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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 341/2024 avente ad oggetto: marchio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Usseglio Min, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonella Bonamico per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 C.F._2
C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 P.IVA_1
l'Avv. Claudia Renna, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 24.9.2025
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, previa sospensione dell'esecutività della sentenza richiamato espressamente il contenuto di tutti gli atti difensivi depositati e le singole deduzioni ed eccezioni svolte nei verbali di udienza in primo grado, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 1024-2024 pubblicata il 15.02.2024 notificata il 19.02.2024 nel merito
-respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate;
in ogni caso
-col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Istanze istruttorie formulate nelle note scritte di p.c. 23.6.2025.
In via principale
Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal sig. e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1020/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario appello, Accertare e dichiarare il diritto della e del sig. a continuare a fare uso dell'insegna Controparte_2 Controparte_1
” e dei marchi ” e ” anche nella veste CP_3 CP_3 Controparte_4
grafica nell'ambito dell'esercizio dell'attività di laboratorio di pasticceria-gelati, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di generi alimentari.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e successive occorrende spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 3.5.2022 in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della evocava in giudizio avanti al Tribunale delle Imprese Controparte_2 Parte_1
di Torino, allegando che:
-in data 29.7.2011 il figlio e la nuora , avevano Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
acquistato le quote di partecipazione al capitale sociale della Controparte_7
con sede in Torino Via HE LA n. 23 bis, titolare del marchio di fatto
[...]
” conosciuto a Torino nel settore della pasticceria fin dal 1958, anno di apertura del punto CP_3
di vendita di Via HE LA;
contestualmente all'acquisto delle quote, la ragione sociale era stata modificata in dopo l'acquisto, Controparte_8 CP_5 aveva ideato il marchio “ ” nella seguente veste grafica
[...] Controparte_4
che da allora era stato utilizzato senza soluzione di continuità dalla (e poi da Controparte_8
e ; Controparte_1 Controparte_2
-in data 7.11.2016 (previa donazione delle quote di a e cessione Controparte_5 Controparte_1
delle quote di a Enjoy s.r.l.) era stato deliberato l'ingresso nella società di Controparte_6 Pt_1
, quale socio d'opera;
[...]
-con atto del 15.2.2018 era uscito dalla compagine societaria di Controparte_1 Controparte_8
(da cui era contestualmente uscito ) e, a liquidazione della sua quota, gli era stato
[...] Parte_1
assegnato il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in
Torino Via HE LA n.23 bis, all'epoca in affitto alla comprensivo del marchio Controparte_9
” e dell'insegna ”; in data 20.2.2019 aveva conferito il CP_3 CP_3 Controparte_1 ramo d'azienda nella il punto vendita di Via HE LA n.23 bis era Controparte_2
ancora gestito, sotto l'insegna “TO” da Controparte_9
-con diffida del 3.3.2022, , tramite il proprio legale, intimava la cessazione dell'uso del Parte_1 marchio avendo registrato il marchio “1958 ” a seguito CP_4 Controparte_4
della domanda n. 302019000012635 depositata in data 21.2.2019, per le classi 30 (che comprendeva tra l'altro pasticceria e confetteria) e 43 (che comprendeva i servizi di ristorazione); il marchio registrato aveva la seguente veste grafica pagina 3 di 11 -il marchio registrato dal sig. era nullo per difetto del requisito di novità ex artt. 12 e 25 c.p.i., Pt_1 in quanto comprendeva il preesistente marchio di fatto ” ed era identico nella veste CP_3 grafica al marchio di fatto “1958 ” utilizzato per gli stessi prodotti e servizi in Controparte_4
ambito ultra locale da sin dal 2011, assegnati in proprietà a Controparte_8 CP_1 all'atto del suo recesso dalla società e da allora utilizzati da e dalle società da
[...] Controparte_1
lui partecipate o affittuarie del ramo d'azienda;
-il marchio era altresì nullo ai sensi degli artt. 19 e 25 c.p.i., per essere stato registrato in malafede dal sig. , il quale al momento del deposito della domanda di registrazione era perfettamente Pt_1
consapevole del fatto che il marchio era di proprietà di ed era da questi utilizzato, Controparte_1 essendogli stato assegnato con l'atto notarile del 15.2.2018, a cui il sig. aveva partecipato Pt_1
(essendo receduto dalla società con il medesimo atto); la mala fede era confermata dal fatto che il sig.
