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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 652/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Rubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre n.
57 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., con sede in Torgiano (PG), , rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Barbara Briziarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via XX Settembre n. 13/H in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 =Appellata=
OGGETTO: Comunione e – impugnazione di delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Perugia il assumendo l'invalidità Controparte_1
della delibera condominiale del 26.01.2021.
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'invalidità della riunione condominiale in quanto convocata in violazione della normativa dettata allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus OV -19 SARS-Cov-2 di cui al DPCM 14.1.2021, sul presupposto che non fosse lecito convocare un'assemblea in Comune diverso (Perugia) da quello di ubicazione del condominio (Torgiano) stante l'inserimento dell'MB in zona arancione, con conseguente divieto di spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo comprovate esigenze (lavorative, di studio o situazioni di necessità – art. 2, co. 4, lett. b) e la raccomandazione di svolgere riunioni private a distanza (art. 1, co. 10, lett. o).
In conformità delle deduzioni svolte il chiedeva che, previa sospensione ai sensi Pt_1
dell'art. 1137, co 3, c.c., della delibera assembleare del 26.01.2021, ne fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità.
Con comparsa del 10.11.2021 si costituiva il 1/3 che Controparte_1
contestava integralmente la domanda avversaria -sostenendone l'infondatezza sia in fatto, sia in diritto- e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
pagina 2 di 8 Autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 860/2023 pubblicata il
29.05.2023, rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 860/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado. Violazione del
disposto di cui all'art. 1137 c.c. in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 4, lett.
b) e art. 1, comma 10, lett. o, DPCM del 14.1.2021”
Parte appellante si duole della contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che la convocazione dell'assemblea in presenza anziché a distanza, come previsto dalla normativa allora vigente, è avvenuta in violazione di legge, pur senza alcuna sanzione per il trasgressore né alcuna censura del suo operato.
2) “Violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art.
1137 c.c. – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia e motivazione
su questione rilevante e dirimente”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia omesso ogni pronuncia e motivazione in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità della delibera assembleare.
Afferma che la delibera assembleare, assunta in un Comune diverso da quello in cui ha sede il condominio, sia stata presa in violazione dell'art. 2, comma 4, lett. b), DPCM del
14.1.2021, nonché del disposto di cui all'art. 1, comma 10, lett. o) dello stesso decreto,
al tempo in vigore.
3) “Violazione del disposto di cui all'art. 2, art. 2, comma 4, lett. b) e dell'art. 1, comma
10, lett. o), DPCM del 14.01.2021, richiamati dall'art. 1 dell'ordinanza del 16.1.2021
del Ministero della salute.” pagina 3 di 8 La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice di prime cure ha ridotto a “meri consigli” i divieti di svolgimento delle assemblee di condominio fuori dal Comune e in presenza.
Al tempo dello svolgimento dell'assemblea e, ancor prima, della sua convocazione,
vigeva il divieto di spostamento in Comune diverso da quello di residenza, né
sussistevano, per lo svolgimento dell'assemblea in presenza, le ragioni legittimanti una qualche deroga al suddetto divieto.
4) “Errata ricostruzione dei fatti in punto di interesse ad agire. Violazione del disposto
di cui all'art. 100 c.p.c.”
Afferma l'appellante che la sentenza è errata in punto di asserita mancanza di interesse all'azione, in particolare laddove il primo giudice qualifica come strumentale la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure non ha correttamente valutato i fatti dedotti e la gravità della situazione verificatasi a causa della diffusione del COVID 19, ignorando che l'emergenza sanitaria nella quale si era venuto a trovare il paese imponesse attenzione al rispetto delle norme volte a limitare il contatto tra le persone ed al fine di evitare il diffondersi del virus.
Inoltre l'appellante aveva un concreto interesse al regolare svolgimento dell'assemblea,
che avrebbe rivendicato anche in periodo di normale amministrazione, fermo restando che lo svolgimento dell'assemblea in comune diverso da quello ove è ubicato lo stabile condominiale ha leso i suoi diritti, con conseguente legittimazione alla formulata impugnativa.
Sulla base di tutto quanto argomentato e dedotto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni formulate innanzi al
Tribunale di Perugia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 4 di 8 Con comparsa di risposta del 2.04.2024 si è costituito il Controparte_1
che ha contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
I motivi di impugnazione – che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi – sono infondati.
Osserva la Corte che il DCPM 14.01.2021 -invocato dall'appellante- non vieta in generale lo svolgimento di riunioni private e tantomeno di quelle di condominio,
raccomandandone, tuttavia, lo svolgimento a distanza.
Recita, infatti, l'art. 1, comma 10, lett. o) del citato DPCM: «sono sospesi i convegni, i
congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a
distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
è
fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».
Né l'area di rischio nella quale (al tempo) ricadeva la ON MB (arancione)
rappresentava motivo ostativo allo spostamento fuori dal comune di residenza,
rimanendo tale possibilità consentita oltre che “per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute” anche per “situazioni di necessità” (cfr. art. 2, comma 4, lett.
B) del DPCM 14.1.2021) cui è equiparata la riunione condominiale. pagina 5 di 8 Sul punto, infatti, proprio con riferimento all'area di rischio “arancione” la FAQ
governativa (di risposta alla specifica domanda “E' consentito svolgere assemblee
condominiali in presenza?” postata sul sito www.governo.it precisa (pur senza alcuna valenza normativa) “Sì. E' fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea
condominiale in modalità a distanza. Laddove non sia possibile, per lo svolgimento in
presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso di
dispositivi di protezione individuale”.
Sotto ulteriore profilo questa Corte rileva che la normativa dettata durante il periodo emergenziale (successivamente mantenuta) in effetti, ha introdotto la possibilità di convocazione a distanza della riunione di condominio.
In tal senso, infatti l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del c.c., come modificato dall'art. 63 comma 1-bis, lett. a) del D.L. 14.8.2020 n. 104 prevede: “L'avviso di
convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione o, se
prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma sulla quale si terrà la
riunione e dell'ora della stessa”.
Il successivo sesto comma, come modificato dall'art.
5-bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre
2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 20202, n. 59, precisa
“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso
della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in
modalità di videoconferenza”.
Dunque, sebbene già al tempo dei fatti per cui è causa era normativamente prevista l'ipotesi di convocazione dell'assemblea condominiale a distanza attraverso pagina 6 di 8 videoconferenza, tale possibilità poteva essere prevista nel regolamento condominiale oppure era necessario richiedere il preventivo consenso della maggioranza dei condomini.
Ebbene, nel caso in esame non risulta provato né che tale modalità fosse già prevista nel regolamento condominiale, né che vi fosse il precedente consenso della maggioranza dei condomini.
Dunque, in mancanza della possibilità di fare ricorso a tale modalità, l'amministratore ha legittimamente convocato la riunione condominiale del 26.01.2021 in presenza presso il proprio studio (sito in Ponte San Giovanni, Via Lunghi, n. 51), in luogo già abitualmente adibito a tali riunioni (cfr. doc. 8 in fascicolo di primo grado di parte appellata) e,
soprattutto, idoneo (Cass. 14461/1999) a raccogliere il numero complessivo dei partecipanti nel rispetto del distanziamento sociale al tempo previsto (cfr. doc. 1 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
I motivi di appello proposti sono dunque infondati e non possono trovare accoglimento.
****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1 pagina 7 di 8 provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 860/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 29.05.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in € 4.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 652/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Rubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre n.
57 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., con sede in Torgiano (PG), , rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Barbara Briziarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via XX Settembre n. 13/H in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 8 =Appellata=
OGGETTO: Comunione e – impugnazione di delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Perugia il assumendo l'invalidità Controparte_1
della delibera condominiale del 26.01.2021.
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'invalidità della riunione condominiale in quanto convocata in violazione della normativa dettata allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus OV -19 SARS-Cov-2 di cui al DPCM 14.1.2021, sul presupposto che non fosse lecito convocare un'assemblea in Comune diverso (Perugia) da quello di ubicazione del condominio (Torgiano) stante l'inserimento dell'MB in zona arancione, con conseguente divieto di spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo comprovate esigenze (lavorative, di studio o situazioni di necessità – art. 2, co. 4, lett. b) e la raccomandazione di svolgere riunioni private a distanza (art. 1, co. 10, lett. o).
In conformità delle deduzioni svolte il chiedeva che, previa sospensione ai sensi Pt_1
dell'art. 1137, co 3, c.c., della delibera assembleare del 26.01.2021, ne fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità.
Con comparsa del 10.11.2021 si costituiva il 1/3 che Controparte_1
contestava integralmente la domanda avversaria -sostenendone l'infondatezza sia in fatto, sia in diritto- e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
pagina 2 di 8 Autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 860/2023 pubblicata il
29.05.2023, rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 860/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado. Violazione del
disposto di cui all'art. 1137 c.c. in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 4, lett.
b) e art. 1, comma 10, lett. o, DPCM del 14.1.2021”
Parte appellante si duole della contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che la convocazione dell'assemblea in presenza anziché a distanza, come previsto dalla normativa allora vigente, è avvenuta in violazione di legge, pur senza alcuna sanzione per il trasgressore né alcuna censura del suo operato.
2) “Violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art.
1137 c.c. – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia e motivazione
su questione rilevante e dirimente”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia omesso ogni pronuncia e motivazione in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità della delibera assembleare.
Afferma che la delibera assembleare, assunta in un Comune diverso da quello in cui ha sede il condominio, sia stata presa in violazione dell'art. 2, comma 4, lett. b), DPCM del
14.1.2021, nonché del disposto di cui all'art. 1, comma 10, lett. o) dello stesso decreto,
al tempo in vigore.
