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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO
IL GIUDICE, dott.ssa AO CR, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14 ottobre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26811/2024 R.G e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
elettivamente domiciliati in Roma, Via Bruno de Finetti n. 154 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fraboni e dell'Avv. Claudio Grisogoni, che li rappresentano difendono per procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Forte, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Rep. n. 9643, Racc. n. 4447 del 08.09.2022 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale medesimo in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87;
RESISTENTE
oggetto: mancato riconoscimento dei buoni pasto e risarcimento danni;
conclusioni delle parti: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.7.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, l'
[...]
chiedendo di: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CP_2
(nei giorni in cui osservano un turno di lavoro superiore alle 6 ore) sin dal mese di marzo 2017 ad usufruire del servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto nella misura di Euro 7,00 per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa, e per l'effetto: 1) condannare
l' al risarcimento dei danni subiti da marzo 2017 ad oggi per tutti i giorni CP_2
in cui i lavoratori – che non hanno usufruito della mensa per le motivazioni esposte nel presente atto – avrebbero avuto diritto a percepire i buoni pasto e non sono stati loro corrisposti, come da conteggi allegati e dunque corrispondere al sig. Parte_1
: €.7.747,04; al sig. : €.6.380,08; al sig. :
[...] Parte_3 Parte_11
€.5.861,52; al sig. : €.6.431,04; al sig. : €. 8.067,64; alla Parte_2 Parte_10
sig.ra : €.6.891,92; al sig. : €.6.996,62; al sig. Parte_4 Parte_8
€.7.217,14; al sig. €.9.539,32; al sig. Parte_9 Parte_6 Pt_5
: €.8.025,08; al sig. : €.7.335,16 o le somme maggiori o minori
[...] Parte_7
che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
2) condannare altresì stante il riconoscimento del diritto CP_2
al servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto, a corrispondere ai ricorrenti i buoni pasto sostitutivi della Mensa, nella misura di Euro 7,00 (valore nominale del singolo buono pasto) per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa;
b) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
A fondamento della domanda i ricorrenti, che svolgono tutti mansioni di operaio o autista, hanno dedotto di aver lavorato sulla base di turni superiori alle 6 ore giornaliere successivamente alla modifica dell'orario di lavoro da 36 a 38 ore, disposta da CP_2
con ordine di servizio n. 15 del 3 marzo 2017 affermando di non aver mai percepito i buoni pasto, nonostante la loro turnazione preveda per ogni settimana lavorativa, turni di 6 ore e 30 minuti per 4 giorni settimanali. Hanno quindi osservato che, quale diretta conseguenza del Controp nuovo orario di lavoro di 38 ore settimanali, entrato in vigore in il 06/03/2017,
l'Azienda avrebbe dovuto fornire ai propri lavoratori o il pranzo e/o la cena ma il servizio
“… non viene di fatto erogato adeguatamente in quanto come noto i dipendenti CP_2
svolgono un'attività lavorativa itinerante sul territorio e comunque un servizio pubblico che non è sospeso arbitrariamente dal lavoratore con la conseguenza che i pasti erogati presso le mense e/o le strutture convenzionate (bar/tavola calda) risultano insufficienti e non idonei
a soddisfare le esigenze dei lavoratori rendendo tale servizio inutile. Per tale motivo
l' dovrebbe fornire ai lavoratori adeguate soluzioni alternative ossia i buoni pasto” CP_1
(cfr. pag. 24 del ricorso). Assumendo, pertanto, il diritto di percepire il buono pasto in considerazione dell'articolazione oraria osservata hanno chiesto la condanna della società convenuta al pagamento, in loro favore, della somma sopra indicata, sulla base del valore nominale pari a sette euro per il singolo buono pasto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la società datrice di lavoro che evidenziava l'infondatezza del ricorso concludendo per il rigetto di tutte le domande con vittoria di spese.
All'udienza odierna la causa era discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritengono pienamente condivisibili le motivazioni contenute nella sentenza n. 10412/2024 del tribunale di Roma, sezione lavoro, che ha deciso in ordine a un'analoga fattispecie rispetto a quella del presente giudizio e, pertanto, per tale ragione, i motivi di quella decisione vengono in questa sede riproposti, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
< diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono”.
L'unica fonte di tale diritto è dunque individuabile nelle previsioni del CCNL applicato.
(….).
Ebbene, dall'analisi del CCNL Servizi Ambientali 10.7.2016, emerge che il pasto viene disciplinato dall'art. 32 lett. H, che specifica che: “nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL. L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”.
È chiaro, dunque, che la fonte collettiva non attribuisce alcun diritto al buono pasto, prevedendo esclusivamente il servizio mensa interno, ovvero soluzioni alternative che l'azienda ha peraltro dimostrato di aver recentemente avviato.
Non è poi condivisibile la tesi attorea che pretende di fondare il diritto al buono pasto sull'art. 8 del d. lgs. 8 aprile 2003 n. 66 che disciplina il diverso istituto del diritto alla pausa.
Al riguardo il richiamo attoreo alla giurisprudenza pronunciatasi in materia di diritto al
“pasto” dei dipendenti delle aziende sanitarie è del tutto inconferente tenuto conto che in tali fattispecie vi è una specifica fonte collettiva e la questione affrontata riguardava la (ben diversa) questione della individuazione della «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.>> Del tutto incomprensibile poi è il riferimento attoreo all'importo preteso per ciascuno dei ricorrenti, come quantificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio a titolo di buoni pasto, attesa l'assoluta carenza di allegazione sia in merito al valore nominale dei singoli buoni pasto nelle ragioni in fatto dell'atto introduttivo del giudizio, sia alle modalità di computo delle somme pretese.
In tale contesto la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento del diritto al buono pasto ed alla condanna dell'importo sopra trascritto in favore di ciascuno dei dipendenti, non può essere accolta.
Peraltro, la domanda attorea volta alla condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale deve essere respinta in assenza di ogni allegazione e prova del danno patito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, nella fattispecie del tutto omesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe forensi in vigore e ridotte del 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AO CR