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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE AN, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Castelletto Sopra Ticino - Piazza Fratelli Cervi N. 7 28053 Castelletto Sopra Ticino NO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2020
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Dà atto che il Comune ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 11.5.23 il Comune di Castelletto Ticino notificava all' 1 “avviso di accertamento omessi pagamenti” n. 62/23 a fini
I.M.U. per gli anni d'imposta 2018 - 2019 – 2020 - 2021 - 2022 pari ad € 40.808,00, per un importo complessivo di € 164.795,00, oltre a sanzioni ed interessi;
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarati nulli in quanto illegittimi, ovvero nel merito non dovute le somme pretese. In subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
Sotto il profilo giuridico formale eccepiva
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario (semplicemente indicato come “responsabile dell'imposta”
e non come “funzionario tributario” nominato con delibera specifica e segnalato al Ministero competente ex art. 18 bis D.L. 8/93
- difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo degli accertamenti stessi
- violazione degli artt. 7 co.2 lett c) l.212/00 e 7 l. 241/90 sotto il profilo dell'omessa indicazione di termini e modalità per l'opposizione in giudizio
2 - irritualità dell'avviso emesso per più annualità in difetto dei presupposti di legge
- violazione art. 134 co. 4 T.U.E.L. sulla “procedura d'urgenza” e conseguente disapplicabilità delle delibere comunali qualora in tal modo emesse
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio
- omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Nel merito, invocava il diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L. 201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.2008.
Produceva, al riguardo, contratti di locazioni e delibere di assegnazione degli immobili indicati negli atti impugnati, da cui si poteva rilevare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Castelletto Ticino depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato e comunicazione di rinuncia al ricorso da parte di Ricorrente_1
Presone atto, all'udienza del 15.11.25 la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In pendenza di ricorso, con atto in data 6.11.24 il Comune di Castelletto ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, adeguandosi all'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione circa l'esenzione dell'I.M.U. per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali” ai sensi del D.M. del 2008 (v. memoria di costituzione 19.11.25).
Da parte sua, Ricorrente_1 aveva già reso parere favorevole “Alla ipotesi di deflazione del contenzioso
Ricorrente_1siccome formulata, in particolare con rinuncia da parte di al giudizio e 2compensazione delle spese di lite fra le parti ”; in seguito, all'udienza del 15.11.25 ha chiesto, tramite il proprio difensore munito di procura speciale comprendente la facoltà di transigere e conciliare, “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.” Nel caso, ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 46 co.1 D.lgs. 546/92 senza alcun'altra pronuncia sulle questioni già sottoposte a giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Novara, 15 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
AB ON AN ZO
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito nel testo Ricorrente_1 2 V. nota 31.10.24 prodotta dal Comune
3
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE AN, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Castelletto Sopra Ticino - Piazza Fratelli Cervi N. 7 28053 Castelletto Sopra Ticino NO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2020
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Dà atto che il Comune ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 11.5.23 il Comune di Castelletto Ticino notificava all' 1 “avviso di accertamento omessi pagamenti” n. 62/23 a fini
I.M.U. per gli anni d'imposta 2018 - 2019 – 2020 - 2021 - 2022 pari ad € 40.808,00, per un importo complessivo di € 164.795,00, oltre a sanzioni ed interessi;
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarati nulli in quanto illegittimi, ovvero nel merito non dovute le somme pretese. In subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
Sotto il profilo giuridico formale eccepiva
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario (semplicemente indicato come “responsabile dell'imposta”
e non come “funzionario tributario” nominato con delibera specifica e segnalato al Ministero competente ex art. 18 bis D.L. 8/93
- difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo degli accertamenti stessi
- violazione degli artt. 7 co.2 lett c) l.212/00 e 7 l. 241/90 sotto il profilo dell'omessa indicazione di termini e modalità per l'opposizione in giudizio
2 - irritualità dell'avviso emesso per più annualità in difetto dei presupposti di legge
- violazione art. 134 co. 4 T.U.E.L. sulla “procedura d'urgenza” e conseguente disapplicabilità delle delibere comunali qualora in tal modo emesse
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio
- omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Nel merito, invocava il diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L. 201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.2008.
Produceva, al riguardo, contratti di locazioni e delibere di assegnazione degli immobili indicati negli atti impugnati, da cui si poteva rilevare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Castelletto Ticino depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato e comunicazione di rinuncia al ricorso da parte di Ricorrente_1
Presone atto, all'udienza del 15.11.25 la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In pendenza di ricorso, con atto in data 6.11.24 il Comune di Castelletto ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, adeguandosi all'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione circa l'esenzione dell'I.M.U. per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali” ai sensi del D.M. del 2008 (v. memoria di costituzione 19.11.25).
Da parte sua, Ricorrente_1 aveva già reso parere favorevole “Alla ipotesi di deflazione del contenzioso
Ricorrente_1siccome formulata, in particolare con rinuncia da parte di al giudizio e 2compensazione delle spese di lite fra le parti ”; in seguito, all'udienza del 15.11.25 ha chiesto, tramite il proprio difensore munito di procura speciale comprendente la facoltà di transigere e conciliare, “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.” Nel caso, ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 46 co.1 D.lgs. 546/92 senza alcun'altra pronuncia sulle questioni già sottoposte a giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Novara, 15 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
AB ON AN ZO
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito nel testo Ricorrente_1 2 V. nota 31.10.24 prodotta dal Comune
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