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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15154 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 3880/2020 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
TRA
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia Elisabetta Maria Anna Braut Parte_1
ATTORE
E
il , nella persona del rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Controparte_1 CP_2
Feliciani
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme – onorari professionali
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'Ing. deduce di avere prestato, dal 21.07.2011, fino il 2015, numerose attività professionali in Parte_1 favore del , in qualità di Direttore dei Lavori (D.LL.), Coordinatore Parte_2 per la Sicurezza (CSE) e progettista, sulla base di specifici incarichi formalizzati da delibere assembleari e confermati da numerosa corrispondenza documentata. Assume che nonostante l'estensione dell'incarico e la durata dell'attività svolta – protrattasi per oltre tre anni ha ricevuto soltanto acconti – pari a euro 2.763,20 netti;
deduce poi l'espletamento di una serie ulteriore di attività anche non previste contrattualmente, che hanno comportato un rilevante impegno a vacazione, pari a 119 ore documentate. All'esito del pare dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ha rilasciato un parere di congruità che attesta l'equità CP_1 del compenso richiesto – escluse le vacazioni - (euro 31.537,95 oltre accessori ed interessi di mora), il professionista ha convenuto in lite il rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accertare la dovutezza dei compensi professionali in favore dell'Ing. e conseguentemente condannare il Parte_1 Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Amministratore condominiale e legale rappresentante Signor P.IVA_1 Parte_3
al pagamento del compenso professionale pari ad euro.46.057,71 incluse CNPAIA ed IVA in favore
[...] dell'Ing. con rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, dalla data della Parte_1 messa in mora sino al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre “forfetarie”, Iva e Cap di legge…” Si costituiva ritualmente la conventa che contestava le avverse pretese, nonché la debenza degli interessi moratori, formulando anche domanda riconvenzionale per danni;
la parte convenuta concludeva per : “-In via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti;
In via riconvenzionale - condannare l'ing. al Parte_1 pagamento in favore del al pagamento della somma complessiva di euro Parte_2
51.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le causali esposte in narrativa. Con vittoria di spese competenze e onorari.
La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU
In via preliminare nel merito va precisato come nel presente procedimento a cognizione piena invece secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia della Cassazione
e Sezioni Unite (cass. civ, sez. un 13533/2001) in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Il rapporto intercorso tra le parti va sicuramente ricondotto all'alveo contratto d'opera intellettuale (artt.
2222 ss. c.c., in particolare 2230 c.c.), secondo cui l'incarico può essere conferito anche in forma implicita o per fatti concludenti.
Nel caso che ci occupa – come peraltro emerge dalla medesima relazione peritale versta in atti – dalla documentazione prodotto emerge come al professionista l'incarico sia stato effettivamente conferito dal convenuto sebbene non a mezzo di contratto a forma scritta. CP_1
Ciò risulta altra che dai verbali di assemblea anche dalla corrispondenza dell'Amministratore ch si riferisce al professionista indicandolo come Direttore dei Lavori.
Non solo, l'Ing. durante tutto l'appalto, produce verbali di sopralluogo, stati di avanzamento dei lavori, Pt_1 ordini di servizio e altra documentazione tra cui anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento (documento che spetta al CSE) nella quale è identificato come Direttore dei Lavori. Detta documentazione è anche spesso controfirmata dall'Amministratore di Condominio e ad esso venivano trasmesse tutte le comunicazioni via normale email o a mezzo PEC senza che durante tutta la durata dell'appalto risulti essere mai stata contestata CP_ la posizione la qualifica e la attività dell'ing.
La medesima documentazione fornisce prova poi dell'espletamento dell'incarico sia di direttore lavori ed il coordinamento per la sicurezza in relazione sia alle opere di manutenzione ordinaria delle opere da realizzare presso il condominio di in sia in relazione dell'incarico per l'ascensore, mentre Controparte_1 CP_1 risulta pacifico che dell'incarico per l'ascensore
Così ritenuta provata l'attività espletata dal professionista in favore della convenuta sotto il profilo del quantum va preliminarmente osservato che in difetto di prova di un accordo sul compenso lo stesso vada determinato secondo le previsioni di cui all'art. 2233 c.c. tenendosi in conto la natura della medesima e la sua complessità.