aveva tentato di inibire l'uso del marchio ai soggetti a cui il titolare (Aliberti/Aliberti Pt_1
Partecipazioni s.r.l.) aveva affittato il ramo d'azienda in Torino Via HE LA 23 bis, che operava sotto l'insegna ininterrottamente sin dal 1958; la registrazione era avvenuta al CP_3 solo scopo di impedirne l'uso da parte del legittimo proprietario e dei suoi aventi causa.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del marchio “1958 ” registrato su Controparte_4
domanda del sig. , di accertare la condotta di contraffazione e di concorrenza sleale posta in Pt_1
essere dal convenuto, con le conseguenti pronunce di inibitoria, ritiro dal commercio, fissazione di penale, pubblicazione della sentenza, e con condanna al risarcimento dei danni;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di continuare ad utilizzare l'insegna e i marchi in oggetto in virtù del preuso.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle deduzioni e delle domande attoree, di cui Parte_1
chiedeva il rigetto, rilevando che: non aveva ideato e utilizzato il marchio oggetto di Controparte_1
causa; l'atto notarile del 15.2.2018 contraddiceva la tesi attorea, in quanto nell'atto si parlava del marchio ” mentre non vi era alcun riferimento a “1958 ” nella CP_3 Controparte_4 veste grafica registrata dal convenuto;
pertanto proprio dall'atto si evinceva che il sig. non CP_1
aveva alcun diritto sul marchio oggetto di causa;
, avendone titolarità e disponibilità in Parte_1
ragione dei passaggi societari, aveva utilizzato, registrato e aveva continuato a impiegare un marchio pagina 4 di 11 che già faceva riferimento all'attività in capo al medesimo;
e l'uso e la registrazione erano avvenute senza opposizione di alcuno;
in ogni caso non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di nullità del marchio, difettando il requisito della notorietà o di qualche tipo di confusione o somiglianza richiesta dalla normativa;
doveva altresì essere esclusa la tesi attorea per cui la registrazione del sig. era Pt_1
avvenuta in mala fede.
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 1020/2024 pubblicata il 15.2.2024, riteneva fondata e accoglieva la domanda di nullità del marchio registrato da per registrazione in mala fede, rilevando che: Parte_1
-in ordine all'effettivo utilizzo e alla titolarità in capo a del marchio oggetto di causa, Controparte_1 dalla documentazione in atti era stato provato l'avvenuto utilizzo del marchio CP_4 [...]
” dal 2011, come attestato dalle comunicazioni prodotte da parte attrice relative ai badge CP_4
aziendali, alle confezioni dei panettoni, dei gelati, delle bustine da zucchero, delle scatole per i dolci, agli inviti per la pubblicizzazione di eventi, agli articoli usciti sulle riviste pubblicitarie (docc. 4, 5 e da
12 a 24); e la titolarità del marchio in capo al sig. essendo documentato che con atto del CP_1
15.2.2018 l' era receduto dalla (di cui CP_1 Controparte_8
faceva parte anche il convenuto, receduto con il medesimo atto), ottenendo quale liquidazione della quota (valutata in € 360.000,00) l'assegnazione del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Torino Via HE LA n.23 bis, data in affitto alla specificando che il ramo d'azienda assegnato era comprensivo del marchio e Controparte_9 dell'insegna ”; era poi stato provato che l' aveva successivamente conferito tale CP_3 CP_1 ramo d'azienda nella il chiaro riferimento al marchio ” Controparte_2 CP_3 contenuto nell'atto del febbraio 2018 consentiva quindi di ritenere provata la titolarità in capo a parte attrice del marchio di fatto ” e “1958 TO ”; CP_3 CP_4
-era pacifico che con domanda depositata il 21.2.2019 il convenuto aveva chiesto la Pt_1 registrazione per le classi 30 e 43 del marchio ”; Controparte_4
-ai fini della domanda di nullità del marchio registrato per difetto di novità, non era stato provato che il preuso del marchio avesse caratteri di notorietà, in un ambito più ampio di quello locale della città o della zona circostante la città di Torino, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza;
non erano sufficienti a tale fine l'apertura di un'attività da parte dell' anche in Lombardia o l'avere CP_1
un sito internet;
-era invece fondata la domanda di nullità del marchio per avvenuta registrazione in malafede ai sensi degli att. 19 comma 2 e 25 lett. b) c.p.i.; come precisato dalla giurisprudenza, si aveva registrazione in pagina 5 di 11 mala fede quando il registrante, al momento della registrazione, era consapevole della circostanza che altri potesse vantare una legittima aspettativa di tutela rispetto a quel segno o ad un segno simile, o quando si fosse abusato di un rapporto di collaborazione o fiducia, ovvero si fosse stati a conoscenza delle attività di un terzo;
nel caso di specie era documentalmente provato che già nell'atto del febbraio
2018, con il conferimento del ramo d'azienda a liquidazione della quota dell' era stato allo CP_1 stesso assegnato il marchio ” e l'insegna ”; e che il marchio ” CP_3 CP_3 CP_3 fino ad allora utilizzato era quello materialmente raffigurato come “1958 TO ”; il CP_4 convenuto aveva registrato il marchio “1958 TO ” identico a quello trasferito CP_4 all' e già usato da quest'ultimo; il convenuto era evidentemente consapevole dell'avvenuto CP_1 trasferimento, avendo preso parte all'atto con cui lo stesso era avvenuto, ed era pertanto a conoscenza della legittima aspettativa di tutela che l' poteva vantare sul marchio;
l'avvenuta registrazione CP_1
del medesimo marchio dopo l'atto di trasferimento, rappresentava un'evidente registrazione in malafede che non poteva essere ritenuta valida ai sensi dell'art. 19 c.p.i.; doveva quindi essere dichiarata la nullità del marchio registrato;
-la sostanziale identità dei due marchi consentiva di ritenere fondata la domanda di contraffazione del marchio di fatto di parte attrice, mediante l'uso del marchio invalido da parte del convenuto;
era altresì fondata la domanda di concorrenza sleale, essendo evidente che l'uso da parte del convenuto di un segno illecitamente registrato, identico a quello di fatto legittimamente usato da parte attrice, rappresentava un atto idoneo a generare confusione tra i consumatori, tenuto conto del medesimo ambito di operatività per il quale il marchio era stato illecitamente registrato rispetto a quello della parte attrice, con violazione dell'art. 2598 n.1 c.p.c.;
-la domanda di risarcimento del danno era infondata per mancanza di allegazioni e prove di parte attrice.
Pertanto accertava e dichiarava la nullità del marchio “1958 TO ” oggetto di CP_4 causa, inibiva a l'utilizzo del marchio “ ” e “1958 Parte_1 CP_3 CP_4
”, ordinava al medesimo il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraddistinti con tale
[...]
marchio, prevedeva una penale per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo, disponeva la pubblicazione della sentenza, condannando il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma, previa sospensiva, per il motivo di seguito illustrato e formulando le conclusioni sopra riportate.
pagina 6 di 11 in proprio e quale legale rappresentante della si Controparte_1 Controparte_2 costituiva e chiedeva di dichiarare inammissibile o infondato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Questa Corte, con ordinanza del 20.6.2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, il motivo di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. Con un unico motivo di appello – “Erronee conclusioni, anche in contrasto e contraddizione con le stesse risultanze processuali le norme ed i principi giurisprudenziali, in particolare, per avere tratto da un documento una risultanza opposta e contraddittoria rispetto allo stesso dato documentale richiamato e posto a fondamento della pronuncia impugnata” – censura la sentenza per avere Parte_1
ritenuto provato che con l'atto del 15.2.2018 era stato ceduto a il marchio “1958 Controparte_1
” e per avere ritenuto sussistente la mala fede utile a determinare la nullità Controparte_4
della registrazione del marchio;
allega che: è proprio il documento richiamato dal Tribunale, ovvero l'atto del febbraio 2018, ad indicare il chiaro riferimento al marchio ” e non al marchio CP_3
“1958 TO ”; la volontà delle parti, quindi, era quella di assegnare ad CP_4 CP_1 marchio e insegna ” e non “1958 ”; se l' avesse voluto CP_3 Controparte_4 CP_1 ricomprendere anche il marchio “1958 ” avrebbe preteso di inserirlo nell'atto; Controparte_4
così non è stato proprio perché le parti non lo avevano voluto prevedere, non essendovi alcuna titolarità in capo ad e non dovendo esservi alcuna assegnazione al medesimo;
ha dunque CP_1 Parte_1
regolarmente registrato il marchio e lo utilizza legittimamente, in quanto rispetto ad esso nessuno può vantare alcuna pretesa;
non essendo il marchio indicato nell'atto, non poteva essere in mala Pt_1 fede al momento dell'utilizzo (mai contestato) e della registrazione;
il tenore dell'atto esclude anche solo di poter ipotizzare una mala fede.
Parte appellata contesta la lettura dell'atto 15.2.2018 fornita dall'appellante, richiama le argomentazioni svolte in primo grado e nella sentenza impugnata, di cui chiede la conferma, rilevando che il marchio nella veste grafica oggetto di causa, è utilizzato e identifica l'attività esercitata in Torino,
Via HE LA n. 23 bis, e i suoi prodotti, fin dal 2011; e che pertanto, allorquando all'atto del pagina 7 di 11 suo recesso da è stato assegnato al sig. il ramo d'azienda corrente in Controparte_8 CP_1
Torino, via HE LA n. 23 bis, comprensivo delle attrezzature, degli arredi e del marchio
” e dell'insegna ”, è chiaro che le parti hanno inteso fare riferimento al CP_3 CP_3 marchio e all'insegna che, a quella data, erano utilizzati nell'esercizio dell'attività.
L'appello è infondato.
Sono pacifiche o provate le seguenti circostanze:
ha ottenuto la registrazione, su domanda n.302019000012635 depositata il 21.2.2019, Parte_1 del marchio “ ” nella veste grafica Controparte_4
per le classi 30 (comprensiva di pasticceria e confetteria) e 43 (comprensiva di servizi di ristorazione);
-il marchio è identico a quello utilizzato dalla fin Controparte_8
dal 2011 per identificare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, laboratorio di pasticceria e gelati, commercio di generi alimentari, sita in Torino Via HE LA n.23 bis, e i suoi prodotti (la circostanza è stata accertata dal Tribunale e non è oggetto di specifica censura in appello;
è peraltro provata dai docc. 4, 5, 6 e da 12 a 24 di parte appellata);
-precisamente, la società utilizzava l'insegna e il marchio ” sia come parola (il cui uso CP_3
risale al 1958, anno di apertura del punto vendita di Via HE LA), sia nella veste grafica
(“1958 ”); Controparte_4
è divenuto socio della (prima denominata Controparte_1 Controparte_8 [...]
, acquistandone le quote dai precedenti soci, unitamente al Controparte_7
figlio e alla nuora, con atto 29.7.2011 (doc.1 di parte appellata); tale società aveva sede in Torino Via
HE LA n.23 bis e ivi svolgeva attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, laboratorio di pasticceria e gelati, commercio di generi alimentari, utilizzando il marchio di fatto costituito dalla parola “TO”;
pagina 8 di 11 -la ha poi aperto altri punti vendita, presso il Centro Commerciale Shopville Controparte_8
Le Gru di UG (TO) nel 2014 e in Lombardia nel 2015 (circostanze dedotte da parte attrice in primo grado e non specificamente contestate dal sig. in primo grado né in appello); Pt_1
è entrato nella compagine sociale come socio d'opera con atto 7.11.2016 (doc. 7 di Parte_1
parte appellata);
-con atto del 15.2.2018 è receduto dalla società, con il consenso dei soci, dichiarando di Parte_1
nulla avere da pretendere dalla società e dai soci in ordine al disciolto rapporto sociale (doc.8 di parte appellata);
-con il medesimo atto è receduto dalla società e, a liquidazione della sua quota, Controparte_1 definita ai sensi dell'art. 2289 c.c. del valore di € 360.000,00, la società gli ha assegnatod'azienda, costituente parte del patrimonio sociale, avente per oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, corrente in Torino via HE LA n.23 bis, attualmente in affitto alla società in forza di regolare contratto di affitto>>, specificando che Controparte_9
d'azienda viene assegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova e - quale noto alla parte assegnataria, comprensivo delle attrezzature, degli arredi e del marchio “ ” e dell'insegna CP_3
”>> (doc. 8); CP_3 ha poi trasferito alla detto ramo d'azienda (doc. 9), Controparte_1 Controparte_2 tuttora gestito dall'affittuaria che hanno continuato ad utilizzare il marchio Controparte_9
” come parola e nella veste grafica “1958 ”. CP_3 Controparte_4
L'interpretazione dell'atto 15.2.2018 prospettata dall'appellante non è accoglibile, in quanto la volontà delle parti è chiaramente quella di assegnare a l'intero ramo d'azienda sito in Torino Controparte_1
via HE LA n.23 bis, con i marchi e insegne che lo identificavano in quel momento e che erano stati utilizzati fin dal 2011; pertanto con l'espressione> e CP_3
”>> le parti hanno inteso riferirsi tanto a marchio e insegna ” come parola, CP_3 CP_3 quanto a marchio e insegna in cui la medesima parola viene inserita nella veste grafica “1958
”, ove si aggiungono la data di apertura di quel punto vendita e la zona di Controparte_4
Torino in cui quel punto vendita si trova (come specificato nella pubblicità doc. 23 B di parte appellata).
L'interpretazione della volontà delle parti, che non appare affatto dubbia, è confermata dalle seguenti considerazioni: l'atto non assegna il marchio nella veste grafica “1958 ” ad Controparte_4
altri; pacificamente il marchio non è stato assegnato a , receduto dalla società con il Parte_1
medesimo atto dichiarando di nulla avere da pretendere dalla società e dai soci;
lo stesso appellante non allega che il marchio sia rimasto alla società, divenuta e Controparte_10
pagina 9 di 11 C. con sede in UG presso il Centro Commerciale Le Gru;
è del tutto inverosimile che un marchio utilizzato per anni nella pubblicità, nel packaging dei prodotti, nelle insegne, che ha quindi acquisito importante capacità distintiva del punto vendita e dei suoi prodotti e ha comportato spese di investimento, non venga assegnato ad alcuno (tra soci e società); è del tutto inverosimile che le parti dell'atto non abbiano considerato che l'uso del marchio nella veste grafica “1958 TO
[...]
” da parte di terzi, avrebbe creato una evidente confusione per i consumatori con il marchio CP_4
” (pacificamente assegnato a utilizzato per il punto vendita aperto fin CP_3 Controparte_1
dal 1958 nella zona di Torino. CP_4
E' quindi ravvisabile la mala fede di nel domandare la registrazione del marchio ai Parte_1
sensi degli artt. 19 comma 2 e 25 lett. b) c.p.i., come correttamente accertato dal Tribunale.
L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (valore indeterminabile complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio,
€ 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1020/2024 del Tribunale di Torino, Parte_1
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 15.2.2024, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 10 di 11 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.11.2025 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 341/2024 avente ad oggetto: marchio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Usseglio Min, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonella Bonamico per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 C.F._2
C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 P.IVA_1
l'Avv. Claudia Renna, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 24.9.2025
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, previa sospensione dell'esecutività della sentenza richiamato espressamente il contenuto di tutti gli atti difensivi depositati e le singole deduzioni ed eccezioni svolte nei verbali di udienza in primo grado, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 1024-2024 pubblicata il 15.02.2024 notificata il 19.02.2024 nel merito
-respingere l'opposizione le domande ex adverso formulate;
in ogni caso
-col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Istanze istruttorie formulate nelle note scritte di p.c. 23.6.2025.
In via principale
Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal sig. e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1020/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario appello, Accertare e dichiarare il diritto della e del sig. a continuare a fare uso dell'insegna Controparte_2 Controparte_1
” e dei marchi ” e ” anche nella veste CP_3 CP_3 Controparte_4
grafica nell'ambito dell'esercizio dell'attività di laboratorio di pasticceria-gelati, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di generi alimentari.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e successive occorrende spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 3.5.2022 in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della evocava in giudizio avanti al Tribunale delle Imprese Controparte_2 Parte_1
di Torino, allegando che:
-in data 29.7.2011 il figlio e la nuora , avevano Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
acquistato le quote di partecipazione al capitale sociale della Controparte_7
con sede in Torino Via HE LA n. 23 bis, titolare del marchio di fatto
[...]
” conosciuto a Torino nel settore della pasticceria fin dal 1958, anno di apertura del punto CP_3
di vendita di Via HE LA;
contestualmente all'acquisto delle quote, la ragione sociale era stata modificata in dopo l'acquisto, Controparte_8 CP_5 aveva ideato il marchio “ ” nella seguente veste grafica
[...] Controparte_4
che da allora era stato utilizzato senza soluzione di continuità dalla (e poi da Controparte_8
e ; Controparte_1 Controparte_2
-in data 7.11.2016 (previa donazione delle quote di a e cessione Controparte_5 Controparte_1
delle quote di a Enjoy s.r.l.) era stato deliberato l'ingresso nella società di Controparte_6 Pt_1
, quale socio d'opera;
[...]
-con atto del 15.2.2018 era uscito dalla compagine societaria di Controparte_1 Controparte_8
(da cui era contestualmente uscito ) e, a liquidazione della sua quota, gli era stato
[...] Parte_1
assegnato il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in
Torino Via HE LA n.23 bis, all'epoca in affitto alla comprensivo del marchio Controparte_9
” e dell'insegna ”; in data 20.2.2019 aveva conferito il CP_3 CP_3 Controparte_1 ramo d'azienda nella il punto vendita di Via HE LA n.23 bis era Controparte_2
ancora gestito, sotto l'insegna “TO” da Controparte_9
-con diffida del 3.3.2022, , tramite il proprio legale, intimava la cessazione dell'uso del Parte_1 marchio avendo registrato il marchio “1958 ” a seguito CP_4 Controparte_4
della domanda n. 302019000012635 depositata in data 21.2.2019, per le classi 30 (che comprendeva tra l'altro pasticceria e confetteria) e 43 (che comprendeva i servizi di ristorazione); il marchio registrato aveva la seguente veste grafica pagina 3 di 11 -il marchio registrato dal sig. era nullo per difetto del requisito di novità ex artt. 12 e 25 c.p.i., Pt_1 in quanto comprendeva il preesistente marchio di fatto ” ed era identico nella veste CP_3 grafica al marchio di fatto “1958 ” utilizzato per gli stessi prodotti e servizi in Controparte_4
ambito ultra locale da sin dal 2011, assegnati in proprietà a Controparte_8 CP_1 all'atto del suo recesso dalla società e da allora utilizzati da e dalle società da
[...] Controparte_1
lui partecipate o affittuarie del ramo d'azienda;
-il marchio era altresì nullo ai sensi degli artt. 19 e 25 c.p.i., per essere stato registrato in malafede dal sig. , il quale al momento del deposito della domanda di registrazione era perfettamente Pt_1
consapevole del fatto che il marchio era di proprietà di ed era da questi utilizzato, Controparte_1 essendogli stato assegnato con l'atto notarile del 15.2.2018, a cui il sig. aveva partecipato Pt_1
(essendo receduto dalla società con il medesimo atto); la mala fede era confermata dal fatto che il sig.
aveva tentato di inibire l'uso del marchio ai soggetti a cui il titolare (Aliberti/Aliberti Pt_1
Partecipazioni s.r.l.) aveva affittato il ramo d'azienda in Torino Via HE LA 23 bis, che operava sotto l'insegna ininterrottamente sin dal 1958; la registrazione era avvenuta al CP_3 solo scopo di impedirne l'uso da parte del legittimo proprietario e dei suoi aventi causa.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del marchio “1958 ” registrato su Controparte_4
domanda del sig. , di accertare la condotta di contraffazione e di concorrenza sleale posta in Pt_1
essere dal convenuto, con le conseguenti pronunce di inibitoria, ritiro dal commercio, fissazione di penale, pubblicazione della sentenza, e con condanna al risarcimento dei danni;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di continuare ad utilizzare l'insegna e i marchi in oggetto in virtù del preuso.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle deduzioni e delle domande attoree, di cui Parte_1
chiedeva il rigetto, rilevando che: non aveva ideato e utilizzato il marchio oggetto di Controparte_1
causa; l'atto notarile del 15.2.2018 contraddiceva la tesi attorea, in quanto nell'atto si parlava del marchio ” mentre non vi era alcun riferimento a “1958 ” nella CP_3 Controparte_4 veste grafica registrata dal convenuto;
pertanto proprio dall'atto si evinceva che il sig. non CP_1
aveva alcun diritto sul marchio oggetto di causa;
, avendone titolarità e disponibilità in Parte_1
ragione dei passaggi societari, aveva utilizzato, registrato e aveva continuato a impiegare un marchio pagina 4 di 11 che già faceva riferimento all'attività in capo al medesimo;
e l'uso e la registrazione erano avvenute senza opposizione di alcuno;
in ogni caso non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di nullità del marchio, difettando il requisito della notorietà o di qualche tipo di confusione o somiglianza richiesta dalla normativa;
doveva altresì essere esclusa la tesi attorea per cui la registrazione del sig. era Pt_1
avvenuta in mala fede.
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 1020/2024 pubblicata il 15.2.2024, riteneva fondata e accoglieva la domanda di nullità del marchio registrato da per registrazione in mala fede, rilevando che: Parte_1
-in ordine all'effettivo utilizzo e alla titolarità in capo a del marchio oggetto di causa, Controparte_1 dalla documentazione in atti era stato provato l'avvenuto utilizzo del marchio CP_4 [...]
” dal 2011, come attestato dalle comunicazioni prodotte da parte attrice relative ai badge CP_4
aziendali, alle confezioni dei panettoni, dei gelati, delle bustine da zucchero, delle scatole per i dolci, agli inviti per la pubblicizzazione di eventi, agli articoli usciti sulle riviste pubblicitarie (docc. 4, 5 e da
12 a 24); e la titolarità del marchio in capo al sig. essendo documentato che con atto del CP_1
15.2.2018 l' era receduto dalla (di cui CP_1 Controparte_8
faceva parte anche il convenuto, receduto con il medesimo atto), ottenendo quale liquidazione della quota (valutata in € 360.000,00) l'assegnazione del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Torino Via HE LA n.23 bis, data in affitto alla specificando che il ramo d'azienda assegnato era comprensivo del marchio e Controparte_9 dell'insegna ”; era poi stato provato che l' aveva successivamente conferito tale CP_3 CP_1 ramo d'azienda nella il chiaro riferimento al marchio ” Controparte_2 CP_3 contenuto nell'atto del febbraio 2018 consentiva quindi di ritenere provata la titolarità in capo a parte attrice del marchio di fatto ” e “1958 TO ”; CP_3 CP_4
-era pacifico che con domanda depositata il 21.2.2019 il convenuto aveva chiesto la Pt_1 registrazione per le classi 30 e 43 del marchio ”; Controparte_4
-ai fini della domanda di nullità del marchio registrato per difetto di novità, non era stato provato che il preuso del marchio avesse caratteri di notorietà, in un ambito più ampio di quello locale della città o della zona circostante la città di Torino, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza;
non erano sufficienti a tale fine l'apertura di un'attività da parte dell' anche in Lombardia o l'avere CP_1
un sito internet;
-era invece fondata la domanda di nullità del marchio per avvenuta registrazione in malafede ai sensi degli att. 19 comma 2 e 25 lett. b) c.p.i.; come precisato dalla giurisprudenza, si aveva registrazione in pagina 5 di 11 mala fede quando il registrante, al momento della registrazione, era consapevole della circostanza che altri potesse vantare una legittima aspettativa di tutela rispetto a quel segno o ad un segno simile, o quando si fosse abusato di un rapporto di collaborazione o fiducia, ovvero si fosse stati a conoscenza delle attività di un terzo;
nel caso di specie era documentalmente provato che già nell'atto del febbraio
2018, con il conferimento del ramo d'azienda a liquidazione della quota dell' era stato allo CP_1 stesso assegnato il marchio ” e l'insegna ”; e che il marchio ” CP_3 CP_3 CP_3 fino ad allora utilizzato era quello materialmente raffigurato come “1958 TO ”; il CP_4 convenuto aveva registrato il marchio “1958 TO ” identico a quello trasferito CP_4 all' e già usato da quest'ultimo; il convenuto era evidentemente consapevole dell'avvenuto CP_1 trasferimento, avendo preso parte all'atto con cui lo stesso era avvenuto, ed era pertanto a conoscenza della legittima aspettativa di tutela che l' poteva vantare sul marchio;
l'avvenuta registrazione CP_1
del medesimo marchio dopo l'atto di trasferimento, rappresentava un'evidente registrazione in malafede che non poteva essere ritenuta valida ai sensi dell'art. 19 c.p.i.; doveva quindi essere dichiarata la nullità del marchio registrato;
-la sostanziale identità dei due marchi consentiva di ritenere fondata la domanda di contraffazione del marchio di fatto di parte attrice, mediante l'uso del marchio invalido da parte del convenuto;
era altresì fondata la domanda di concorrenza sleale, essendo evidente che l'uso da parte del convenuto di un segno illecitamente registrato, identico a quello di fatto legittimamente usato da parte attrice, rappresentava un atto idoneo a generare confusione tra i consumatori, tenuto conto del medesimo ambito di operatività per il quale il marchio era stato illecitamente registrato rispetto a quello della parte attrice, con violazione dell'art. 2598 n.1 c.p.c.;
-la domanda di risarcimento del danno era infondata per mancanza di allegazioni e prove di parte attrice.
Pertanto accertava e dichiarava la nullità del marchio “1958 TO ” oggetto di CP_4 causa, inibiva a l'utilizzo del marchio “ ” e “1958 Parte_1 CP_3 CP_4
”, ordinava al medesimo il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraddistinti con tale
[...]
marchio, prevedeva una penale per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo, disponeva la pubblicazione della sentenza, condannando il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma, previa sospensiva, per il motivo di seguito illustrato e formulando le conclusioni sopra riportate.
pagina 6 di 11 in proprio e quale legale rappresentante della si Controparte_1 Controparte_2 costituiva e chiedeva di dichiarare inammissibile o infondato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Questa Corte, con ordinanza del 20.6.2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, il motivo di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. Con un unico motivo di appello – “Erronee conclusioni, anche in contrasto e contraddizione con le stesse risultanze processuali le norme ed i principi giurisprudenziali, in particolare, per avere tratto da un documento una risultanza opposta e contraddittoria rispetto allo stesso dato documentale richiamato e posto a fondamento della pronuncia impugnata” – censura la sentenza per avere Parte_1
ritenuto provato che con l'atto del 15.2.2018 era stato ceduto a il marchio “1958 Controparte_1
” e per avere ritenuto sussistente la mala fede utile a determinare la nullità Controparte_4
della registrazione del marchio;
allega che: è proprio il documento richiamato dal Tribunale, ovvero l'atto del febbraio 2018, ad indicare il chiaro riferimento al marchio ” e non al marchio CP_3
“1958 TO ”; la volontà delle parti, quindi, era quella di assegnare ad CP_4 CP_1 marchio e insegna ” e non “1958 ”; se l' avesse voluto CP_3 Controparte_4 CP_1 ricomprendere anche il marchio “1958 ” avrebbe preteso di inserirlo nell'atto; Controparte_4
così non è stato proprio perché le parti non lo avevano voluto prevedere, non essendovi alcuna titolarità in capo ad e non dovendo esservi alcuna assegnazione al medesimo;
ha dunque CP_1 Parte_1
regolarmente registrato il marchio e lo utilizza legittimamente, in quanto rispetto ad esso nessuno può vantare alcuna pretesa;
non essendo il marchio indicato nell'atto, non poteva essere in mala Pt_1 fede al momento dell'utilizzo (mai contestato) e della registrazione;
il tenore dell'atto esclude anche solo di poter ipotizzare una mala fede.
Parte appellata contesta la lettura dell'atto 15.2.2018 fornita dall'appellante, richiama le argomentazioni svolte in primo grado e nella sentenza impugnata, di cui chiede la conferma, rilevando che il marchio nella veste grafica oggetto di causa, è utilizzato e identifica l'attività esercitata in Torino,
Via HE LA n. 23 bis, e i suoi prodotti, fin dal 2011; e che pertanto, allorquando all'atto del pagina 7 di 11 suo recesso da è stato assegnato al sig. il ramo d'azienda corrente in Controparte_8 CP_1
Torino, via HE LA n. 23 bis, comprensivo delle attrezzature, degli arredi e del marchio
” e dell'insegna ”, è chiaro che le parti hanno inteso fare riferimento al CP_3 CP_3 marchio e all'insegna che, a quella data, erano utilizzati nell'esercizio dell'attività.
L'appello è infondato.
Sono pacifiche o provate le seguenti circostanze:
ha ottenuto la registrazione, su domanda n.302019000012635 depositata il 21.2.2019, Parte_1 del marchio “ ” nella veste grafica Controparte_4
per le classi 30 (comprensiva di pasticceria e confetteria) e 43 (comprensiva di servizi di ristorazione);
-il marchio è identico a quello utilizzato dalla fin Controparte_8
dal 2011 per identificare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, laboratorio di pasticceria e gelati, commercio di generi alimentari, sita in Torino Via HE LA n.23 bis, e i suoi prodotti (la circostanza è stata accertata dal Tribunale e non è oggetto di specifica censura in appello;
è peraltro provata dai docc. 4, 5, 6 e da 12 a 24 di parte appellata);
-precisamente, la società utilizzava l'insegna e il marchio ” sia come parola (il cui uso CP_3
risale al 1958, anno di apertura del punto vendita di Via HE LA), sia nella veste grafica
(“1958 ”); Controparte_4
è divenuto socio della (prima denominata Controparte_1 Controparte_8 [...]
, acquistandone le quote dai precedenti soci, unitamente al Controparte_7
figlio e alla nuora, con atto 29.7.2011 (doc.1 di parte appellata); tale società aveva sede in Torino Via
HE LA n.23 bis e ivi svolgeva attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, laboratorio di pasticceria e gelati, commercio di generi alimentari, utilizzando il marchio di fatto costituito dalla parola “TO”;
pagina 8 di 11 -la ha poi aperto altri punti vendita, presso il Centro Commerciale Shopville Controparte_8
Le Gru di UG (TO) nel 2014 e in Lombardia nel 2015 (circostanze dedotte da parte attrice in primo grado e non specificamente contestate dal sig. in primo grado né in appello); Pt_1
è entrato nella compagine sociale come socio d'opera con atto 7.11.2016 (doc. 7 di Parte_1
parte appellata);
-con atto del 15.2.2018 è receduto dalla società, con il consenso dei soci, dichiarando di Parte_1
nulla avere da pretendere dalla società e dai soci in ordine al disciolto rapporto sociale (doc.8 di parte appellata);
-con il medesimo atto è receduto dalla società e, a liquidazione della sua quota, Controparte_1 definita ai sensi dell'art. 2289 c.c. del valore di € 360.000,00, la società gli ha assegnato
d'azienda viene assegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova e - quale noto alla parte assegnataria, comprensivo delle attrezzature, degli arredi e del marchio “ ” e dell'insegna CP_3
”>> (doc. 8); CP_3 ha poi trasferito alla detto ramo d'azienda (doc. 9), Controparte_1 Controparte_2 tuttora gestito dall'affittuaria che hanno continuato ad utilizzare il marchio Controparte_9
” come parola e nella veste grafica “1958 ”. CP_3 Controparte_4
L'interpretazione dell'atto 15.2.2018 prospettata dall'appellante non è accoglibile, in quanto la volontà delle parti è chiaramente quella di assegnare a l'intero ramo d'azienda sito in Torino Controparte_1
via HE LA n.23 bis, con i marchi e insegne che lo identificavano in quel momento e che erano stati utilizzati fin dal 2011; pertanto con l'espressione
”>> le parti hanno inteso riferirsi tanto a marchio e insegna ” come parola, CP_3 CP_3 quanto a marchio e insegna in cui la medesima parola viene inserita nella veste grafica “1958
”, ove si aggiungono la data di apertura di quel punto vendita e la zona di Controparte_4
Torino in cui quel punto vendita si trova (come specificato nella pubblicità doc. 23 B di parte appellata).
L'interpretazione della volontà delle parti, che non appare affatto dubbia, è confermata dalle seguenti considerazioni: l'atto non assegna il marchio nella veste grafica “1958 ” ad Controparte_4
altri; pacificamente il marchio non è stato assegnato a , receduto dalla società con il Parte_1
medesimo atto dichiarando di nulla avere da pretendere dalla società e dai soci;
lo stesso appellante non allega che il marchio sia rimasto alla società, divenuta e Controparte_10
pagina 9 di 11 C. con sede in UG presso il Centro Commerciale Le Gru;
è del tutto inverosimile che un marchio utilizzato per anni nella pubblicità, nel packaging dei prodotti, nelle insegne, che ha quindi acquisito importante capacità distintiva del punto vendita e dei suoi prodotti e ha comportato spese di investimento, non venga assegnato ad alcuno (tra soci e società); è del tutto inverosimile che le parti dell'atto non abbiano considerato che l'uso del marchio nella veste grafica “1958 TO
[...]
” da parte di terzi, avrebbe creato una evidente confusione per i consumatori con il marchio CP_4
” (pacificamente assegnato a utilizzato per il punto vendita aperto fin CP_3 Controparte_1
dal 1958 nella zona di Torino. CP_4
E' quindi ravvisabile la mala fede di nel domandare la registrazione del marchio ai Parte_1
sensi degli artt. 19 comma 2 e 25 lett. b) c.p.i., come correttamente accertato dal Tribunale.
L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (valore indeterminabile complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio,
€ 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1020/2024 del Tribunale di Torino, Parte_1
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 15.2.2024, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 10 di 11 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.11.2025 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11