Articolo 5 della Legge 11 gennaio 1952, n. 33
Articolo 4Articolo 6
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21 febbraio 1952
Art. 5.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1952