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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775/2023 R.G., vertente
TRA
n. a Grumo Appula il 12.9.1967, CF Parte_1
difeso dall'Avv. Concetta Piizzi C.F._1
ATTORE E
n. a Grumo Appula il 25.7.1963, CF CP_1
, difesa dall'Avv. Giuseppe Muolo C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Concetta Piizzi per conclude: “vengano accolte Parte_1 le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e contratto con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Grumo Appula in data 25 aprile 1996, atto n. 8, Parte
II, Serie A, anno 1996; revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.
, essendo divenuta la figlia economicamente indipendente e non CP_1 convivendo più con la madre;
disporre nulla dovuto dal a titolo di mantenimento della : Pt_1 CP_1 ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato e limitatamente al capo sullo status, all' Ufficiale di Stato Civile di Grumo
Appula perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
Spese e competenze di causa come per legge.”
L'Avv. Giuseppe Muolo per conclude: “CHIEDE che CP_1
l'Onorevole Tribunale Civile di Lanciano, previo comunque esperimento del tentativo di conciliazione ed all'esito eventualmente infruttuoso dello stesso, voglia adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della signora la somma mensile pari a € 500,00 a CP_1 titolo di assegno divorzile, considerato che il signor è anche Parte_1 tenuto a pagare la rata mensile di estinzione del mutuo ipotecario gravante sulla ex casa coniugale;
all'esito del giudizio, voglia:
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori
e , celebrato con rito concordatario in Grumo Parte_1 CP_1
Appula (BA) in data 25/04/1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Grumo Appula (BA), Atto n. 8, Parte II, Serie B, Anno 1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Esperita l'attività istruttoria ammessa, revocato l'assegno di mantenimento a carico di in favore di per il mantenimento della Parte_1 CP_1 figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente con Per_1 provvedimento del 15.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025.
Le questioni che restano da affrontare riguardano la richiesta di parte attrice di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale senza nulla disporre in ordine al mantenimento della , che invece CP_1 richiede un assegno di mantenimento di euro 500,00, considerato che il
è anche tenuto a pagare la rata mensile di estinzione del mutuo Pt_1 ipotecario gravante sulla ex casa coniugale.
Sulla casa coniugale si rileva che, anche a seguito dell'istruttoria espletata si è acclarato che , figlia delle parti, risulta essere Controparte_2 economicamente indipendente e non più coabitante con la madre.
Sul punto la Cassazione pacificamente ritiene che: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare
è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.” (Cass. n. 32151/2023)
Sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione e di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, si revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Con riferimento alla richiesta, avanzata dalla dell'assegno divorzile il CP_1
Collegio osserva che, atteso che l'art. 5, sesto comma, L. 898/1970 definisce i presupposti dell'assegno divorzile «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.». Dal tenore letterale e sintattico della disposizione del sesto comma, è evidente che il presupposto che giustifica la spettanza dell'assegno divorzile è costituito dalle sole due condizioni racchiuse nel periodo finale della norma in esame («quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»), dal momento che la congiunzione temporale “quando” indica appunto il momento, e implicitamente anche il caso, in cui spetta il diritto.
In ossequio alla interpretazione che la stessa Corte di Cassazione n.
11504/2017 ha voluto fornire, l'adeguatezza dei mezzi non può essere individuata con riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale.
Pertanto, presupposto per la determinazione dell'assegno di cui all'art. 5 comma 6, della l. n. 898 del 1970 e succ. modif., non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, bensì la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere saldamente ancorato alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, tenuto conto delle scelte e dei ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. E ciò al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari e comunque all'assunzione di un ruolo esclusivamente consumato all'interno della famiglia, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6 sono rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Nel conferire preminenza alla funzione equilibratrice -perequativa dell'assegno di divorzio va evidenziata la necessità di accertare, nel caso vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente, tenendo sempre presente il criterio della oggettiva impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge più debole dal punto di vista economico.
Deve rilevarsi che la è disoccupata e svolge lavori saltuari, mentre il CP_1
è assunto a tempo indeterminato nel Corpo di Polizia Penitenziaria. È Pt_1 di tutta evidenza, quindi, come la non disponga dei mezzi adeguati a CP_1 poter provvedere a sé autonomamente: ciò comporta l'accoglimento della sua richiesta di un assegno divorzile.
Contemperando gli interessi di entrambe le parti, si ritiene congruo determinare l'assegno che il dovrà corrispondere alla in euro Pt_1 CP_1
400,00.
La parziale reciproca soccombenza su singoli punti di domanda comporta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 775/2023 RG, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio di e , Parte_1 CP_1 contratto in Grumo Appula il 25.4.1996 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 1996 numero 8 parte II serie A); - Revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a CP_1
[...]
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di Pt_1 in favore di per il mantenimento della figlia
[...] CP_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 21.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa