Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1291/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 1291/2019, tra le seguenti parti:
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alda Colesanti, del Foro di , giusta P.IVA_1 Pt_1 procura in atti;
- appellante-
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
Matese (CE) e residente in [...] rappresentata e difesa Pt_1 dall'Avv. Cosmo Venditti, del Foro di , giusta procura in atti;
Pt_1
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 189/19 del Pt_1
24.05.2019.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 24.09.2024 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra , titolare dell'utenza idrica sita in loc. Le Piane, matricola n. Parte_2
11CA11579, ha citato in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace pentro, il Parte_1
opponendosi all'avviso di pagamento n. 34540 del 07.06.2017 di Euro 2874,71 a
[...] titolo di canone idrico per l'anno 2012.
In seguito a ciò ha prontamente comunicato l'anomalia al Tecnico del Comune di Pt_1 che, effettuato il sopralluogo, ha riscontrato una copiosa perdita di acqua e ne ha ordinato la riparazione che la IG.ra ha tempestivamente eseguito. Parte_2
L'attrice, collegando il consumo anomalo alla perdita accertata dall'Ente gestore del servizio, ha chiesto al Giudicante di rideterminare i consumi idrici per l'anno 2012 in mc 200, o, in subordine in massimo di 824,9 mc, e di estendere gli effetti della sentenza n. 507/16 resa nel procedimento n. 17/16 che accogliendo la domanda della parte attrice ha determinato i consumi: “ in misura non superiore a me duecento annui per gli anni in contestazione, ossia per gli anni 2013, 2014 e 2015; ragion per cui. in parziale accoglimento della domanda attorea, va dichiarato che parte attrice non è tenuta al pagamento in favore del convenuto per l'utenza per cui è causa e per gli anni Pt_1
2013, 2014 e 2015 per consumi eccedenti i mc. duecento annui”.
Trattenuta la causa in decisione il Giudice di Pace di , Avv. Fabrizio ZARONE, Pt_1 ha accolto la domanda dell'attrice dichiarando non dovute al in Parte_1 relazione al contratto di fornitura idrica (matricola n° 11CA11579), somme per consumi d'acqua superiori ai duecento mc anche per l'anno 2012;
Con atto di citazione del 17.12.2019, il ha proposto appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza, domandando la riforma totale del provvedimento e ed il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla IG.ra dichiarando valido ed efficace Parte_2
l'avviso di accertamento n. 34540 emesso dal per l'anno 2012 in relazione al Pt_1 contratto di fornitura idrica dell'appellata, nonché di condannare la convenuta soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, diritti ed onorari.
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prima istanza abbia errato nella valutazione dell'impianto istruttorio e abbia motivato insufficientemente la propria decisione, dichiarando non dovute le somme per i consumi superiori ai 200 mc.
Il ha argomentato che in ossequio a quanto sancito dall'art. 4 comma 5 e 5 Pt_1 comma 1 del Regolamento Comunale in materia, in caso di perdita di acqua dalla condotta a valle del contatore, che non si insinui nella pubblica fognatura, la riduzione del canone è previsto solo con riguardo ai corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione, come esattamente applicati dall'Ente nell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, e non anche a quelli che riguardano il consumo idrico effettivo. In data 23.04.2020 si è costituita in giudizio la IG.ra che ha insistito Parte_2 in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto e per il mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata e nel merito per il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2024.
OSSERVA
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello sollevata dalla IG.ra in relazione all'omesso deposito, da parte Parte_2 dell'Ente, della copia autentica della sentenza impugnata.
L'obiezione non è fondata.
Difatti, gli articoli 348, 348 bis e 348 ter del codice di procedura civile non contengono previsioni di improcedibilità e/ o di inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia della sentenza nel fascicolo di primo grado e, tra l'altro, è lo stesso articolo 347 c.p.c. a disporre, per la costituzione in appello, unicamente il deposito della copia della sentenza e non anche l'attestazione di conformità all'originale.
