Articolo 2 della Legge 19 settembre 1964, n. 792
Articolo 1Articolo 3
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14 ottobre 1964
Art. 2.
All'onere di 3 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1 luglio-31 dicembre e 1964 si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione e del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25 , concernente modificazioni al regime fiscale della benzina degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1964