3) “Violazione del disposto di cui all'art. 2, art. 2, comma 4, lett. b) e dell'art. 1, comma
10, lett. o), DPCM del 14.01.2021, richiamati dall'art. 1 dell'ordinanza del 16.1.2021
del Ministero della salute.” pagina 3 di 8 La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice di prime cure ha ridotto a “meri consigli” i divieti di svolgimento delle assemblee di condominio fuori dal Comune e in presenza.
Al tempo dello svolgimento dell'assemblea e, ancor prima, della sua convocazione,
vigeva il divieto di spostamento in Comune diverso da quello di residenza, né
sussistevano, per lo svolgimento dell'assemblea in presenza, le ragioni legittimanti una qualche deroga al suddetto divieto.
4) “Errata ricostruzione dei fatti in punto di interesse ad agire. Violazione del disposto
di cui all'art. 100 c.p.c.”
Afferma l'appellante che la sentenza è errata in punto di asserita mancanza di interesse all'azione, in particolare laddove il primo giudice qualifica come strumentale la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure non ha correttamente valutato i fatti dedotti e la gravità della situazione verificatasi a causa della diffusione del COVID 19, ignorando che l'emergenza sanitaria nella quale si era venuto a trovare il paese imponesse attenzione al rispetto delle norme volte a limitare il contatto tra le persone ed al fine di evitare il diffondersi del virus.
Inoltre l'appellante aveva un concreto interesse al regolare svolgimento dell'assemblea,
che avrebbe rivendicato anche in periodo di normale amministrazione, fermo restando che lo svolgimento dell'assemblea in comune diverso da quello ove è ubicato lo stabile condominiale ha leso i suoi diritti, con conseguente legittimazione alla formulata impugnativa.
Sulla base di tutto quanto argomentato e dedotto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni formulate innanzi al
Tribunale di Perugia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 4 di 8 Con comparsa di risposta del 2.04.2024 si è costituito il Controparte_1
che ha contestato integralmente l'appello avversario e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
I motivi di impugnazione – che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi – sono infondati.
Osserva la Corte che il DCPM 14.01.2021 -invocato dall'appellante- non vieta in generale lo svolgimento di riunioni private e tantomeno di quelle di condominio,
raccomandandone, tuttavia, lo svolgimento a distanza.
Recita, infatti, l'art. 1, comma 10, lett. o) del citato DPCM: «sono sospesi i convegni, i
congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a
distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
è
fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».
Né l'area di rischio nella quale (al tempo) ricadeva la ON MB (arancione)
rappresentava motivo ostativo allo spostamento fuori dal comune di residenza,
rimanendo tale possibilità consentita oltre che “per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute” anche per “situazioni di necessità” (cfr. art. 2, comma 4, lett.
B) del DPCM 14.1.2021) cui è equiparata la riunione condominiale. pagina 5 di 8 Sul punto, infatti, proprio con riferimento all'area di rischio “arancione” la FAQ
governativa (di risposta alla specifica domanda “E' consentito svolgere assemblee
condominiali in presenza?” postata sul sito www.governo.it precisa (pur senza alcuna valenza normativa) “Sì. E' fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea
condominiale in modalità a distanza. Laddove non sia possibile, per lo svolgimento in
presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso di
dispositivi di protezione individuale”.
Sotto ulteriore profilo questa Corte rileva che la normativa dettata durante il periodo emergenziale (successivamente mantenuta) in effetti, ha introdotto la possibilità di convocazione a distanza della riunione di condominio.
In tal senso, infatti l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del c.c., come modificato dall'art. 63 comma 1-bis, lett. a) del D.L. 14.8.2020 n. 104 prevede: “L'avviso di
convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione o, se
prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma sulla quale si terrà la
riunione e dell'ora della stessa”.
Il successivo sesto comma, come modificato dall'art.
5-bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre
2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 20202, n. 59, precisa
“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso
della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in
modalità di videoconferenza”.
Dunque, sebbene già al tempo dei fatti per cui è causa era normativamente prevista l'ipotesi di convocazione dell'assemblea condominiale a distanza attraverso pagina 6 di 8 videoconferenza, tale possibilità poteva essere prevista nel regolamento condominiale oppure era necessario richiedere il preventivo consenso della maggioranza dei condomini.
Ebbene, nel caso in esame non risulta provato né che tale modalità fosse già prevista nel regolamento condominiale, né che vi fosse il precedente consenso della maggioranza dei condomini.
Dunque, in mancanza della possibilità di fare ricorso a tale modalità, l'amministratore ha legittimamente convocato la riunione condominiale del 26.01.2021 in presenza presso il proprio studio (sito in Ponte San Giovanni, Via Lunghi, n. 51), in luogo già abitualmente adibito a tali riunioni (cfr. doc. 8 in fascicolo di primo grado di parte appellata) e,
soprattutto, idoneo (Cass. 14461/1999) a raccogliere il numero complessivo dei partecipanti nel rispetto del distanziamento sociale al tempo previsto (cfr. doc. 1 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
I motivi di appello proposti sono dunque infondati e non possono trovare accoglimento.
****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1 pagina 7 di 8 provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 860/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 29.05.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in € 4.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8