Sotto tale profilo deve concordarsi con il CTU che ha individuato quale criterio da adottare l'applicazione dei parametri di cui metodi di calcolo determinati secondo il D.M. n. 140 del 20/07/2012, individuando secondo tabelle di calcolo condivisibili l'importo base totale di euro € 21.679,82. Non sono invece liquidabili le voci richieste a vacazione in quanto non rientranti nelle ipotesi previste dalla stessa Legge 143/49 all'articolo 4. Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio
1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981 e D.M. 11 giugno 1987.
L' importo base di euro 21.679,82 in ragione della complessità della attività espletata e della durata dell'incarico (circa 3 anni) andrà maggiorato nell'importo finale complessivo di euro 29.000,00 al netto degli oneri di legge.
Da tale importo andrà detratto l'acconto netto percepito – sebbene in misura minima – pari ad euro 2.763,20, per una somma residua da riconoscersi all'attore di Euro 26.236,80 oltre oneri di legge ed oltre interessi di mora in misura codicistica dalla domanda al soddisfo effettivo.
Non possono infatti riconoscersi gli interessi di mora ex dlgs 231/02 in conformità a quanto stabilita dalla giurisprudenza costante sul punto anche recente (CFR CASS 14410/24) secondo la quale “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei sui partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso, come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”
Va invece respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta priva di riscontro probatoria e smentita dall'esatto svolgimento dell'attività del professionista come direttore dei lavori condividendo quanto al riguardo puntualmente osservato dal CTU.
Visto l'esito del giudizio sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite del presente giudizio e condannare il convenuto alla refusione all'attore del rimanente 50%. CP_1
Le spese di CTU svolte nell'interesse di entrambe le parti in causa vanno poste definitivamente a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
condanna la convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 26.236,80 oltre oneri di legge ed oltre interessi di mora in misura codicistica dalla domanda al soddisfo effettivo.
Spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Condanna parte convenuta a rifondere all'attore il 50% delle spese di lite del presente giudizio che in tale misura di liquidano in euro 150 per anticipazione ed euro 2.700,00 per onorari oltre spese genarli iva e cassa di legge
Roma 29.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 3880/2020 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
TRA
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia Elisabetta Maria Anna Braut Parte_1
ATTORE
E
il , nella persona del rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Controparte_1 CP_2
Feliciani
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme – onorari professionali
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'Ing. deduce di avere prestato, dal 21.07.2011, fino il 2015, numerose attività professionali in Parte_1 favore del , in qualità di Direttore dei Lavori (D.LL.), Coordinatore Parte_2 per la Sicurezza (CSE) e progettista, sulla base di specifici incarichi formalizzati da delibere assembleari e confermati da numerosa corrispondenza documentata. Assume che nonostante l'estensione dell'incarico e la durata dell'attività svolta – protrattasi per oltre tre anni ha ricevuto soltanto acconti – pari a euro 2.763,20 netti;
deduce poi l'espletamento di una serie ulteriore di attività anche non previste contrattualmente, che hanno comportato un rilevante impegno a vacazione, pari a 119 ore documentate. All'esito del pare dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ha rilasciato un parere di congruità che attesta l'equità CP_1 del compenso richiesto – escluse le vacazioni - (euro 31.537,95 oltre accessori ed interessi di mora), il professionista ha convenuto in lite il rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accertare la dovutezza dei compensi professionali in favore dell'Ing. e conseguentemente condannare il Parte_1 Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Amministratore condominiale e legale rappresentante Signor P.IVA_1 Parte_3
al pagamento del compenso professionale pari ad euro.46.057,71 incluse CNPAIA ed IVA in favore
[...] dell'Ing. con rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, dalla data della Parte_1 messa in mora sino al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre “forfetarie”, Iva e Cap di legge…” Si costituiva ritualmente la conventa che contestava le avverse pretese, nonché la debenza degli interessi moratori, formulando anche domanda riconvenzionale per danni;
la parte convenuta concludeva per : “-In via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti;
In via riconvenzionale - condannare l'ing. al Parte_1 pagamento in favore del al pagamento della somma complessiva di euro Parte_2
51.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le causali esposte in narrativa. Con vittoria di spese competenze e onorari.
