Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. AN D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2476/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MARCHIONE LUIGI, tendente ad ottenere la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA in data 29/05/2005; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (30/06/2006) e AN (10.05.2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza, passata in giudicato, del 19.04.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I ricorrenti manifestano liberamente e senza costrizione alcuna, la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori ma con collocazione di domicilio Persona_2 prevalente presso il padre con il quale avrà quotidianità di rapporti e collocazione stabile, mentre assumeranno concordemente ogni decisione di maggiore interesse dello stesso, relativa all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
il padre provvederà a proprie cure e spese al mantenimento
dello stesso, con contribuzione della madre nella misura del 50% delle spese straordinarie come previste nei protocolli di intesa approvati presso i Tribunali, spese necessarie nell'interesse dei figli, purché concordate e se del caso debitamente documentate;
le parti dichiarano sin da ora di autorizzare eventuali viaggi all'estero del minore e di richiedere la carta di identità con visto valido per l'espatrio.
3. Le parti si dichiarano entrambe autosufficienti per cui non viene richiesta statuizione di assegno di mantenimento.
4. Per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi e successivi accordi tra le parti, la sig.ra potrà vedere ed avere con se il figlio in due weekend al mese dalle 18.00 del sabato alle 20.00 della domenica, Pt_2 nonché nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 20,00; per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'atro, alternando le scelte di anno in anno;
per quanto riguarda le vacanze estive il figlio trascorrerà con la madre due settimane consecutive da stabilirsi ogni anno entro il 30 giugno;
si rappresenta inoltre che qualora la madre dovesse trasferirsi fuori regione o nazione per ragioni di lavoro, sin da ora il padre autorizza il figlio minore AN a trascorrere con la stessa dei giorni suppletivi e dei fine settimana lunghi
( gg. TRE) con spese di viaggio, vitto ed alloggio a carico della stessa;
5. Le parti si danno reciproco consenso a richiedere l'assegno familiare nonché le relative detrazioni fiscali per i figli a carico, l'assegno sarà richiesto e versato nella misura del 100% al coniuge presso cui si trova collocato il minore, nonché a detrarre le spese documentate versate per i figli, nella misura proporzionata alla relativa contribuzione e partecipazione alla spesa.
6. Darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di beni mobili, e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto statuito nelle presenti condizioni.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
11. Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora ad impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA il
29/05/2005 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno
2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Presidente dott. AN D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese