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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere rel.
Dott. Andrea Doardo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 107 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 10.9.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Tapparo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- appellante -
contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Luca Iero e Paolo Bonetti per mandato alle liti a rogito del notaio Dott. Repertorio n. 37875 Raccolta n. Persona_1
7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della regionale CP_2
CP_ del Friuli-Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d.
- appellato -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 92/2024 del Tribunale di Udine
pubblicata in data 12.3.2024 Causa chiamata all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025
Conclusioni
Per l'appellante: “Rinuncia agli atti del giudizio r.g. 107/2024 e chiede l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.”
Per l'appellata: “Prende atto della rinuncia agli atti prodotta da parte ricorrente in data 12 novembre 2024 e non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio si associa alla richiesta di estinzione del processo.”
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con sentenza pubblicata in data 12.3.2024 il Tribunale di Udine aveva respinto il ricorso proposto in data 18.10.2023 da avverso il Parte_1
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023002307/DDL dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Udine – Pordenone, a seguito del quale era stata rilevata l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato con la
Dott.ssa figlia della legale rappresentante della società ricorrente. Persona_2
Con tale decisione, resa nel contraddittorio con l' Controparte_1
, era state richiamate, a conferma della fondatezza dei rilievi ispettivi, le
[...]
dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento dai dipendenti della società ricorrente,
i quali avevano concordemente riferito di non aver visto la Dott.ssa al lavoro Per_2
nel periodo e negli orari indicati nel predetto verbale, dichiarazioni alla cui stregua era stata ritenuta inattendibile la ricostruzione in fatto offerta dalla società ricorrente.
Tale decisione era stata gravata da con ricorso Parte_1
depositato in data 10.9.2024, la quale aveva chiesto l'accoglimento dell'opposizione sostanzialmente riproponendo i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado;
nondimeno, con nota depositata nel fascicolo telematico in data 13.11.2024 la società appellante dichiarava di non avere più
interesse alla prosecuzione del giudizio e formulava pertanto espressa rinuncia agli
CP_ atti, che veniva successivamente accettata da parte dell' con comparsa di risposta
Pag.2 depositata in data 9.12.2024; radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 9 gennaio
CP_ 2025 parte appellante confermava la propria dichiarazione di rinuncia agli atti e l'
confermava la propria accettazione, ed entrambe le parti chiedevano quindi concordemente dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate;
la causa veniva pertanto trattenuta in decisione e veniva successivamente pronunciata la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., rinuncia ed accettazione risultano regolari,
anche in considerazione della concorde dichiarazione delle parti di non avere più
interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va inoltre evidenziato che già in conseguenza della comunicazione della volontà
abdicativa della parte istante si verifica un effetto preclusivo di ulteriori attività
processuali, tale da impedire alla controversia di pervenire ad una decisione di merito.
Ne consegue pertanto che, in esito alla dichiarazione espressamente formulata mediante allegazione nel fascicolo telematico ed alla sua conforme accettazione, dovrà essere a questo punto dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello
importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Andrà conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese del grado, in conformità alla concorde volontà in tal senso espressa da entrambe le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
Pag.3 Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Trieste, lì 9 gennaio 2025
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
Pag.4