Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3804/2023
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3804 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in San Parte_1
Sperate presso lo studio dell'avv. Ariu Claudia che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio CP_1
dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale confermare i Cont provvedimenti provvisori assunti con provvedimento del 19.01.2024 con la precisazione che il si farà carico del 50% delle spese della logopedista privata, spese che saranno sospese nel momento in cui verranno convocati dal servizio pubblico già attivato.
Chiedono altresì la prosecuzione dei percorsi già avviati.
Spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2023 ha chiesto la regolamentazione Parte_1
delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, e (22.08.2018), nati Per_1 Per_2
dall'unione sentimentale tra la ricorrente e a causa della mancata collaborazione di CP_1
quest'ultimo nella gestione dei minori.
Cont In data 1.09.2023 si è costituito in giudizio il contestando quanto dedotto dalla ricorrente e precisando che in realtà era la stessa ad ostacolare i rapporti con i figli minori.
All'udienza del 17.01.2024 le parti, personalmente comparse, hanno raggiunto un accordo in
Cont ordine al diritto di visita del nei confronti dei figli minori.
Con ordinanza del 19.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2024, il
Giudice ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, ha recepito l'accordo delle parti in
Cont ordine al diritto di visita del Cau nei confronti del figli minori, ha disposto a carico del un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra le parti, ha incaricato il servizio sociale di San Sperate di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. All'udienza del 20.09.2024 i difensori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni indicate dalle parti devono essere recepite dal collegio in quanto rispondenti agli interessi dei minori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) affida i figli minori e (nati a Monserrato il 22.08.2018) ad entrambi i genitori Per_2 Per_3
con convivenza presso la madre;
2) il padre potrà tenere con sé figli il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 sino alle 20.00
(21.00 nel periodo estivo) e, a settimane alternate, dalle ore 15.30 del venerdì sino alle ore
20.00 della domenica (21.00 nel periodo estivo); il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale
ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori;
Cont 3) dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
Cont 4) il si farà, inoltre, carico del 50% delle spese della logopedista privata, spese che saranno sospese nel momento in cui verranno convocati dal servizio pubblico già attivato;
5) dispone la prosecuzione dei percorsi avviati;
6) dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti