenuto sinora. pagina2 di 8 Quanto alle festività Pasquali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza (Pasqua 2025 con il padre e lunedì dell'Angelo con la madre).
Tutto quanto previsto al presente punto 2), viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente ad avere la massima flessibilità su eventuali richieste di cambio e a tenere in debito conto il grado di autonomia che Per_
, crescendo, acquisirà.
I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati durante le vacanze Natalizie o Pasquali con la minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
3) Vacanze estive.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé Per_
per tre settimane, consecutive o non consecutive. I signori e Parte_1
si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi Parte_2 periodi di fruizione feriale entro il 30 maggio di ogni anno.
I costi di eventuali viaggi e soggiorni effettuati in detto periodo con la minore, verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua.
Le parti si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni
(con un recapito telefonico, il nominativo dell'alloggio prescelto ed eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura, nei reciproci periodi di spettanza, che la minore mantenga contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore.
Tutto quanto previsto al presente punto 3), viene stabilito espressamente salvi diversi accordi tra i genitori, che si impegnano reciprocamente a tenere in debito conto il grado Per_ di autonomia che , crescendo, acquisirà.
4) Ricorrenze familiari e altre festività. Per_
trascorrerà sempre con la mamma e con il papà il giorno dei loro rispettivi compleanni, anche se cadenti in settimana di competenza dell'altro genitore. Per_
trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con la madre e con il padre.
Le altre tradizionali festività (a mero titolo esemplificativo: 1° novembre, 8 dicembre,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e vacanze di Carnevale e relativi eventuali “ponti”) verranno equamente divise a metà dai genitori a inizio anno, se possibile (e se equo) mantenendo la naturale alternanza settimanale dell'affidamento e prevedendo correttivi qualora i giorni di vacanza non siano già divisi a metà tra i genitori in base all'affidamento alternato.
5) Autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti. pagina3 di 8 I signori e prestano sin d'ora, qualora si Parte_1 Parte_2 rendesse necessario, il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti e dei Per_ documenti validi per l'espatrio per la figlia minore .
6) Mantenimento ordinario della figlia minore.
In ragione del collocamento alternato, nessuno dei genitori dovrà corrispondere all'altro un contributo al mantenimento della figlia minore: la madre e il padre Per_ provvederanno al mantenimento diretto di per il periodo che trascorrerà con loro, sostenendo direttamente le spese necessarie per vitto, alloggio e acquisto di vestiario.
L'assegno per il nucleo familiare (Assegno Unico Familiare o equipollenti), verrà percepito direttamente, per quanto di competenza, da ciascun genitore. Per_ I versamenti sul libretto postale intestato a potranno essere disposti discrezionalmente da ciascun genitore secondo le rispettive disponibilità.
7) Mantenimento straordinario della figlia minore.
Le spese straordinarie riguardanti la figlia minore verranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_2
; solo le eventuali future spese universitarie (tasse di iscrizione, Parte_1 costo dei libri, mantenimento fuori sede) verranno sostenute dai genitori in proporzione ai redditi che gli stessi avranno al momento dell'iscrizione stessa (a tal fine ciascun genitore si impegna a esibire l'ultima dichiarazione dei redditi presentata).
I ricorrenti riconoscono e accettano la suddivisione tra spese straordinarie che possono essere sostenute da ciascun genitore senza il preventivo accordo su di esse e spese straordinarie che devono essere tassativamente concordate (pena la non ripetibilità della quota parte dell'altro genitore), nel modo di seguito elencato:
a) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
a.1) Spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
a.2) Spese scolastiche e di istruzione: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato pagina4 di 8 (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
a.3) Spese varie: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
b) Spese straordinarie per le quali è indispensabile il preventivo accordo.
Ogni altra spese straordinaria non compresa tra quelle sopra indicate ai punti a.1),
a.2) e a.3), è invece soggetta al consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva, come spese straordinarie per le quali è indispensabile il consenso dell'altro genitore si possono indicare:
b.1) Spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, salvo urgenze;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali, salvo urgenze;
b.2) Spese scolastiche e di istruzione: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
b.3) Spese varie: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
c) Modalità di richiesta e prestazione del consenso alle spese straordinarie.
Quando necessaria, la richiesta di consenso sulle spese straordinarie dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui la spesa dovrà essere sostenuta. In tale comunicazione la spesa dovrà essere quantificata espressamente.
Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. pagina5 di 8 d) Documentazione delle spese straordinarie.
Ogni spesa effettuata per la minore per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso all'altro genitore, indipendentemente dalla circostanza che per sostenerla fosse necessario il suo consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
e) Richiesta di rimborso delle spese straordinarie e modalità di adempimento.
I conteggi di dare e avere relativi alle spese straordinarie dovranno essere effettuati da ciascun genitore con cadenza mensile, prospettando, mese per mese, le spese di competenza.
Salvo che siano imprevedibili e urgenti, per le spese superiori a €. 500,00 (euro cinquecento/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e, quindi, versare prima dell'erogazione – la quota di sua spettanza direttamente al beneficiario del pagamento o al genitore che effettuerà l'intero pagamento, secondo quanto in precedenza concordato.
8) Benefici/detrazioni fiscali e rimborsi assicurativi.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di spese effettivamente sostenute.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
La deduzione per la figlia a carico, salvo diverso, successivo accordo, sarà al 50% tra i genitori.
9) Casa coniugale.
In ottemperanza a quanto previsto in sede di separazione consensuale dai ricorrenti, con atto del 24 novembre 2022 a rogito notaio dott. la signora Per_2 [...]
ha venduto al signor la sua quota indivisa di un mezzo Parte_1 Parte_2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cittiglio, via Manzoni n. 6, che costituiva la casa coniugale. Pertanto, la casa sita a Cittiglio, via Manzoni n. 6, attualmente di piena ed esclusiva proprietà – con tutte le conseguenze di legge - del signor , Parte_2 resta definitivamente assegnata anche in uso esclusivo allo stesso.
Vengono definitivamente assegnati in proprietà e uso esclusivo al signor Pt_2
anche tutti gli arredi presenti nella casa coniugale alla data della firma del
[...] presente ricorso, dichiarando la signora di aver già in precedenza Parte_1 prelevato i suoi effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà, come previsto nel pagina6 di 8 ricorso per separazione e nella successiva scrittura privata del 29/12/2022, e di aver trasferito la propria residenza in altra unità abitativa di sua esclusiva proprietà sita in
Laveno, via Tinelli n. 16.
10) Restituzione TFR.
In ottemperanza a quanto concordato tra le parti, il signor Parte_2 corrisponderà alla signora a titolo di restituzione del TFR di sua Parte_1 competenza, l'importo di €.5.000,00 (cinquemila/00), di cui €.2.500,00
(duemilacinquecento/00) al momento del deposito del presente ricorso ed €.2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 15 agosto 2025.
11) Rapporti patrimoniali tra coniugi.
I signori ed dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti. Conseguentemente essi rinunciano, reciprocamente e definitivamente, a qualsiasi richiesta di carattere economico e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e a titolo personale l'uno nei confronti dell'altra, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 10).
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già diviso in altra sede quanto avevano in comune, di non aver alcun altro patrimonio comune da dividere e di aver così risolto definitivamente, con soddisfazione di entrambi, ogni rapporto economico e patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
8 settembre 2012 in Casalzuigno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile pagina7 di 8 del Comune di Casalzuigno (anno 2012, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. ,
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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