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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2024, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 16802/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 21/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16802/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 01AF4EZ con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA FRANCESCO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare l'atto impugnato e tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. Nel merito: accertare e dichiarare che, nel caso in esame, sussistono i requisiti di legge indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente la protezione speciale così come prevista dalla normativa in vigore al momento della domanda (pre-Cutro). Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Conclusioni per il resistente: “…l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, compensare le stesse tra le parti.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 20/12/2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna (notificatogli il 24/11/2023) con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale sull'istanza avanzata in data 8.11.2022, quest'ultima ha rilevato che: “…Evidenzia invero come non mi non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU;
listante si trova in Italia da diversi anni, tuttavia non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Risulta avere svolto attività lavorativa continuativa dal 2002 al 2013, sebbene i redditi degli anni 2010- 2011-2012-2013 siano pressoché irrisori. Inoltre, dalla relazione della questura si evidenzia la presenza di numerosi pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti. Si evidenzia peraltro che la tutela ex art. 8 CEDU prevista dal nostro ordinamento non è assoluta, ma va contemplata con le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Tanto premesso, la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario affondare tutela ex art. 8 CEDU”; dunque, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
2.2. La Questura di Ravenna ha fondato, quindi, il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, di essere stato titolare di permesso di di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo UE, poi revocato in seguito ad una condanna penale per fatti ormai risalenti nel tempo (19/4/2007), il suo percorso integrativo in uno con la lunga permanenza sul territorio nonché la negazione dei diritti umani nello Stato di provenienza.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. Quindi si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 23/02/2024, il CP_2 CP_2
e la Questura di Ravenna, costituitisi tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3.4. In data 20/03/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “Vengo dal Senegal;
sono arrivato nel 1998; sono tornato in Senegal varie volte. L'ultima volta che sono tornato dal Senegal è stato nel 2016. Avevo la carta di soggiorno che mi è stata revocata per la commissione di un reato. Il Tar ha sospeso per cui per molto tempo ho avuto un permesso di soggiorno diciamo per motivi di giustizia. Dopo mi è stato rinnovato come permesso per motivi di lavoro ordinario. Il mio ultimo permesso di soggiorno era per motivi di lavoro ed è stato valido fino all'11.01.2017. Non ho altri precedenti oltre a quello che risulta dal casellario risalente al 2006.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e la concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione, ritenendo necessaria l'acquisizione del casellario giudiziale e della copia dell'AFIS aggiornato, da parte della Questura di ha rinviato CP_1 all'udienza del 07/05/2024 per acquisire la documentazione.
3.6. In data 06/05/2024, l'Ufficio del casellario di Bologna ha depositato il certificato richiesto e, all'udienza del 07/05/2024, il giudice ha disposto un rinvio per consentire al difensore di depositare documentazione lavorativa e per sollecitare la Questura di ai fini della trasmissione della copia CP_1 dell'AFIS.
3.7. La Questura di a seguito di regolare richiesta di produzione di documentazione ai sensi CP_1 dell'art. 213 c.p.c., non ha provveduto al deposito dell'AFIS aggiornato.
3.8. All'udienza dell'11/06/2024, il difensore, depositata la suddetta documentazione, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione;
il giudice, quindi, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. n. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di Ravenna ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischi o che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una recente decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tant o minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
4.8. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha posto all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano soprattutto nei primi anni della lunga permanenza. Nello specifico, dal punto di vista lavorativo, si evince dalla documentazione in atti (buste paga e percorso lavoratore del centro per l'impiego) che il ricorrente, nel periodo giugno-settembre del 2000, ha lavorato per la “Soc. Mattia's Beach”, mentre, in ottobre, ha lavorato per il Sig. come vendemmiatore;
dal gennaio 2001 al Persona_2 gennaio 2003 ha svolto attività di stampatore per il Sig. ; lavorando, inoltre, nel giugno- Controparte_3 agosto 2001, anche come fornaio per la “Giunti Bruno & C. SNC”. Dalle diverse buste paga relative agli anni 2003-2007, dal percorso lavoratore, dalla dichiarazione della società e dal relativo contratto di lavoro, emerge che, a partire dal 15/01/2003 e fino all'agosto del 2008, il ricorrente ha prestato attività lavorativa full-time, in qualità di manovale in ferro, il cui contratto è stato trasformato in data 09/04/2003 in tempo indeterminato, alle dipendenze della “Nuova Leoni S.p.A.”; nell'agosto del 2008, ha lavorato anche come bracciante agricolo per il Sig. . Come rilevato dalla Commissione Territoriale, il ricorrente Controparte_4 ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa fino al 2013; dalla Certificazione Unica del 2014 risulta che il ricorrente abbia percepito nel 2013 un reddito di impresa pari a € 6.533; nel 2015, invece, il Sig. risulta aver percepito redditi – al netto delle imposte – pari ad € 8.407 (v. CU 2016, relativa al Pt_1
2015). In sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha dichiarato di essere ritornato in Senegal per un periodo nel 2016 e che, nel gennaio 2017, era scaduto il permesso di soggiorno. In data 12/03/2022, il ricorrente ha ricevuto una proposta di assunzione a tempo determinato per 24 mesi da “Auto Officina e Lavaggio Auto Amir di in qualità di aiutante meccanico;
ottenuto il titolo che lo ha Persona_3 legittimato a permanere sul territorio italiano, e successivamente con la sospensione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale, il Sig. è stato assunto dalla predetta società con un Pt_1 contratto a tempo parziale e determinato (dal 01/04/2024 al 31/03/2024) e, in virtù di tale rapporto di lavoro, percepisce una retribuzione mensile in media pari a € 900 (v. buste paga in atti).
