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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40153/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. CAROTENUTO DOMENICO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior danno da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 4.11.2024, - assumendo di aver inoltrato Parte_1 all' domanda di riconoscimento di un capitale per la malattia professionale consistente in CP_1
“ERNIA DISCALE LOMBARE, CON DISTURBI NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI
INFERIORI, GIA' TRATTATA e lamentando che l' gli aveva Parte_2 CP_1 riconosciuto un'invalidità nella misura del 7% – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un capitale commisurato ad un danno biologico nella misura del 15% o, comunque nella misura maggiore al 7% riconosciutogli per la malattia professionale addotta.
2.- L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.- Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha affermato che: “Il danno biologico Persona_1 derivato al signor dalla malattia professionale (ernia discale recidiva L5-S1 con Parte_1 radicolopatia sinistra e protrusione discale L4-L5 destra) è valutato nella misura del 10% secondo tabella di legge”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso CP_1 convincimento.
4.- Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali previsti dalla legge.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, considerando che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del decisum, cioè del contenuto effettivo della decisione.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente per la malattia professionale oggetto di causa ha riportato una riduzione della capacità lavorativa quantificabile nella misura del 10%, in termini di danno biologico;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1 suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali, con decorrenza di legge;
- condanna, inoltre, l' , a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente le spese CP_1 processuali ovvero la somma di € 2700,00, oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40153/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. CAROTENUTO DOMENICO ricorrente contro
CP_1
Avv. EUDIZI GUIDO resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior danno da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 4.11.2024, - assumendo di aver inoltrato Parte_1 all' domanda di riconoscimento di un capitale per la malattia professionale consistente in CP_1
“ERNIA DISCALE LOMBARE, CON DISTURBI NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI
INFERIORI, GIA' TRATTATA e lamentando che l' gli aveva Parte_2 CP_1 riconosciuto un'invalidità nella misura del 7% – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un capitale commisurato ad un danno biologico nella misura del 15% o, comunque nella misura maggiore al 7% riconosciutogli per la malattia professionale addotta.
2.- L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.- Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha affermato che: “Il danno biologico Persona_1 derivato al signor dalla malattia professionale (ernia discale recidiva L5-S1 con Parte_1 radicolopatia sinistra e protrusione discale L4-L5 destra) è valutato nella misura del 10% secondo tabella di legge”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso CP_1 convincimento.
4.- Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali previsti dalla legge.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, considerando che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del decisum, cioè del contenuto effettivo della decisione.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente per la malattia professionale oggetto di causa ha riportato una riduzione della capacità lavorativa quantificabile nella misura del 10%, in termini di danno biologico;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale commisurato alla CP_1 suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali, con decorrenza di legge;
- condanna, inoltre, l' , a rimborsare al difensore antistatario di parte ricorrente le spese CP_1 processuali ovvero la somma di € 2700,00, oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2