La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha confermato l'interpretazione del predetto dato normativo statuendo che la ratio sottesa all'art. 347, co. 2, c.p.c., è quella di garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, pertanto la mancata menzione del deposito di copia della sentenza impugnata nell'atto di appello non determina l'improcedibilità dell'appello se, al momento della decisione, essa risulti comunque allegata agli atti, ovvero quando il giudice del gravame dispone di elementi sufficienti ad esprimere la propria decisione.
Invero il magistrato, è sempre tenuto a pronunciarsi nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante. (Sez. L, n. 7746 del 14/04/2005 e Cass. sez. 6 -1, n. 12751 del 13/05/2021)
Quanto alle censure mosse dall'appellante, il non critica la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace in modo specifico rispetto alla carenza e/o difetto di motivazione, deduzione inserita unicamente nella parte finale dell'atto senza argomentazione, ma si concentra con un unico motivo di gravame, sulla erronea determinazione dei consumi idrici per l'annualità 2012 in misura non superiore ai 200 mc, ritenendo che la decisione contrasti con il Regolamento Comunale. Pertanto, è solo su tale profilo che lo scrivente rivolgerà la propria attenzione, non ravvisando, allo stato, altre questioni rilevabili ex officio.
Al fine di vagliare le questioni sollevate dall'appellante e consistenti principalmente nella verifica della correttezza della rideterminazione del consumo idrico operata dal Giudice di pace nella sentenza impugnata, occorre prima di tutto inquadrare giuridicamente il contratto di fornitura idrica.
Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo che viene determinato nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza, art. 13, comma 1, della L. n. 36 del 1994), del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura.
La giurisprudenza e la dottrina sono concorde nel ritenere che il rapporto di utenza idrica non trova la propria fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004).
Considerato che il corrispettivo è un elemento essenziale del contratto di somministrazione, si ritiene che ove si verifichino consumi abnormi causati da una perdita occulta nell'impianto idrico, il fruitore del servizio non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, ma è tenuto comunque a pagare il relativo canone che dovrà però essere determinato secondo criteri di carattere presuntivo.
Nel caso specifico il Giudice prime cure non ha errato nella individuazione della necessità di optare per la rideterminazione dei consumi, giacché nel giudizio di primo grado è emerso non solo che l'anomalia del consumo è stata la diretta conseguenza di una copiosa perdita di acqua, così come accertato dal Tecnico del Comune, ma anche che l'appellata, a seguito dell'accertamento, ha prontamente e diligentemente provveduto alla sua riparazione.
L'appellata ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e volto a dimostrare che il consumo eccessivo è dipeso da cause esterne e che non avrebbe potuto evitarlo.
La suprema Corte infatti pronunciandosi sul punto ha affermato che in tema di contratti di somministrazione il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un' attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ( Cass., 18 ottobre 2023 n. 28984; conf. anche Cass. 21 Marzo 2018 n. 7045; Cass. 6 marzo 2019, n. 6562).
Posto dunque il corretto comportamento tenuto dall'appellata si ritiene che il Parte_1
, invece, conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza sul punto avrebbe
[...] dovuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questo è tenuto comunque ad adottare (onere di verifica dell'impianto, autolettura), così da consentirgli tempestivamente di attivarsi per evitare l'aggravamento del danno (cfr. Cass. n. 24904 del 15 settembre 2021), condotta non tenuta giacché nessuna comunicazione inoltrata all'appellata risulta agli atti.
Accertata, dunque, la causa del consumo anomalo e la necessità di rideterminarne la misura, occorre valutare se il Giudice prime cure abbia o meno errato stabilendo come non dovute dalla IG.ra somme per consumi superiori ai 200 mc o se Parte_2 avrebbe dovuto, così come richiesto dall'appellata applicare la sola riduzione del canone previsto come corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.
A tal riguardo si deve prendere in considerazione un'altra circostanza fattuale che emerge, oltre che dalle affermazioni rese dalle parti nei propri scritti difensivi, anche dagli allegati contenuti nel fascicolo di primo grado.
Difatti, dal documento denominato “Verbale di presa in consegna del contatore” si evince che l'appellata procedeva alla consegna del vecchio contatore in data 11.12.2011 e che l'Ente preposto provvedeva alla installazione del nuovo contatore solo in data 24.04.2012.
Si presume dunque che da dicembre 2011 ad Aprile 2012 non siano stati registrati i consumi idrici reali.
L'omessa annotazione, tra l'altro, non è imputabile alla IG.ra che non Parte_2 avrebbe potuto autonomamente provvedere all'installazione del contatore;
l'articolo 4, del Regolamento Comunale, infatti, fa espresso divieto di posta in opera del contatore da parte di soggetti che non siano stato incaricati dal Pt_1
La predetta circostanza esclude l'applicazione alla IG.ra della decurtazione Parte_2 della somma richiesta dal del solo canone a titolo di corrispettivo per il servizio Pt_1 di depurazione e fognatura, in quanto dal dicembre 2011 all'Aprile del 2012 comunque non risulta essere stato possibile tracciare il relativo consumo idrico, a prescindere dalla perdita. Pertanto si ritiene che la situazione in cui si è trovata l'appellata rientri nelle ipotesi contemplate non solo dall'articolo 9 comma 5 ma anche dai commi 4 e 6 del Regolamento del Comune di . Pt_1
I commi in parola infatti dispongono quanto di seguito: “comma 4. Il consumo di acqua da ricostruire e fatturare durante il tempo di inutilizzo del contatore, per guasti ovvero per altre cause, deve essere ricavato facendo riferimento al consumo storico registrato nell'anno precedente al blocco del contatore ovvero a frazione di esso comunque non inferiore ad un bimestre, salvo diversa e documentata composizione del nucleo familiare
/ fatturato;
comma 5. In caso di perdita d'acqua, i cui reflui non recapitino nella pubblica fognatura, regolarmente accertata dal personale comunale, è prevista la riduzione, solo per i corrispettivi per il servizio di fognatura e di depurazione, fino al massimo consumo storico effettuato negli ultimi cinque anni ove riconducibili allo stesso proprietario o inquilino autorizzato;
comma 6. Nei casi d'impossibilità a rilevare il consumo di acqua, per cause non imputabili all'Ente, lo stesso provvede a porre in riscossione i canoni per il consumo di acqua confermando, per l'anno in corso, l'ultima lettura dell'anno precedente.
In ragione di quanto esposto il Giudice di Pace ha errato unicamente nella determinazione del consumo in 200 mc, poiché, dalle letture storiche, emerge dal 2003 in poi un aumento graduale dei consumi che lascia dunque presumere l'effettivo utilizzo dell'utenza e la presunzione di veridicità dei dati riportati.
Pertanto, il consumo per il 2012 dovrebbe essere rideterminato in mc 829, corrispondente all'ultima lettura dell'anno 2011.
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, l'appello deve essere parzialmente accolto con riguardo alla sola rideterminazione dei consumi, mentre l'avviso di pagamento n. 34540 del 07.06.2017 non può essere ritenuto interamente valido ed efficace per tutte le ragioni suesposte, ma solo nei limiti in questa sede accertati come dovuti.
Le spese devono essere compensate in adesione al principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 32061 del 31 ottobre 2022 ha stabilito, in tema di spese processuali, che l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta, non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale.
P.Q.M.
• Accoglie in parte qua l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 189/2019; • Dichiara dovute dalla IG.ra al le somme Parte_2 Parte_1 per consumi idrici in misura non eccedente i mc 829;
• Dichiara non dovute dalla IG.ra le somme a titolo di Parte_2 corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.
• Compensa le spese.
Isernia, 6 giugno 2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari