Articolo 4 della Legge 21 maggio 1998, n. 164
Articolo 3
Versione
14 giugno 1998
Art. 4. 1. L' articolo 172-bis del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorita' marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.".
Note all' art. 4:
- Il codice della navigazione e' stato approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .
- Il testo degli articoli 172-bis e 327 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - (I). Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
(II). L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
(III). L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
(IV). Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
(V). L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi".
"Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento ha per ogetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.
La norma in questione non ha formato oggetto ne' di trattazione da parte della dottrina, ne' di pronunzie giurisprudenziali".
Entrata in vigore il 14 giugno 1998