4.10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_4 Per_5 Per_6
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_7
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, la parte resistente ha segnalato che il ricorrente è gravato da un precedente per il reato continuato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81 cpv. c.p. e 73, co. 1, d.p.r. 309/1990, nonché del reato continuato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità ai sensi degli artt. 81 cpv. e 495, co. 1, c.p., condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 4.400 di multa.
4.11. In merito occorre rilevare che l'aver riportato una condanna di per sé non comporta automaticamente l'ostatività al riconoscimento della protezione;
invero, la valutazione della pericolosi tà deve sempre essere effettuata in concreto e all'attualità. Nel caso di specie va innanzitutto considerato che l'unico precedente segnalato dalla parte resistente è risalente nel tempo: di fatti, la sentenza di condanna risale al 2007 e, pertanto, non può essere considerata come indice di attuale pericolosità del Sig. essendo trascorsi ben 18 anni da quando è stato commesso il fatto. In secondo luogo, non Pt_1 sono stati segnalati altri precedenti né procedimenti pendenti per altre fattispecie delittuose nel corso della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (cfr. casellario giudiziale), a dimostrazione dell'efficacia specialpreventiva della condanna. In conclusione, la valutazione congiunta dei sopraindicati elementi conduce il Collegio a non ritenere sussistenti i motivi ostativi di cui all'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 sotto il profilo del pericolo per “sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica”.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 08/11/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/2024. Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 21/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16802/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 01AF4EZ con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA FRANCESCO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare l'atto impugnato e tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. Nel merito: accertare e dichiarare che, nel caso in esame, sussistono i requisiti di legge indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente la protezione speciale così come prevista dalla normativa in vigore al momento della domanda (pre-Cutro). Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Conclusioni per il resistente: “…l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, compensare le stesse tra le parti.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 20/12/2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna (notificatogli il 24/11/2023) con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale sull'istanza avanzata in data 8.11.2022, quest'ultima ha rilevato che: “…Evidenzia invero come non mi non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU;
listante si trova in Italia da diversi anni, tuttavia non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Risulta avere svolto attività lavorativa continuativa dal 2002 al 2013, sebbene i redditi degli anni 2010- 2011-2012-2013 siano pressoché irrisori. Inoltre, dalla relazione della questura si evidenzia la presenza di numerosi pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti. Si evidenzia peraltro che la tutela ex art. 8 CEDU prevista dal nostro ordinamento non è assoluta, ma va contemplata con le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Tanto premesso, la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario affondare tutela ex art. 8 CEDU”; dunque, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
2.2. La Questura di Ravenna ha fondato, quindi, il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, di essere stato titolare di permesso di di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo UE, poi revocato in seguito ad una condanna penale per fatti ormai risalenti nel tempo (19/4/2007), il suo percorso integrativo in uno con la lunga permanenza sul territorio nonché la negazione dei diritti umani nello Stato di provenienza.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. Quindi si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 23/02/2024, il CP_2 CP_2
e la Questura di Ravenna, costituitisi tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3.4. In data 20/03/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “Vengo dal Senegal;
sono arrivato nel 1998; sono tornato in Senegal varie volte. L'ultima volta che sono tornato dal Senegal è stato nel 2016. Avevo la carta di soggiorno che mi è stata revocata per la commissione di un reato. Il Tar ha sospeso per cui per molto tempo ho avuto un permesso di soggiorno diciamo per motivi di giustizia. Dopo mi è stato rinnovato come permesso per motivi di lavoro ordinario. Il mio ultimo permesso di soggiorno era per motivi di lavoro ed è stato valido fino all'11.01.2017. Non ho altri precedenti oltre a quello che risulta dal casellario risalente al 2006.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e la concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione, ritenendo necessaria l'acquisizione del casellario giudiziale e della copia dell'AFIS aggiornato, da parte della Questura di ha rinviato CP_1 all'udienza del 07/05/2024 per acquisire la documentazione.
3.6. In data 06/05/2024, l'Ufficio del casellario di Bologna ha depositato il certificato richiesto e, all'udienza del 07/05/2024, il giudice ha disposto un rinvio per consentire al difensore di depositare documentazione lavorativa e per sollecitare la Questura di ai fini della trasmissione della copia CP_1 dell'AFIS.
3.7. La Questura di a seguito di regolare richiesta di produzione di documentazione ai sensi CP_1 dell'art. 213 c.p.c., non ha provveduto al deposito dell'AFIS aggiornato.
3.8. All'udienza dell'11/06/2024, il difensore, depositata la suddetta documentazione, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione;
il giudice, quindi, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. n. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di Ravenna ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischi o che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una recente decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tant o minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
4.8. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha posto all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano soprattutto nei primi anni della lunga permanenza. Nello specifico, dal punto di vista lavorativo, si evince dalla documentazione in atti (buste paga e percorso lavoratore del centro per l'impiego) che il ricorrente, nel periodo giugno-settembre del 2000, ha lavorato per la “Soc. Mattia's Beach”, mentre, in ottobre, ha lavorato per il Sig. come vendemmiatore;
dal gennaio 2001 al Persona_2 gennaio 2003 ha svolto attività di stampatore per il Sig. ; lavorando, inoltre, nel giugno- Controparte_3 agosto 2001, anche come fornaio per la “Giunti Bruno & C. SNC”. Dalle diverse buste paga relative agli anni 2003-2007, dal percorso lavoratore, dalla dichiarazione della società e dal relativo contratto di lavoro, emerge che, a partire dal 15/01/2003 e fino all'agosto del 2008, il ricorrente ha prestato attività lavorativa full-time, in qualità di manovale in ferro, il cui contratto è stato trasformato in data 09/04/2003 in tempo indeterminato, alle dipendenze della “Nuova Leoni S.p.A.”; nell'agosto del 2008, ha lavorato anche come bracciante agricolo per il Sig. . Come rilevato dalla Commissione Territoriale, il ricorrente Controparte_4 ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa fino al 2013; dalla Certificazione Unica del 2014 risulta che il ricorrente abbia percepito nel 2013 un reddito di impresa pari a € 6.533; nel 2015, invece, il Sig. risulta aver percepito redditi – al netto delle imposte – pari ad € 8.407 (v. CU 2016, relativa al Pt_1
2015). In sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha dichiarato di essere ritornato in Senegal per un periodo nel 2016 e che, nel gennaio 2017, era scaduto il permesso di soggiorno. In data 12/03/2022, il ricorrente ha ricevuto una proposta di assunzione a tempo determinato per 24 mesi da “Auto Officina e Lavaggio Auto Amir di in qualità di aiutante meccanico;
ottenuto il titolo che lo ha Persona_3 legittimato a permanere sul territorio italiano, e successivamente con la sospensione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale, il Sig. è stato assunto dalla predetta società con un Pt_1 contratto a tempo parziale e determinato (dal 01/04/2024 al 31/03/2024) e, in virtù di tale rapporto di lavoro, percepisce una retribuzione mensile in media pari a € 900 (v. buste paga in atti).
4.10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_4 Per_5 Per_6
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_7
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, la parte resistente ha segnalato che il ricorrente è gravato da un precedente per il reato continuato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81 cpv. c.p. e 73, co. 1, d.p.r. 309/1990, nonché del reato continuato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità ai sensi degli artt. 81 cpv. e 495, co. 1, c.p., condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 4.400 di multa.
4.11. In merito occorre rilevare che l'aver riportato una condanna di per sé non comporta automaticamente l'ostatività al riconoscimento della protezione;
invero, la valutazione della pericolosi tà deve sempre essere effettuata in concreto e all'attualità. Nel caso di specie va innanzitutto considerato che l'unico precedente segnalato dalla parte resistente è risalente nel tempo: di fatti, la sentenza di condanna risale al 2007 e, pertanto, non può essere considerata come indice di attuale pericolosità del Sig. essendo trascorsi ben 18 anni da quando è stato commesso il fatto. In secondo luogo, non Pt_1 sono stati segnalati altri precedenti né procedimenti pendenti per altre fattispecie delittuose nel corso della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (cfr. casellario giudiziale), a dimostrazione dell'efficacia specialpreventiva della condanna. In conclusione, la valutazione congiunta dei sopraindicati elementi conduce il Collegio a non ritenere sussistenti i motivi ostativi di cui all'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 sotto il profilo del pericolo per “sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica”.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 08/11/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/2024. Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti