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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2934/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4878/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 13/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 in liquidazione avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- invalidità della delega data dal direttore al funzionario che aveva sottoscritto l'atto prodotta nel giudizio di primo grado per: a) omessa specificazione del nome del soggetto delegato;
b) mancanza della sottoscrizione (olografa) del direttore titolare sull'atto di servizio prodotto;
c) assenza delle ragioni della delega;
d) non corretto esercizio della delega attribuita.
2. omessa motivazione dell'atto impugnato per aver acriticamente recepito le ragioni contenute nel pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza.
3. omesso riconoscimento dei costi per i lavoratori dipendenti.
4. erroneo accertamento dell'IVA effettuato senza tenere conto delle detrazioni regolarmente registrate, sol perché non era stata presentata la dichiarazione finale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
In primo grado l'Ufficio finanziario ha prodotto una copia della delega nella quale era scritto in calce che
“L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”, che non è stata contestata con appositi motivi aggiunti dal difensore del contribuente.
Risulta, pertanto, nuovo e come tale inammissibile il motivo con cui in grado di appello si censura l'avvenuta sottoscrizione con firma a stampa, peraltro idonea all'assunzione di paternità di un documento interno all'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 26694/22).
Come pure è nuovo il motivo relativo all'omessa indicazione del funzionario e della motivazione (essendo rimasta generica l'ultima censura, in quanto non specificata nel corpo del motivo), trattandosi di delega di firma e non di funzioni, per la quale risultava comunque individuato il funzionario che aveva poi concretamente sottoscritto l'atto impugnato.
La Suprema Corte ha chiarito che l'avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio è valido ove l'Amministrazione produca, anche in giudizio, l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Sez.
6-T, n. 5200/2018, Rv. 647281-01), come accaduto nel caso di specie.
È stato anche precisato che:
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
(Sez. 5 - , Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 - 01)
Nel caso di specie l'Ufficio finanziario ha dedotto anche sulla qualifica professionale del funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento, dimostrando che si tratta di un soggetto appartenente all'ex carriera direttiva, ora terza area funzionale.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Premesso che l'atto di accertamento richiama il pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza, che era stato consegnato alla società contribuente e quindi, essendo dalla stessa conosciuto (circostanza non contestata neppure in appello), non doveva essere allegato all'atto, la motivazione dell'atto è comunque di per sufficiente a dare conto delle ragioni delle riprese a tassazione. Si tratta, infatti, di un accertamento induttivo a seguito di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi fondato sulle scritture rinvenute in sede di verifica, che spiega in modo sufficiente chiaro gli indizi utilizzati ed il ragionamento induttivo seguito, pur con le precisazioni di cui si dirà nei motivi seguenti sul merito dell'esito al quale è pervenuto.
Motivo 3
Il motivo è parzialmente fondato.
L'Ufficio finanziario appellato ritiene condivisibilmente che la produzione effettuata non sia idonea a dimostrare in modo puntuale i costi sostenuti per il personale dipendente, dal momento che mancano i modelli F24 di versamento delle ritenute, che non risultano neppure dalla banca dati.
Appare, però, necessario riconoscere in via forfetaria il costo del personale, dal momento che la documentazione prodotta segnala comunque la presenza di dipendenti, come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie si ritiene di dover determinare tale costo nella misura di euro 50.000,00 (pari a poco meno del 20% dei ricavi accertati e quasi pari agli altri costi accertati), con corrispondente riduzione del reddito accertato ai fini IRES e delle conseguenti sanzioni ed interessi.
Motivo 4
Il motivo non è fondato.
L'Ufficio finanziario precisa che i registri IVA sono risultati incompleti non solo nella parte relativa alla dichiarazione annuale, ma anche nelle liquidazioni periodiche. Anche in sede di verifica la documentazione era stata prodotta solo in parte e non è stata integrata nel corso del giudizio. Non è vero, quindi, quanto sostenuto dalla società contribuente a proposito del fatto che il registro IVA era stato tenuto regolarmente, circostanza che, in effetti, avrebbe consentito la detrazione dell'IVA assolta anche in mancanza della dichiarazione annuale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza parziale dell'appellante in considerazione del limitato accoglimento dei motivi di ricorso originario e vanno poste a suo carico nella misura della metà, restando compensate fra le parti nel resto.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo (già ridotta della metà), che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Condanna la Ricorrente_1 in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà, che liquida nella somma di euro
1.250,00 per il primo grado ed euro 1.300,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie.
Compensa fra le parti le restanti spese del giudizio.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU TR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2934/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4878/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 13/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE02838 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 in liquidazione avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- invalidità della delega data dal direttore al funzionario che aveva sottoscritto l'atto prodotta nel giudizio di primo grado per: a) omessa specificazione del nome del soggetto delegato;
b) mancanza della sottoscrizione (olografa) del direttore titolare sull'atto di servizio prodotto;
c) assenza delle ragioni della delega;
d) non corretto esercizio della delega attribuita.
2. omessa motivazione dell'atto impugnato per aver acriticamente recepito le ragioni contenute nel pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza.
3. omesso riconoscimento dei costi per i lavoratori dipendenti.
4. erroneo accertamento dell'IVA effettuato senza tenere conto delle detrazioni regolarmente registrate, sol perché non era stata presentata la dichiarazione finale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
In primo grado l'Ufficio finanziario ha prodotto una copia della delega nella quale era scritto in calce che
“L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”, che non è stata contestata con appositi motivi aggiunti dal difensore del contribuente.
Risulta, pertanto, nuovo e come tale inammissibile il motivo con cui in grado di appello si censura l'avvenuta sottoscrizione con firma a stampa, peraltro idonea all'assunzione di paternità di un documento interno all'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 26694/22).
Come pure è nuovo il motivo relativo all'omessa indicazione del funzionario e della motivazione (essendo rimasta generica l'ultima censura, in quanto non specificata nel corpo del motivo), trattandosi di delega di firma e non di funzioni, per la quale risultava comunque individuato il funzionario che aveva poi concretamente sottoscritto l'atto impugnato.
La Suprema Corte ha chiarito che l'avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio è valido ove l'Amministrazione produca, anche in giudizio, l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Sez.
6-T, n. 5200/2018, Rv. 647281-01), come accaduto nel caso di specie.
È stato anche precisato che:
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
(Sez. 5 - , Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 - 01)
Nel caso di specie l'Ufficio finanziario ha dedotto anche sulla qualifica professionale del funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento, dimostrando che si tratta di un soggetto appartenente all'ex carriera direttiva, ora terza area funzionale.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Premesso che l'atto di accertamento richiama il pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza, che era stato consegnato alla società contribuente e quindi, essendo dalla stessa conosciuto (circostanza non contestata neppure in appello), non doveva essere allegato all'atto, la motivazione dell'atto è comunque di per sufficiente a dare conto delle ragioni delle riprese a tassazione. Si tratta, infatti, di un accertamento induttivo a seguito di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi fondato sulle scritture rinvenute in sede di verifica, che spiega in modo sufficiente chiaro gli indizi utilizzati ed il ragionamento induttivo seguito, pur con le precisazioni di cui si dirà nei motivi seguenti sul merito dell'esito al quale è pervenuto.
Motivo 3
Il motivo è parzialmente fondato.
L'Ufficio finanziario appellato ritiene condivisibilmente che la produzione effettuata non sia idonea a dimostrare in modo puntuale i costi sostenuti per il personale dipendente, dal momento che mancano i modelli F24 di versamento delle ritenute, che non risultano neppure dalla banca dati.
Appare, però, necessario riconoscere in via forfetaria il costo del personale, dal momento che la documentazione prodotta segnala comunque la presenza di dipendenti, come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie si ritiene di dover determinare tale costo nella misura di euro 50.000,00 (pari a poco meno del 20% dei ricavi accertati e quasi pari agli altri costi accertati), con corrispondente riduzione del reddito accertato ai fini IRES e delle conseguenti sanzioni ed interessi.
Motivo 4
Il motivo non è fondato.
L'Ufficio finanziario precisa che i registri IVA sono risultati incompleti non solo nella parte relativa alla dichiarazione annuale, ma anche nelle liquidazioni periodiche. Anche in sede di verifica la documentazione era stata prodotta solo in parte e non è stata integrata nel corso del giudizio. Non è vero, quindi, quanto sostenuto dalla società contribuente a proposito del fatto che il registro IVA era stato tenuto regolarmente, circostanza che, in effetti, avrebbe consentito la detrazione dell'IVA assolta anche in mancanza della dichiarazione annuale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza parziale dell'appellante in considerazione del limitato accoglimento dei motivi di ricorso originario e vanno poste a suo carico nella misura della metà, restando compensate fra le parti nel resto.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo (già ridotta della metà), che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Condanna la Ricorrente_1 in liquidazione al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà, che liquida nella somma di euro
1.250,00 per il primo grado ed euro 1.300,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie.
Compensa fra le parti le restanti spese del giudizio.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU TR