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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/03/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3710/2022 avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc. e vertente CP_1 Org_1 Org_2
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Roberto Coppola ed elettivamente domiciliata in Avellino, al
C.so V. Emanuele, n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in
Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
7.12.2022, la ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott. Persona_1 nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e L.
508/1988.
1 Deduceva, al riguardo, di aver presentato osservazioni tecniche al C.T.U. e di aver depositato dichiarazione di dissenso con cui contestava le conclusioni rese.
Il ricorrente impugnava l'elaborato peritale, ritenendo che il quadro clinico non era stato correttamente valutato, non avendo il C.T.U. considerato la ulteriore documentazione sanitaria trasmessa successivamente alla visita peritale e, dunque,
l'aggravamento del complesso patologico sofferto.
In particolare, eccepiva la mancata valutazione delle conseguenze funzionali e neuropsichiche delle terapie chemioterapiche, dell'intervento chirurgico di mastectomia e dei cicli radioterapici subiti, evidenziandone la incidenza sulla qualità della vita.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della invalidità fino al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data
20.04.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inosservanza dei termini CP_1 perentori, nonché la genericità ed indeterminatezza del ricorso ex art. 446 bis co. 4 e 6
c.p.c.
Riteneva, altresì, l'infondatezza del ricorso per assenza dei requisiti sanitari e normativi richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Affermava la inammissibilità delle domande intese a conseguire il pagamento delle prestazioni pretese.
Eccepiva, poi, la decadenza e la prescrizione, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P. n. 2446/2021 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., dott. già nominato nella precedente fase Persona_1 di ATPO, incaricato di verificare l'incidenza della certificazione sopravvenuta sulla stima già espressa.
All'odierna udienza, tenuta mediante lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c., il
Tribunale ha deciso la causa come da sentenza.
4. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, depositato in data
7.12.2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso
2 depositata in data 21.11.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e, soprattutto, in ragione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, documentato anche mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. Per_1 già nominato nella fase sommaria.
[...]
5. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio è previsto dalla L.
18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In materia, la giurisprudenza ritiene che tra i soggetti beneficiari della prestazione in esame rientrino anche i soggetti che, pur essendo capaci di svolgere le funzioni primarie, non si rendono tuttavia conto della portata degli atti che compiono.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata
3 accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., la dott. previo esame di tutta la Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “ESITI DI CA MAMMELLA DX TRATTATO CON
CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE E MAMMECTOMIA” e concludeva ritenendo che le patologie accertate non integravano i presupposti necessari per accedere al beneficio richiesto. (Cfr. relazione tecnica d'ufficio depositata in atti).
All'esito della integrazione dell'esame peritale, previa autorizzazione alla acquisizione di documentazione medica sopravvenuta, il C.T.U. precisava di aver preso visione della documentazione medica trasmessa successivamente alla visita peritale e di averne tenuto conto nel proprio elaborato con esattezza cronologica e documentale.
Evidenziava che l'unico evento nuovo, costituito dalla prescrizione della terapia ormonale era stato riportato nella perizia, rilevando, in particolare che “tale trattamento è comunque indice di minore gravità e di buona riuscita terapeutica dell'evento neoplastico in quanto essa terapia con inibitori delle aromatasi viene effettuato quando la neoplasia risulta del tipo con recettori positivi, vale a dire che senza chemio, ma con la somministrazione dei farmaci antiestrogeni, farmaco non di tipo chemioterapico, ma inibitore delle aromatasi e quindi usato anche in altre patologie della sfera ginecologica e con trascurabili effetti collaterali, senza pregiudizio per le funzioni metaboliche principali, controlla in modo efficace la malattia, che comunque a non ha dato ripresa di crescita. Per quanto attiene Pt_2 poi alla ulteriore documentazione allegata al ricorso ultimo non si evidenza alcun dato di ripresa della malattia e -o di compromissione dello stato generale. Sia la TAC che l'Ecografia addominale e della regione cervicale e l'esame mammografico risultano negativi.”
Il C.TU. incaricato confermava, dunque, il giudizio espresso nella fase sommaria, secondo le seguenti conclusioni: “non è assolutamente presente una situazione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita sia di tipo continuativo che con carattere sporadico occasionale.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
4 In particolare, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
6. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite: le spese relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di lite relative alla fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno addebitate alla parte ricorrente, stante la inefficacia, ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, della dichiarazione sostituiva allegata al ricorso introduttivo della fase sommaria del procedimento di ATPO (R.G. 2446/2021), poiché riferita ad una diversa annualità fiscale, né potendosi reputare a tal fine la diversa dichiarazione resa ai fini dell'esenzione del contributo unificato avente presupposti diversi: tali spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O., già liquidate nella precedente fase di
ATPO sono poste definitivamente a carico dell' non vi è luogo a provvedere sulle CP_1 spese della CTU integrativa espletata nella presente fase, in mancanza di istanza di liquidazione da parte del consulente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del resistente spese queste che liquida in euro 2.697,00, oltre CP_1 iva, cpa e spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di .. Org_3
5 Così deciso in Avellino il 15.03.2024.
6
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3710/2022 avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc. e vertente CP_1 Org_1 Org_2
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Roberto Coppola ed elettivamente domiciliata in Avellino, al
C.so V. Emanuele, n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in
Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
7.12.2022, la ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott. Persona_1 nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e L.
508/1988.
1 Deduceva, al riguardo, di aver presentato osservazioni tecniche al C.T.U. e di aver depositato dichiarazione di dissenso con cui contestava le conclusioni rese.
Il ricorrente impugnava l'elaborato peritale, ritenendo che il quadro clinico non era stato correttamente valutato, non avendo il C.T.U. considerato la ulteriore documentazione sanitaria trasmessa successivamente alla visita peritale e, dunque,
l'aggravamento del complesso patologico sofferto.
In particolare, eccepiva la mancata valutazione delle conseguenze funzionali e neuropsichiche delle terapie chemioterapiche, dell'intervento chirurgico di mastectomia e dei cicli radioterapici subiti, evidenziandone la incidenza sulla qualità della vita.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della invalidità fino al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data
20.04.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inosservanza dei termini CP_1 perentori, nonché la genericità ed indeterminatezza del ricorso ex art. 446 bis co. 4 e 6
c.p.c.
Riteneva, altresì, l'infondatezza del ricorso per assenza dei requisiti sanitari e normativi richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Affermava la inammissibilità delle domande intese a conseguire il pagamento delle prestazioni pretese.
Eccepiva, poi, la decadenza e la prescrizione, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P. n. 2446/2021 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., dott. già nominato nella precedente fase Persona_1 di ATPO, incaricato di verificare l'incidenza della certificazione sopravvenuta sulla stima già espressa.
All'odierna udienza, tenuta mediante lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c., il
Tribunale ha deciso la causa come da sentenza.
4. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, depositato in data
7.12.2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso
2 depositata in data 21.11.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e, soprattutto, in ragione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, documentato anche mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. Per_1 già nominato nella fase sommaria.
[...]
5. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio è previsto dalla L.
18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In materia, la giurisprudenza ritiene che tra i soggetti beneficiari della prestazione in esame rientrino anche i soggetti che, pur essendo capaci di svolgere le funzioni primarie, non si rendono tuttavia conto della portata degli atti che compiono.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata
3 accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., la dott. previo esame di tutta la Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “ESITI DI CA MAMMELLA DX TRATTATO CON
CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE E MAMMECTOMIA” e concludeva ritenendo che le patologie accertate non integravano i presupposti necessari per accedere al beneficio richiesto. (Cfr. relazione tecnica d'ufficio depositata in atti).
All'esito della integrazione dell'esame peritale, previa autorizzazione alla acquisizione di documentazione medica sopravvenuta, il C.T.U. precisava di aver preso visione della documentazione medica trasmessa successivamente alla visita peritale e di averne tenuto conto nel proprio elaborato con esattezza cronologica e documentale.
Evidenziava che l'unico evento nuovo, costituito dalla prescrizione della terapia ormonale era stato riportato nella perizia, rilevando, in particolare che “tale trattamento è comunque indice di minore gravità e di buona riuscita terapeutica dell'evento neoplastico in quanto essa terapia con inibitori delle aromatasi viene effettuato quando la neoplasia risulta del tipo con recettori positivi, vale a dire che senza chemio, ma con la somministrazione dei farmaci antiestrogeni, farmaco non di tipo chemioterapico, ma inibitore delle aromatasi e quindi usato anche in altre patologie della sfera ginecologica e con trascurabili effetti collaterali, senza pregiudizio per le funzioni metaboliche principali, controlla in modo efficace la malattia, che comunque a non ha dato ripresa di crescita. Per quanto attiene Pt_2 poi alla ulteriore documentazione allegata al ricorso ultimo non si evidenza alcun dato di ripresa della malattia e -o di compromissione dello stato generale. Sia la TAC che l'Ecografia addominale e della regione cervicale e l'esame mammografico risultano negativi.”
Il C.TU. incaricato confermava, dunque, il giudizio espresso nella fase sommaria, secondo le seguenti conclusioni: “non è assolutamente presente una situazione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita sia di tipo continuativo che con carattere sporadico occasionale.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
4 In particolare, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
6. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite: le spese relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di lite relative alla fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno addebitate alla parte ricorrente, stante la inefficacia, ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, della dichiarazione sostituiva allegata al ricorso introduttivo della fase sommaria del procedimento di ATPO (R.G. 2446/2021), poiché riferita ad una diversa annualità fiscale, né potendosi reputare a tal fine la diversa dichiarazione resa ai fini dell'esenzione del contributo unificato avente presupposti diversi: tali spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O., già liquidate nella precedente fase di
ATPO sono poste definitivamente a carico dell' non vi è luogo a provvedere sulle CP_1 spese della CTU integrativa espletata nella presente fase, in mancanza di istanza di liquidazione da parte del consulente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del resistente spese queste che liquida in euro 2.697,00, oltre CP_1 iva, cpa e spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di .. Org_3
5 Così deciso in Avellino il 15.03.2024.
6
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)