La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU
In via preliminare nel merito va precisato come nel presente procedimento a cognizione piena invece secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia della Cassazione
e Sezioni Unite (cass. civ, sez. un 13533/2001) in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Il rapporto intercorso tra le parti va sicuramente ricondotto all'alveo contratto d'opera intellettuale (artt.
2222 ss. c.c., in particolare 2230 c.c.), secondo cui l'incarico può essere conferito anche in forma implicita o per fatti concludenti.
Nel caso che ci occupa – come peraltro emerge dalla medesima relazione peritale versta in atti – dalla documentazione prodotto emerge come al professionista l'incarico sia stato effettivamente conferito dal convenuto sebbene non a mezzo di contratto a forma scritta. CP_1
Ciò risulta altra che dai verbali di assemblea anche dalla corrispondenza dell'Amministratore ch si riferisce al professionista indicandolo come Direttore dei Lavori.
Non solo, l'Ing. durante tutto l'appalto, produce verbali di sopralluogo, stati di avanzamento dei lavori, Pt_1 ordini di servizio e altra documentazione tra cui anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento (documento che spetta al CSE) nella quale è identificato come Direttore dei Lavori. Detta documentazione è anche spesso controfirmata dall'Amministratore di Condominio e ad esso venivano trasmesse tutte le comunicazioni via normale email o a mezzo PEC senza che durante tutta la durata dell'appalto risulti essere mai stata contestata CP_ la posizione la qualifica e la attività dell'ing.
La medesima documentazione fornisce prova poi dell'espletamento dell'incarico sia di direttore lavori ed il coordinamento per la sicurezza in relazione sia alle opere di manutenzione ordinaria delle opere da realizzare presso il condominio di in sia in relazione dell'incarico per l'ascensore, mentre Controparte_1 CP_1 risulta pacifico che dell'incarico per l'ascensore
Così ritenuta provata l'attività espletata dal professionista in favore della convenuta sotto il profilo del quantum va preliminarmente osservato che in difetto di prova di un accordo sul compenso lo stesso vada determinato secondo le previsioni di cui all'art. 2233 c.c. tenendosi in conto la natura della medesima e la sua complessità.
Sotto tale profilo deve concordarsi con il CTU che ha individuato quale criterio da adottare l'applicazione dei parametri di cui metodi di calcolo determinati secondo il D.M. n. 140 del 20/07/2012, individuando secondo tabelle di calcolo condivisibili l'importo base totale di euro € 21.679,82. Non sono invece liquidabili le voci richieste a vacazione in quanto non rientranti nelle ipotesi previste dalla stessa Legge 143/49 all'articolo 4. Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio
1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981 e D.M. 11 giugno 1987.
L' importo base di euro 21.679,82 in ragione della complessità della attività espletata e della durata dell'incarico (circa 3 anni) andrà maggiorato nell'importo finale complessivo di euro 29.000,00 al netto degli oneri di legge.
Da tale importo andrà detratto l'acconto netto percepito – sebbene in misura minima – pari ad euro 2.763,20, per una somma residua da riconoscersi all'attore di Euro 26.236,80 oltre oneri di legge ed oltre interessi di mora in misura codicistica dalla domanda al soddisfo effettivo.
Non possono infatti riconoscersi gli interessi di mora ex dlgs 231/02 in conformità a quanto stabilita dalla giurisprudenza costante sul punto anche recente (CFR CASS 14410/24) secondo la quale “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei sui partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso, come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”
Va invece respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta priva di riscontro probatoria e smentita dall'esatto svolgimento dell'attività del professionista come direttore dei lavori condividendo quanto al riguardo puntualmente osservato dal CTU.
Visto l'esito del giudizio sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite del presente giudizio e condannare il convenuto alla refusione all'attore del rimanente 50%. CP_1
Le spese di CTU svolte nell'interesse di entrambe le parti in causa vanno poste definitivamente a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
condanna la convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 26.236,80 oltre oneri di legge ed oltre interessi di mora in misura codicistica dalla domanda al soddisfo effettivo.
Spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Condanna parte convenuta a rifondere all'attore il 50% delle spese di lite del presente giudizio che in tale misura di liquidano in euro 150 per anticipazione ed euro 2.700,00 per onorari oltre spese genarli iva e cassa di legge
Roma 29.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale