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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
26 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Bello ed elett.te domiciliato in Cervinara (AV) alla via C. Del Balzo
n. 116, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, ex art. 442 e 445 bis c.p.c., la parte in epigrafe chiede il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al 100% e la condanna CP_ dell' al pagamento della relativa pensione a far data della revoca dello CP_ 08.11.2022. L' si è costituito.
2) Il ricorrente, già riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dal 16.06.2018, alla visita di revisione dello
08.11.2022 era ritenuto invalido nella misura dell'80% a partire da tale data. 3) Il procedimento ex art. 445 bis cpc, promosso dal , si è concluso Pt_1
con declaratoria di improcedibilità in data 09.04.2024.
“Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c. , emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della CO , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico” (Cass. civile, sez. lav.,
04/04/2022, n. 10753).
“Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, comunque, idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali” (Cass. civile, sez. VI, 11/09/2018, n.
21985).
Dunque, l'azione proposta dal ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., ammissibile in ragione della valida proposizione del procedimento di Atp, benché dichiarato improcedibile.
Pag. 2 di 4 Nelle more del presente giudizio, con note di trattazione scritta dello
03.02.2025, depositate per l'udienza dello 07.02.2025, parte ricorrente ha depositato la bozza peritale recante data 26.10.2024, comunicata dal CTU nominato per la prima fase con pec del 10.11.2024.
Successivamente, in data 09.06.2025, il Consulente nominato nel procedimento per Atp ha provveduto a depositare la consulenza comunque espletata.
Il ricorrente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% dal mese di novembre 2022 e con revisione al mese di novembre 2026.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “cardiopatia ischemica con F.E. del 45% (III classe NYHA), broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), diabete mellito tipo 2 scompensato (in trattamento insulinico), obesità (BMI 42,92) con complicanze artrosiche, sindrome delle apnee notturne (OSAS)”.
Il CTU descrive gli esiti dell'esame clinico, valutando la documentazione in suo possesso, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ciò premesso, in questa sede, possono, quindi, essere valorizzate le valutazioni già espresse dal consulente nominato nella fase sommaria, depositate ed acquisite nel presente giudizio.
Pag. 3 di 4 CP_ 5) Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento della pensione di invalidità civile, il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti per il godimento della prestazione previdenziale.
6) Il ricorso, quindi, va accolto, e per l'effetto, va accertato e dichiarato che
è invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 100 % con decorrenza 08.11.2022 e con
CP_ revisione al mese di novembre 2026; va condannato al pagamento a favore di della pensione di invalidità civile dallo Parte_1
08.11.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventesimo giorno successivo e fino al soddisfo.
7) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il presente giudizio si è comunque instaurato a seguito della inerzia di parte ricorrente nella fase dello Atp, ove la questione poteva essere già definita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1324/2024 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
è invalido con riduzione permanente della capacità Pt_1
lavorativa nella misura del 100 % con decorrenza 08.11.2022 e con revisione al mese di novembre 2026;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di della Parte_1
pensione di invalidità civile dallo 08.11.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventesimo giorno successivo e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 26 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
26 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Bello ed elett.te domiciliato in Cervinara (AV) alla via C. Del Balzo
n. 116, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, ex art. 442 e 445 bis c.p.c., la parte in epigrafe chiede il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al 100% e la condanna CP_ dell' al pagamento della relativa pensione a far data della revoca dello CP_ 08.11.2022. L' si è costituito.
2) Il ricorrente, già riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dal 16.06.2018, alla visita di revisione dello
08.11.2022 era ritenuto invalido nella misura dell'80% a partire da tale data. 3) Il procedimento ex art. 445 bis cpc, promosso dal , si è concluso Pt_1
con declaratoria di improcedibilità in data 09.04.2024.
“Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c. , emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della CO , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico” (Cass. civile, sez. lav.,
04/04/2022, n. 10753).
“Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, comunque, idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali” (Cass. civile, sez. VI, 11/09/2018, n.
21985).
Dunque, l'azione proposta dal ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., ammissibile in ragione della valida proposizione del procedimento di Atp, benché dichiarato improcedibile.
Pag. 2 di 4 Nelle more del presente giudizio, con note di trattazione scritta dello
03.02.2025, depositate per l'udienza dello 07.02.2025, parte ricorrente ha depositato la bozza peritale recante data 26.10.2024, comunicata dal CTU nominato per la prima fase con pec del 10.11.2024.
Successivamente, in data 09.06.2025, il Consulente nominato nel procedimento per Atp ha provveduto a depositare la consulenza comunque espletata.
Il ricorrente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% dal mese di novembre 2022 e con revisione al mese di novembre 2026.
Nella valutazione del CTU, parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “cardiopatia ischemica con F.E. del 45% (III classe NYHA), broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), diabete mellito tipo 2 scompensato (in trattamento insulinico), obesità (BMI 42,92) con complicanze artrosiche, sindrome delle apnee notturne (OSAS)”.
Il CTU descrive gli esiti dell'esame clinico, valutando la documentazione in suo possesso, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ciò premesso, in questa sede, possono, quindi, essere valorizzate le valutazioni già espresse dal consulente nominato nella fase sommaria, depositate ed acquisite nel presente giudizio.
Pag. 3 di 4 CP_ 5) Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento della pensione di invalidità civile, il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti per il godimento della prestazione previdenziale.
6) Il ricorso, quindi, va accolto, e per l'effetto, va accertato e dichiarato che
è invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa nella misura del 100 % con decorrenza 08.11.2022 e con
CP_ revisione al mese di novembre 2026; va condannato al pagamento a favore di della pensione di invalidità civile dallo Parte_1
08.11.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventesimo giorno successivo e fino al soddisfo.
7) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il presente giudizio si è comunque instaurato a seguito della inerzia di parte ricorrente nella fase dello Atp, ove la questione poteva essere già definita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1324/2024 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
è invalido con riduzione permanente della capacità Pt_1
lavorativa nella misura del 100 % con decorrenza 08.11.2022 e con revisione al mese di novembre 2026;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di della Parte_1
pensione di invalidità civile dallo 08.11.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventesimo giorno successivo e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 26 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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